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8 maggio
2002 Carlo E. Baldi
Osservazioni in merito al progetto di regolamento
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell'occupazione
Il 12 aprile 2002, la Commissione europea Direzione
generale della Concorrenza ha pubblicato in GUCE C 88/2 un nuovo progetto di regolamento
relativo agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Il progetto prevede - così come i
regolamenti "Formazione", "PMI" e "De minimis" in vigore dal
gennaio 2001 - un'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva degli aiuti
all'occupazione che soddisfano determinate condizioni. Nell'occasione la Commissione ha
chiesto a tutte le parti interessate di presentare osservazioni e commenti entro un mese
dalla data di pubblicazione del progetto. Il testo è già stato sottoposto all'esame
degli Stati membri che verranno consultati ancora prima dell'adozione definitiva. Per
quanto ci riguarda, rendiamo disponibile il progetto (in formato pdf) quale pubblicato in
Gazzetta e pubblichiamo di seguito le considerazioni cui siamo pervenuti e che abbiamo
trasmesso alla Commissione.
Campo di
applicazione
L'art. 1 del progetto stabilisce il suo campo di applicazione con riferimento
all'obiettivo degli aiuti (la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori
svantaggiati e disabili
), precisando che sono "inclusi gli aiuti a favore della produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del
trattato, nonché gli aiuti alla silvicoltura e quelli al settore dei trasporti",
seppure, per quest'ultimo settore, con l'esclusione degli aiuti di cui all'art. 4
(creazione di posti di lavoro).
L'art. 9, che individua gli aiuti che restano soggetti all'obbligo di notifica ,
stabilisce poi che non beneficiano dell'esenzione gli aiuti destinati a "settori
specifici", senza precisare, peraltro, di quali settori si tratti. Non si tratta
certamente dell'industria siderurgica, visto che l'art. 4, par. 3, 4° capoverso
stabilisce i massimali di aiuto applicabili quando i posti di lavoro sono creati in quel
settore. Ma altro non viene indicato.
La questione non è chiarita nemmeno dal preambolo, dove, all'11° considerando, si
riprende lo stesso concetto, con una frase più articolata, ma non per questo più chiara:
"la Commissione valuta sempre in modo meno
favorevole gli aiuti destinati a settori specifici, in particolare quando si tratta di
settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi". I settori
specifici di cui all'art. 9 sono dunque i settori sensibili ? Ma chi stabilisce quali
siano ? E che significato va dato alla parola "in
particolare" ? Significa che non si tratta solo di settori sensibili ? Ma allora,
in quali altri casi si ha a che fare con un settore specifico?
Un aiuto non viene nemmeno dal 9° considerando, che fa
salve "le disposizioni speciali contenute nei
regolamenti del Consiglio relativi agli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale
e dell'industria carboniera". Non sono questi, dunque, i "settori
specifici" di cui si parla nell'altro considerando, altrimenti, perché occuparsene
separatamente?
E non si tratta nemmeno dei trasporti marittimi, cui si fa
riferimento nel 4° considerando, che rinvia alle discipline e orientamenti esistenti per
tale settore, ma solo per le valutazioni che competono alla Commissione nel caso in cui
gli Stati membri procedano volontariamente alla notifica, nonostante questa non sia dovuta
("Il presente regolamento lascia impregiudicata
la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le
notificazione saranno valutate dalla Commissione alla luce
"). Non si
capisce, peraltro, per quale ragione se lo Stato non procede alla notifica si seguano le
regole del regolamento d'esenzione, mentre in caso di notifica la valutazione debba
seguire criteri diversi.
I settori specifici in questione sono forse, allora, quelli
che sono disciplinate da norme particolari. Ma allora perché non utilizzare una frase del
tipo di quella contenuta nell'art. 1 del Reg. 70/2001 ("
fatti salvi i regolamenti o le direttive
comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma
del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori")?
Un'ultima considerazione sull'art. 1. Sono inclusi nel campo
di applicazione del regolamento anche "gli
aiuti a favore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del trattato, nonché gli aiuti alla silvicoltura
".
