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20
settembre 2005 PIANO DI AZIONE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO
Il 7 giugno 2005, la Commissione europea ha presentato
un Piano di azione (.pdf) che delinea un
itinerario indicativo di riforma della politica in materia di aiuti di Stato per il
periodo 2005-2009, da attuare in collaborazione con gli Stati membri e le parti
interessate. Il Piano è un documento di consultazione sul quale i servizi della
Commissione hanno sollecitato osservazioni entro il 15 settembre scorso.
Oltre ad aver partecipato attivamente alle riunioni di coordinamento fra le
Amministrazioni centrali e regionali promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie dalle quali è scaturita la posizione
ufficiale dello Stato italiano, il Prof. Carlo Baldi ha inoltrato alcune proprie
osservazioni che proponiamo di seguito.
20 settembre 2005
Carlo E. Baldi
PIANO DI AZIONE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO
Osservazioni come richiesto dal documento della Commissione
Punti
10/11, Punto 17 (ma la considerazione ha una valenza più generale)
Linteresse
comune costituisce parametro di valutazione della compatibilità di un aiuto, nel senso
che laiuto nonostante per definizione sia in principio incompatibile
può essere giustificato dal fatto che persegue uno degli obiettivi che assieme al
rispetto delle regole della concorrenza costituiscono i fondamenti del mercato
comune. In sostanza, la Commissione, nel valutare la compatibilità, deve giudicare se
lobiettivo perseguito dallaiuto possa compensare lo svantaggio determinato
dallaiuto stesso in termini di distorsione della concorrenza e degli scambi.
In quaranta anni di valutazioni, la Commissione ha via via messo a punto un quadro delle
deroghe possibili, stabilendo anche standard di aiuto ammissibili. Così, ha ritenuto sia
interesse comune incentivare la ricerca, la salvaguardia dellambiente, lo sviluppo
del sistema delle piccole e medie imprese, la formazione, loccupazione, e così via,
indicando, situazione per situazione, massimali di aiuto compatibili con i principi della
concorrenza, nel senso sopra detto.
Lesigenza di gestire quotidianamente casi che presentano caratteristiche simili,
anche se in contesti spesso diversi, ha portato la Commissione a privilegiare un approccio
standardizzato, a scapito, in qualche misura, del rispetto dei principi e della filosofia
del trattato, che richiederebbe una valutazione più attenta al caso specifico, e
privilegiando lobiettivo primario ma a volte astratto di evitare
disparità di trattamento.
La scelta è comprensibile e, nella sostanza, in linea generale, condivisibile. Riteniamo
tuttavia che, nellapplicazione della disciplina degli aiuti di Stato, si possa e si
debba trovare uno spazio per momenti di maggiore elasticità, che consentano di tener
conto di situazioni specifiche, non necessariamente, ma anche contingenti.
La proposta della Commissione di individuare una serie di settori e di attività il cui
sostegno non comporti una distorsione significativa sugli scambi (aiuti ELS) e consenta
pertanto una maggiore tolleranza andava in tale direzione. Auspichiamo che la
problematica venga approfondita e comunque, a prescindere dal fatto che tali situazioni
vengano riconosciute formalmente a priori, riteniamo di grande importanza che la misura
effettiva della distorsione degli scambi costituisca un elemento essenziale nella
valutazione della compatibilità degli aiuti.
In sostanza, pur nellottica di una sempre maggiore standardizzazione (attraverso,
tra laltro, i regolamenti di esenzione per categoria), deve essere lasciato un
margine per la valutazione di casi che, seppure ricadenti in astratto nelle fattispecie
regolamentate, a giudizio delle amministrazioni proponenti presentino peculiarità che
possano giustificare una valutazione ad hoc.
In certi settori, come ad esempio ma non solo il turismo, la concorrenza si
presenta in termini diversi rispetto a quanto avviene nel settore manifatturiero: la
scelta di un prodotto turistico e quindi la competitività dellimpresa che lo
offre non dipende da fattori squisitamente endogeni (come nel manifatturiero), ma in
larghissima misura (seppure con connotazioni diverse a seconda dei casi) da fattori
esogeni: lambiente naturale, larte, lo sport, gli affari. Ciò rende molto
più neutro quando non irrilevante un aiuto di Stato, in quanto il
concorrente di una struttura ricettiva è il suo vicino, non loperatore appartenente
ad un altro comprensorio: i concorrenti di un albergatore di Venezia sono gli altri
albergatori della zona, non quelli di Parigi; e Venezia non è in concorrenza con Parigi.
Al settore turistico non si possono dunque applicare acriticamente le regole del
manifatturiero. È quanto la Commissione ha del resto riconosciuto per gli impianti di
risalita, settore nel quale è stato introdotto opportunamente il concetto di prossimità
(impianto locale).
Inoltre, nel bilanciamento tra distorsione della concorrenza e perseguimento
dellinteresse comune, deve essere tenuta presente lesigenza di salvaguardare
leconomia di regioni che non hanno alternative a certi tipi di investimenti (per
evitare lo spopolamento e il degrado ambientale) e/o che presentano sovracosti determinati
dalla loro condizione (ad esempio la montagna o le isole). Ciò a prescindere e fuori
della logica degli aiuti a finalità regionale. Spesso, infatti, si tratta di regioni che
hanno parametri di sviluppo (intesi come PIL pro capite e tasso di disoccupazione)
superiori alla media, ma che rischiano lo spopolamento ed il degrado ambientale se non
vengono sostenute attività economiche compatibili con la regione stessa, ma non
sostenibili con una semplice logica aziendale.
