23 gennaio 2004

Carlo E. Baldi
OSSERVAZIONI SUl PROGETTO DELLA COMMISSIONE RELATIVO A  NUOVE REGOLE DI PROCEDURA

Il 14 novembre 2003 la Commissione europea ha presentato e sottoposto agli Stati membri in consultazione una proposta di regolamento applicativo del precedente Regolamento del Consiglio n. 659/1999 contenente le regole procedurali in materia di aiuti di Stato. La proposta contiene talune disposizioni applicative in tema di notifiche, relazioni annuali, calcolo di termini, tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali. Contestualmente la Commissione, in risposta ad un'esigenza dei propri servizi di avere informazioni più puntuali, ha rinnovato tutta la modulistica per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni annuali. Quelle che seguono sono alcune osservazioni sulla proposta di regolamento.

Articolo 4
Procedura di notif
ica semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti

Mi sembra che l’ipotesi di cui alla lettera c) del 2° comma (con l’aggiunta della restrizione del campo di applicazione) debba essere trasferita al 1° comma dell’articolo. Ciò essenzialmente per due ragioni:

  1. tutte le circostanze descritte nella norma non rappresentano situazioni incompatibili con i termini dell’autorizzazione, bensì un’applicazione più restrittiva rispetto alle condizioni in base alle quali la Commissione ha autorizzato il regime.

  2. non è affatto astratta l’ipotesi che un’Amministrazione intenda applicare, in determinati momenti, condizioni più restrittive. Ciò può derivare da una ridotta disponibilità di risorse finanziarie, che potrebbero consigliare di ridurre le intensità degli aiuti, piuttosto che il numero delle iniziative agevolabili; dalla volontà di selezionare ulteriormente il campo di applicazione, in relazione alla tipologia dei soggetti, alle caratteristica degli investimenti, o altro.

Si consideri poi che l’Amministrazione, per sue scelte strategiche e programmatorie, potrebbe voler ripristinare le condizioni di partenza in un secondo momento. L’esigenza della notifica delle condizioni più restrittive, oltre a comportare un inutile carico per l’amministrazione e per la Commissione, richiederebbe una ulteriore notifica (questa volta giustificata), qualora si volesse ripristinare il regime originario.

All’ultima frase dell’art.4, 1° comma si potrebbe dunque aggiungere la frase seguente: “Parimenti non sono considerate modifica ad un aiuto esistente l’inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, la restrizione del campo di applicazione, la riduzione dell’intensità dell’aiuto o delle spese ammissibili”.

La lettera c) del 2° comma andrebbe eliminata.

Articolo 11
Metodo per il calcolo degli interessi

Il sistema di calcolo degli interessi nel caso di restituzione di un aiuto, che ha lo scopo di ripristinare la situazione preesistente all’aiuto illegale e incompatibile, considera come situazione standard su cui calcolare i costi da imputare all’impresa, un prestito a medio termine (cinque anni) a tasso fisso. Su questa base viene stabilito il metodo di calcolo.

Abbiamo fatto alcune verifiche presso diversi Istituti di Credito e ci viene confermata una sensazione che già avevamo netta: che cioè si sia realizzata una vistosa inversione di tendenza che sta portando a sostituire, nei prestiti a medio termine (5-7 anni), il tasso fisso con il tasso variabile; il rapporto tra le due forme è attualmente di 60 a 40 a favore del variabile.

Così stando le cose, un criterio di calcolo che si basi sul tasso fisso non consegue l’obiettivo di ripristinare la situazione esistente. Infatti, in un periodo di tassi fluttuanti (in 5 anni possono cambiare, nei due sensi, anche in maniera considerevole), una impresa potrebbe essere anche fortemente avvantaggiata o, viceversa, penalizzata da questo metodo: sarebbe avvantaggiata se l’aiuto illegale e incompatibile fosse stato reso disponibile per la prima volta quando i tassi erano bassi rispetto al periodo di godimento dell’aiuto; penalizzata se si verificasse l’ipotesi opposta.

Per questa ragione ritengo che sarebbe opportuno adottare un metodo di calcolo degli interessi che tenga conto dei tassi (fissati di tempo in tempo, secondo il metodo di cui all’art.9) applicabili momento per momento per tutto l’arco temporale intercorrente tra il momento in cui l’aiuto sia reso disponibile (e ritengo dovrebbero essere considerati momenti diversi, qualora l’aiuto sia stato disponibile per tranches) e quello della restituzione.