| 23 gennaio
2004 Carlo E. Baldi Il 14 novembre 2003 la Commissione europea ha presentato e sottoposto agli Stati membri in consultazione una proposta di regolamento applicativo del precedente Regolamento del Consiglio n. 659/1999 contenente le regole procedurali in materia di aiuti di Stato. La proposta contiene talune disposizioni applicative in tema di notifiche, relazioni annuali, calcolo di termini, tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali. Contestualmente la Commissione, in risposta ad un'esigenza dei propri servizi di avere informazioni più puntuali, ha rinnovato tutta la modulistica per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni annuali. Quelle che seguono sono alcune osservazioni sulla proposta di regolamento. Articolo 4 Mi sembra che lipotesi di cui alla lettera c) del 2° comma (con laggiunta della restrizione del campo di applicazione) debba essere trasferita al 1° comma dellarticolo. Ciò essenzialmente per due ragioni:
Si consideri poi che lAmministrazione, per sue scelte strategiche e programmatorie, potrebbe voler ripristinare le condizioni di partenza in un secondo momento. Lesigenza della notifica delle condizioni più restrittive, oltre a comportare un inutile carico per lamministrazione e per la Commissione, richiederebbe una ulteriore notifica (questa volta giustificata), qualora si volesse ripristinare il regime originario. Allultima frase dellart.4, 1° comma si potrebbe dunque aggiungere la frase seguente: Parimenti non sono considerate modifica ad un aiuto esistente linasprimento delle condizioni per lapplicazione di un regime di aiuto autorizzato, la restrizione del campo di applicazione, la riduzione dellintensità dellaiuto o delle spese ammissibili. La lettera c) del 2° comma andrebbe eliminata. Articolo 11 Il sistema di calcolo degli interessi nel caso di restituzione di un aiuto, che ha lo scopo di ripristinare la situazione preesistente allaiuto illegale e incompatibile, considera come situazione standard su cui calcolare i costi da imputare allimpresa, un prestito a medio termine (cinque anni) a tasso fisso. Su questa base viene stabilito il metodo di calcolo. Abbiamo fatto alcune verifiche presso diversi Istituti di Credito e ci viene confermata una sensazione che già avevamo netta: che cioè si sia realizzata una vistosa inversione di tendenza che sta portando a sostituire, nei prestiti a medio termine (5-7 anni), il tasso fisso con il tasso variabile; il rapporto tra le due forme è attualmente di 60 a 40 a favore del variabile. Così stando le cose, un criterio di calcolo che si basi sul tasso fisso non consegue lobiettivo di ripristinare la situazione esistente. Infatti, in un periodo di tassi fluttuanti (in 5 anni possono cambiare, nei due sensi, anche in maniera considerevole), una impresa potrebbe essere anche fortemente avvantaggiata o, viceversa, penalizzata da questo metodo: sarebbe avvantaggiata se laiuto illegale e incompatibile fosse stato reso disponibile per la prima volta quando i tassi erano bassi rispetto al periodo di godimento dellaiuto; penalizzata se si verificasse lipotesi opposta. Per questa ragione ritengo che sarebbe opportuno adottare un metodo di calcolo degli interessi che tenga conto dei tassi (fissati di tempo in tempo, secondo il metodo di cui allart.9) applicabili momento per momento per tutto larco temporale intercorrente tra il momento in cui laiuto sia reso disponibile (e ritengo dovrebbero essere considerati momenti diversi, qualora laiuto sia stato disponibile per tranches) e quello della restituzione.
|
|