Ora, normalmente (si vedano, tra l'altro, i Reg. 68/2001, 69/2001 e 70/2001) si fa
riferimento alle "attività connesse alla produzione, trasformazione o
commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato". La
formulazione diversa significa che il regolamento non si applica alle attività di
produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti ittici di cui all'allegato I
? A favore di questa interpretazione sembra militare lo specifico riferimento alla
silvicoltura (normalmente ignorata e quindi inclusa, tra l'altro, nel campo di
applicazione dei Reg. 69/2001 e 70/2001), che sembra avere ragion d'essere proprio per
evidenziare una esclusione di una parte di un settore che abitualmente segue una
disciplina uniforme. Se è così, sembra opportuno che il concetto venga meglio
evidenziato ("e non si applica
.").
Concetti che
sarebbe opportuno chiarire
Il testo del regolamento utilizza alcuni concetti fondamentali nell'applicazione delle
regole, che peraltro non risultano chiari; si tratta in particolare dei concetti seguenti:
Lavoratore migrante
Si tratta di un concetto che acquista un particolare rilievo in considerazione del
fatto che da esso si fanno discendere conseguenze sul piano dell'intensità degli aiuti.
Sono migranti solo i lavoratori che si spostano da uno Stato membro ad un altro e gli
extracomunitari che si trasferiscono nella Comunità, o anche qualsiasi lavoratore che
cambi la propria residenza - a fini lavorativi - pur restando all'interno dello stesso
paese?
Il dubbio è giustificato anche dal fatto che la definizione
che si dà all'art.2, lettera f) della proposta è leggermente, ma significativamente,
diversa da quella utilizzata dall'art. 2, lettera g) del Reg. 68/2001, del tutto identica,
questa, alla definizione inizialmente inserita nella proposta di regolamento sugli aiuti
all'occupazione. Si riporta qui tale testo, dove sono sottolineate le parole che non
figurano nella proposta pubblicata in Gazzetta: lavoratore "che si
sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità
per assumervi un lavoro e necessiti di una formazione professionale e/o linguistica".
Il fatto che non si richieda più, come condizione, che il
lavoratore necessiti di formazione sembra significare che è il semplice trasferimento a
giustificare la maggiorazione dell'aiuto.
Ora, è indubbio che un trasferimento a fini lavorativi
all'interno di uno Stato può essere conseguenza e dare origine ad un disagio a volte
anche maggiore di un trasferimento tra due paesi diversi. Tuttavia si ha un cambio di
residenza anche se il trasferimento avviene tra due comuni confinanti, fatto che non
esprime alcun disagio e non giustificherebbe dunque alcun particolare riguardo (una
impresa potrebbe assumere lavoratori di aree limitrofe, mettendo come condizione il cambio
di residenza, per beneficiare così della maggiorazione).
La condizione potrebbe dunque essere, ad esempio, il
trasferimento da una regione ad un'altra (meglio se non confinante), o da un paese membro
ad un altro. Ma trasferimenti, anche da regioni distanti, possono essere motivati
dall'interesse ad occupare posti di maggiore soddisfazione professionale e/o economica,
senza che ciò sia espressione di un qualsivoglia disagio (il dirigente o il tecnico che
viene assunto per le sue particolari capacità e lascia un impiego pur sempre adeguato
alla sua qualifica).
Allora, si potrebbe fare ancora riferimento - lasciando la
valutazione delle singole situazioni alle amministrazioni nazionali - a criteri quali il
tasso di disoccupazione della regione di provenienza, o l'inadeguatezza della precedente
occupazione (se si tratta di persone già occupate, il fatto, cioè, che queste
occupassero posizioni decisamente improprie rispetto alla loro preparazione: ad esempio,
l'ingegnere che, per mancanza di un impiego confacente alla sua qualifica, faccia
l'autista di autobus).
Certo è che una maggiore qualificazione del concetto di
lavoratore migrante sembra necessaria. Il mantenimento dell'esigenza di una formazione è
già un criterio utile; altri se ne possono trovare che chiariscano il concetto, anche
lasciando un certo margine di discrezionalità all'amministrazione nazionale.
Incremento netto del numeri di dipendenti
Il concetto di creazione netta di posti di lavoro - essenziale ai fini
dell'applicazione del regolamento - non viene definito, come veniva fatto, invece, negli
Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (in particolare al punto 17). In
considerazione del fatto che tali Orientamenti (assieme alle altre comunicazioni in
materia) cesseranno di essere efficaci con l'entrata in vigore del regolamento in
questione, sembra opportuno riprendere, almeno in un considerando, la definizione della
quale altrimenti non resterebbe alcuna traccia.
