9 novembre 2001

Carlo E. Baldi
OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DEFINIZIONE DI PMI

Come annunciato nell'intervento del 22 ottobre, abbiamo sottoposto alla Commissione le nostre osservazioni relativamente alla nuova definizione di piccola e media impresa in corso di elaborazione presso la DG Impresa. Nello spirito che anima questa Sezione dedicata agli Aiuti di stato, riteniamo opportuno portare a conoscenza degli interessati le considerazioni cui siamo pervenuti.

Già in passato ho fatto alcune osservazioni critiche circa la definizione di piccola e media impresa oggetto della Raccomandazione della Commissione n.96/280/CE. Ciò è avvenuto nella pubblicazione BALDI C.E., Per un’Europa possibile. Libro nero dei Fondi strutturali, Napoli, Editoriale Scientifica, 1997 e, successivamente (7 aprile 2000), nel contesto delle osservazioni formulate a proposito delle proposte relative ai Reg. n.68/2001 e 70/2001.

Tali osservazioni riguardavano il concetto di gruppo economico e gli effetti dell’applicazione dello stesso ai casi concreti. Nel complesso mi sembra che l’attuale progetto di definizione risolva i problemi su cui si richiamava l’attenzione allora, anche se è fonte di ulteriori perplessità dovute essenzialmente alla difficoltà di interpretazione di alcuni passaggi.

Mi riferisco al paragrafo 6, dove, se i punti a) e b) definiscono in maniera sufficientemente chiara le situazioni cui si riferiscono, lo stesso non può dirsi per il punto c). In particolare, risulta di non facile comprensione la differenza fra le situazioni ipotizzate al punto b) e quelle descritte al punto c).

In entrambi i casi si tratta dell’ipotesi di cui al paragrafo 7 (con partecipazioni dirette o indirette), senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 8: un collegamento determinato dall’esistenza di una partecipazione, diretta o indiretta, per almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto, senza che si realizzi un controllo in senso tecnico. La differenza tra le due situazioni mi sembra possa essere la seguente: ipotizzando il seguente collegamento tra tre imprese

A        >= 25%        B        >= 25%        C

il punto b) prende in considerazione i casi in cui l’impresa interessata sia quella di cui è detenuto (direttamente o indirettamente) almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto (l’impresa B rispetto ad A e l’impresa C rispetto ad A e B); il punto c) si riferisce invece all’ipotesi in cui l’impresa interessata sia quella detentrice (direttamente o indirettamente) di quel 25% (l’impresa A rispetto a B e C e l’impresa B rispetto a C).

In sostanza, nel caso ipotizzato, se è A l’impresa interessata, si “aggregheranno” proporzionalmente i dati di B e C; se interessata è B, si aggregheranno proporzionalmente i dati di C e interamente quelli di A; se l’impresa interessata è C, si aggregheranno interamente i dati di A e di B.

Nel caso di aggregazione proporzionale va inoltre meglio chiarito come deve essere calcolata la percentuale applicabile quando si verifichi un controllo indiretto. Restando al caso prospettato, se la quota di capitale o di diritti di voto detenuti da ciascuna impresa a monte è del 25%, se è A l’impresa interessata, i dati di B dovranno essere aggregati per il 25% e quelli di C per il 6,25% (il 25% del 25%).

Se l’interpretazione data è quella giusta, si dovrebbe fare uno sforzo per rendere il testo più chiaro e di semplice applicazione. Se non fosse quella corretta, lo sforzo dovrebbe essere ancor più serio. Alle conclusioni di cui sopra – senza aver maturato la certezza di essere nel giusto – siamo giunti al termine di una lunga discussione tra dodici persone che hanno una notevole dimestichezza con questo genere di cose. Ci domandiamo come possa fare una impresa che debba certificare la propria dimensione.

Se dunque la nostra interpretazione è corretta, si potrebbero riscrivere il testo del punto c), ad esempio, nel modo seguente:

 “c) se l’impresa interessata (impresa a monte) possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle), senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 8, le quantità indicate nei conti annuali o consolidati dell’impresa a valle saranno aggregate in modo proporzionale al tasso effettivo di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (il più elevato dei due tassi) di tale impresa da parte dell’impresa interessata e/o di una impresa associata ad essa ai sensi del paragrafo 8. Nel caso la quota di capitale o di diritti di voto sia detenuta indirettamente (per il tramite di altra impresa collegata non ai sensi del paragrafo 8), si dovranno aggregare le quantità dell’impresa a valle in proporzione alla quota detenuta dall’impresa intermedia, parametrate alla quota dell’impresa intermedia detenuta dall’impresa interessata.

Per ragioni non solo lessicali, nel testo italiano sarebbe preferibile usare la terminologia “impresa collegata” invece che “impresa associata” e, invece di “filiale”, in contrapposizione a “società madre”, usare la locuzione “società figlia”.