7 aprile 2000

Carlo E. Baldi
LA DEFINIZIONE DI PMI E IL CONCETTO DI GRUPPO ECONOMICO

Tanto il progetto di regolamento relativo agli aiuti destinati alla formazione che quello relativo agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese fanno rinvio, per la classificazione di PMI, alla definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.3.1997). Anche se il problema non è di attualità in questo momento, riteniamo utile formulare alcune considerazioni sul concetto di gruppo economico introdotto da tale definizione, in vista di una futura revisione della definizione stessa.

La definizione del 1996 introduce un nuovo elemento, rispetto alla precedente: il concetto di gruppo economico. In sostanza, se una impresa controlla altre imprese, ai fini della determinazione della sua dimensione si deve fare riferimento non alla singola impresa, ma all’insieme delle imprese collegate: al gruppo.

Questo concetto, di per sé corretto, trova qualche difficoltà di applicazione. La formulazione del testo sembrerebbe lasciare intendere che la questione debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui sia la capogruppo a poter beneficiare degli aiuti di Stato. Si dice infatti che, per il calcolo dei parametri, "occorre sommare i dati dell’impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto". Sembrerebbe, dunque, che le imprese controllate non debbano essere interessate dal "cumulo", quando siano esse - e non la capogruppo - a beneficiare delle agevolazioni. Se però si legge il diciottesimo considerando della Raccomandazione, non solo il riferimento ai gruppi è associato al requisito dell’indipendenza, apparendo dunque sullo stesso piano, ma il primo è motivato con la frase seguente: "occorrendo inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI". E’ la potenza economica del gruppo, quindi, che rileva e questa coinvolge tutte le società del gruppo, non solo la capogruppo. Questa interpretazione è del resto autorizzata dalla formulazione del dispositivo e dalla collocazione del terzo e del quarto comma nel contesto dell’art. 1.

Gli stessi concetti sono ripresi naturalmente nella Disciplina degli aiuti di Stato alle PMI (96/C 213/04), dove la precisazione contenuta nei considerando della Raccomandazione è inserita nel testo, al punto 3.2 (Definizione delle PMI), come parte integrante della definizione stessa e nel contesto della precisazione del concetto di indipendenza. Si sottolinea infatti che, "per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI". A questo fine "è quindi necessario" sommare i dati delle diverse imprese di cui "l’impresa beneficiaria" detenga almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto. Anche qui può sembrare che questo meccanismo scatti solo ai fini della determinazione della dimensione dell’impresa che (e solo quando) sia potenzialmente destinataria dell’aiuto; la frase precedente sembra tuttavia confermare in maniera ancora più forte il dubbio avanzato, escludendo di fatto il carattere di indipendenza per tutte le imprese che fanno parte di un gruppo economico definito come sopra: sono le costruzioni giuridiche che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI che si vogliono eliminare, non solo la società "madre".

Se si accoglie questa interpretazione, si giunge a conseguenze in certi casi paradossali. Proponiamo alcuni esempi di incroci societari, significativi degli effetti dell’applicazione del concetto di gruppo economico come da noi inteso.

L’impresa "A" ha 15 dipendenti e un fatturato di 4 miliardi di lire. Il suo capitale è detenuto per il 25% dall’impresa "B", la quale ha 40 dipendenti ed un fatturato di 12 miliardi; il suo capitale - a differenza della prima - non è detenuto in nessuna misura da altre imprese.

 
B

25%
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A

Se ci si limita ai requisiti di cui al 2° e 3° comma del punto 3.2 dell'art. 1 della definizione (parametri quantitativi e requisito di indipendenza), tanto l’impresa "A" che quella "B" risultano piccole. Se si passa al 4° comma dello stesso articolo e si applica il concetto di gruppo economico, l’impresa "B" diventa media, in quanto si devono sommare i dati (dipendenti e fatturato) relativi ad essa ed all’impresa "A".

Tale somma non sarebbe richiesta ai fini della determinazione della dimensione dell’impresa "A" ("è necessario sommare i dati dell’impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga ....."); tuttavia, avendo classificato l’impresa "B" come media, diventa tale anche l’impresa "A": questo sia per l’applicazione del concetto di gruppo economico, sia perché il suo capitale è detenuto per il 25% da una impresa che, a questo punto, è media.

Se invece il 25% di partecipazione nel capitale di "A" fosse suddiviso tra l’impresa "B" ed un’impresa "C" con le stesse caratteristiche dimensionali, le tre imprese resterebbero piccole. La situazione non cambierebbe se il controllo globale dell’impresa "A" fosse superiore, purché la partecipazione di ciascuna impresa fosse comunque inferiore al 25%.

 
B

< 25%
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A

< 25%
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C

Se la partecipazione di una delle due (ad esempio "B") fosse del 25% o più, per effetto del ragionamento precedente, "B" diverrebbe media (somma dei dati relativi ad essa ed a tutte le imprese di cui detenga partecipazioni almeno del 25%) e, di conseguenza, sarebbe media anche l’impresa "A", di cui la prima detiene il 25% del capitale. Nulla cambierebbe invece per "C", finché la sua partecipazione in "A" restasse al di sotto del 25%.

 
B

< 25%
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A

< 15%
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C

Lo stesso risultato si avrebbe se le partecipazioni fossero invertite. Tanto "A" che "B" sarebbero medie imprese, mentre "C" resterebbe piccola.

 
B

< 25%
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A

< 15%
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C

Nel caso in cui invece delle imprese "B" e "C" si trattasse delle imprese "D" ed "E", classificabili medie in base ai soli due parametri dimensionali (dipendenti e fatturato o totale di bilancio) si avrebbero le seguenti situazioni:

a) qualora fosse il capitale dell’impresa "A" ad essere detenuto dalle altre due per una percentuale singolarmente inferiore al 25%, ma complessivamente almeno del 25%, anche "A" diverrebbe media.