Punto 33
Anche
se la Commissione ha già adottato la strumentazione relativa ai Servizi di Interesse
Economico Generale, riteniamo essenziale evidenziare come sia importante affrontare il
problema delle tecniche che si possono utilizzare per sostenere i SIEG.
In particolare, devono essere prese in considerazione le peculiarità che presenta il
ricorso al project financing o ad altre forme di partenariato pubblico-privato, non sempre
riconducibili alle categorie definite dalla giurisprudenza e dai documenti della
Commissione. Ciò vale per le modalità di determinazione della compensazione
dellonere di servizio, come per lattribuzione dellincarico per
lassolvimento del servizio stesso.
In realtà si tratta di una problematica che trascende i SIEG e vale la pena di
sottolineare lopportunità specie se si ragiona in un contesto di innovazione
totale di tener conto e favorire tecniche di ingegneria finanziaria adeguate alle
esigenze che le diverse situazioni presentano. Ciò significa un atteggiamento di apertura
nei confronti di tali tecniche, anche se si ha limpressione di non governare
adeguatamente la situazione.
Punto 50
Il
problema non è solo di qualità e incompletezza delle notifiche. I tempi lunghi sono
dovuti spesso alle ripetute richieste di approfondimenti avanzate dalla Commissione, che
in molti casi sono decisamente pretestuose.
La soluzione non può essere unicamente limposizione alle amministrazioni nazionali
di termini rigidi per le risposte; del resto, se queste ritardano a fornire le
informazioni richieste, sono le prime a subirne le conseguenze, senza peraltro appesantire
il lavoro della Commissione.
È inoltre necessario evitare che la Commissione richieda precisazioni su dati già
contenuti nella notifica o nel testo normativo notificato o esiga lassunzione di
impegni impliciti o espressamente assunti nella documentazione inviata. Molto spesso la
prima richiesta di informazioni ha lunico scopo di rinviare i termini per la
decisione e il ritardo della risposta è dovuto anche alla ricerca del significato
nascosto di una richiesta alla quale si ritiene di aver già dato soddisfazione nella
documentazione inviata.
Punto 54
Al
di là delle competenze proprie degli organismi nazionali di controllo, non si vede
perché la garanzia della correttezza dellapplicazione delle regole comunitarie in
materia di aiuti di Stato non debba essere fornita dalle amministrazioni nazionali
competenti alla concessione degli aiuti.
Spesso ladozione di regimi incompatibili o lomissione di notifica derivano
dalla non completa percezione dellapplicazione delle regole in materia in casi che
esulano dalla quotidianità.
Sarebbe utile che la Commissione svolgesse una funzione di consulenza
preventiva a favore delle amministrazioni nazionali. A questo fine potrebbero anche essere
costituite task force nazionali supportate da una task force europea. Ci sembra da
escludere che una funzione del genere, in Italia, possa essere svolta dalla Corte dei
Conti, che mantiene comunque, in materia, le competenze sue proprie.
Punto 58
Lidea
di istituire un meccanismo di recupero provvisorio sistematico degli aiuti di Stato non
notificati sembra in contrasto col trattato e assai pericoloso nei fatti.
Si presume che ogni aiuto posto in essere da ogni amministrazione persegua un obiettivo
ritenuto importante da questa e per essere in linea con la disciplina degli aiuti
di Stato persegua un interesse comune. Dalla mancata notifica non deriva
necessariamente lincompatibilità dellaiuto che la Commissione potrebbe
giudicare, al termine della valutazione (comunque dovuta), compatibile con il mercato
comune.
Il recupero provvisorio di aiuti compatibili vanificherebbe dunque lobiettivo
legittimamente perseguito e provocherebbe un danno alle imprese che dovessero restituire
aiuti a fronte di investimenti che hanno deciso di affrontare proprio nella prospettiva
dellincentivo pubblico (necessità dellaiuto).
Inoltre, cè unampia gamma di interventi statali che coinvolgono, direttamente
o indirettamente, imprese, che non rientra nella casistica degli aiuti di Stato come
disciplinata dallart. 87, par.1 del trattato. La disposizione di un recupero
provvisorio di pretesi aiuti che poi non si dimostrassero tali costituirebbe un grave
pregiudizio allattività delle amministrazioni.
Deroghe regionali ex art. 87,3,c)
Al di là della mappa degli aiuti a finalità regionale, dovrebbe essere prevista
(esplicitamente) la possibilità di ammettere deroghe temporanee ex art.87,3,c) per
determinate regioni colpite, ad esempio, da calamità naturali. Non si tratta degli aiuti
di cui all'art.87,2,b)(compensazione del danno subito), ma di aiuti agli investimenti
(anche ad imprese che non erano prima localizzate nell'area o a nuove imprese) che
incentivino investimenti in regioni che, a causa della calamità, sono considerate meno
appetibili, con conseguenze anche pesanti di carattere sociale.
Finora
la Commissione ha accettato un nuovo inserimento nella mappa, in conseguenza di eventi
calamitosi, ma in sostituzione di regioni già inserite nella mappa stessa, in modo che
fosse rispettato il plafond nazionale. La cosa è priva di senso. Non si tratta di fare
una classifica per Stato membro e operare sostituzioni in caso si ritenga che una regione
abbia superato unaltra in graduatoria. Resterebbe la mappa stabilita per un
determinato periodo di programmazione, lasciando nel contempo la possibilità al
verificarsi di eventi eccezionali ed eccezionalmente gravi di applicare una deroga,
magari temporanea (a prescindere quindi dalla vigenza degli Orientamenti per gli aiuti a
finalità regionale) e comunque territorialmente limitata, per una particolare regione. Lo
Stato membro interessato dovrebbe presentare un piano di rilancio di quella regione e
concordare con la Commissione regimi daiuto ad hoc con efficacia limitata nel tempo.
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