Non è chiaro cosa succederebbe se una delle due imprese fosse media e l’altra grande: l’impresa "A" risulterebbe media o grande ?

 
D

< 15%
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A

< 15%
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E

Probabilmente media, in quanto non c'è un 25% di controllo da parte di una grande impresa, ma quest'ultima è quanto meno assimilabile ad una media impresa.

b) qualora sia l’impresa "A" a detenere quote di capitale delle altre due (anche se queste fossero classificabili grandi imprese), se queste fossero singolarmente inferiori al 25% (anche se complessivamente superiori a questa percentuale) l’impresa "A" resterebbe piccola.

 
D

< 15%
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A

< 15%
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E

Dai casi ipotizzati si possono trarre alcune considerazioni. In particolare, il primo esempio evidenzia come il concetto di gruppo economico assuma una valenza diversa a seconda di come si interpreti il testo con cui esso è espresso: se si fa prevalere la formula letterale (l’impresa beneficiaria o destinataria), esso deve essere preso in considerazione solo per determinare la dimensione dell’impresa "controllante", quando appunto questa sia in gioco; se si propende per l’interpretazione da noi preferita e assunta anche nell’esempio, esso entra in gioco anche ai fini della determinazione del carattere di piccola, media e grande impresa della "controllata". In sostanza, se per effetto dell’applicazione del concetto di gruppo economico cambia la natura della "controllante", di conseguenza cambia anche la natura della "controllata".

Dai due ultimi casi si evidenzia come, mentre una piccola impresa (20 dipendenti) controllata globalmente per il 25% del suo capitale da due o più medie imprese diventa per ciò stesso media, una piccola impresa (49 dipendenti) che detenga anche in più medie imprese (50 dipendenti) quote singolarmente appena al di sotto del 25% resta piccola.

In sostanza, la definizione mostra palesi incongruenze e comunque si presta ad interpretazioni diverse, con evidenti conseguenze sul piano pratico per gli operatori: dalla scelta dell’una o dell’altra interpretazione può discendere per un’impresa l’ammissibilità o meno ad un’agevolazione o massimali di aiuto più o meno elevati.

Il discorso, poi, si complica se si considera che il punto 4 della definizione in questione stabilisce che, ai fini del calcolo dei parametri, si debbono sommare ai dati dell’impresa destinataria quelli di tutte le imprese di cui questa detenga, "direttamente o indirettamente" il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Cosa si debba intendere per detenzione indiretta ci è spiegato dal Decreto del Ministero dell'Industria italiano del 18 settembre ’97, nel quale si riporta una nota interpretativa della definizione di PMI, approvata dalla Commissione con nota SG (97) D/7312 del 29 agosto 1997. In tale documento si precisa che "il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall’impresa richiedente medesima. La situazione è visualizzata nei due grafici seguenti, che descrivono le ipotesi possibili di "controllo" indiretto dell’impresa A sull’impresa B:

 
A

25%
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C

25%
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B

 

 
A

25%
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C

10%
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B

 
A

25%
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D

15%
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B

Come si vede, per stabilire l’esistenza di un gruppo economico non è sufficiente verificare se una impresa detiene partecipazioni, almeno del 25% in altre imprese (ed eventualmente procedere alle somme), ma di ciascuna impresa partecipata almeno in quella misura occorre conoscere le partecipazioni in altre imprese, di qualsiasi peso. Nell’ipotesi di cui al secondo esempio grafico - che potrebbe anche essere molto più articolato, con più di due società intermedie - si tratta di verificare anche partecipazioni indirette minime, per stabilire se eventuali somme portino alla soglia del 25%: operazione che può presentarsi tutt’altro che semplice, sia per le imprese che devono autocertificare, sia soprattutto per chi debba esercitare una funzione di controllo.

Si consideri poi che, se si accoglie l’interpretazione prospettata sopra (che cioè tutta questa operazione non rilevi solo ai fini della determinazione della dimensione della società "madre"), le partecipazioni in B di C e D, anche inferiori al limite del 25%, possono avere conseguenze non solo sulla dimensione di A, ma anche su quella di B, C e D.

Ad evidenziare ulteriormente l'inadeguatezza della definizione, per quanto riguarda l'applicazione del concetto di gruppo economico, si considerino due situazioni, in cui da un lato più società siano controllate (nel senso della definizione) da una capogruppo, dall'altro le stesse società siano controllate dalle stesse persone fisiche. È una ipotesi tutt'altro che accademica e anzi piuttosto frequente in natura. Per uscire dalle ipotesi faremo un esempio tratto da un caso effettivamente presentatosi ad una amministrazione.

I caso: Una capogruppo controlla due società che operano l'una nel settore dell'acciaio, l'altra in quello dell'occhialeria. Le sinergie tra le due società sono minime (non nel campo del marketing, né della rete di vendita o dell'acquisizione delle materie prime, ecc.), ma la regola dice che costituiscono un gruppo economico.

II caso: tre fratelli posseggono il 33% di sette società che producono le diverse componenti necessarie per la fabbricazione di un medesimo prodotto. Le sinergie sono enormi, anzi, di fatto, molte fasi dell'attività di impresa sono comuni, anche se formalmente separate: non si tratta di gruppo economico.

Nel primo caso l'applicazione della definizione porta all'esclusione dalle agevolazione (grande impresa); nel secondo restano tutte piccole imprese, anche se la somma dei dati delle sette società darebbe i parametri della grande impresa.