Trasformazione di
posti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
L'art.9, par.4 dispone che restano soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti alla
conversione di contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato. Questa scelta è
motivata, in particolare, con l'esigenza di escludere che vengano concessi aiuti
all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, che alla conversione del
contratto, con conseguente superamento dei massimali di aiuto ammissibili (19°
considerando).
Ora, da un lato questo controllo può essere affidato agli
Stati membri, con opportune previsioni in proposito; dall'altro la fattispecie in
questione è stata già chiaramente definita anche attraverso una costante prassi della
Commissione, che ne consentirebbe una corretta applicazione.
Ai sensi degli Orientamenti in
materia di aiuti alloccupazione(GUCE C 334, del 12.12.1995, p.4), per creazione di posti di lavoro deve intendersi
creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto
allorganico. Questo concetto è precisato dalla decisione della
Commissione dell11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi
dallItalia per interventi a favore delloccupazione (Decisione n. 2000/128/CE,
in GUCE L 42 del 15.2.2000).
Nella valutazione degli aiuti per
la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato,
la Commissione, dopo aver rilevato che la
trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato non crea posti supplementari, in quanto i posti stessi sono già stati
creati, pur non avendo carattere stabile (punto 103), ha precisato che tale
trasformazione non può essere assimilata né alla creazione di nuovi posti di lavoro, né
al mantenimento di occupazione, presentando caratteristiche specifiche, che riguardano la
stabilizzazione di posti precari.
Il valore aggiunto è di conseguenza
costituito dalla creazione netta di posti stabili che non esistevano in precedenza
(punto 104).
A questo proposito, la Commissione
ha osservato che gli orientamenti in materia
di aiuti alloccupazione, anche se non prevedono questo tipo di intervento, fanno
riferimento al concetto di stabilità dellimpiego in quanto valore positivo(punto
105). La Commissione quindi considera favorevolmente gli aiuti per la trasformazione di
posti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, qualora ricorrano le seguenti
condizioni: che non si siano verificati licenziamenti nei 12 mesi precedenti la
trasformazione; che sia aumentato il numero di posti di lavoro rispetto a quelli esistenti
nei sei mesi precedenti la trasformazione, al netto dei posti oggetto della trasformazione
stessa.
Ciò, ha spiegato la Commissione,
al fine di garantire che laiuto, oltre a
permettere la stabilizzazione di impieghi precari, comporti un valore aggiunto, che è
rappresentato dalla creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano in
precedenza e quindi che non si tratti di una semplice sostituzione di un dipendente
licenziato o andato in pensione (punto 107).
La Commissione ha concluso, di
conseguenza, che unicamente gli aiuti per la
trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che
rispettano lobbligo di realizzare un aumento dei posti di lavoro rispetto ai posti
esistenti nellimpresa
sono conformi alle disposizioni degli orientamenti in
materia di aiuti alloccupazione
(punto 109); gli altri casi di aiuti alla trasformazione
che
non rispettano lobbligo di realizzare un aumento dei posti rispetto ai posti
esistenti nellimpresa, configurano aiuti al mantenimento delloccupazione
e cioè rappresentano aiuti
al funzionamento (punto 111).
E dunque, la semplice
trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non
deve essere considerata, di per sé nellinterpretazione della Commissione
creazione netta di occupazione. Lo è invece se il risultato delloperazione
si traduce in un aumento del numero di posti esistenti nellimpresa nei sei mesi
precedenti la trasformazione (a prescindere dai posti derivanti dalla trasformazione
suddetta); se, cioè, oltre a trasformare posti precari in posti di lavoro permanenti, si
creano altri posti di lavoro a tempo indeterminato.
Questa posizione della
Commissione, già espressa nella decisione relativa allaiuto di Stato N.692/97
(Legge Regione Sicilia n.30/97), è ribadita ancor più chiaramente nellambito della
procedura relativa allaiuto di Stato N.86/99 (Legge Regione Sardegna n.36/98), nella
quale essa ha affermato: la trasformazione di
contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
non crea posti di lavoro supplementari, poiché essi esistono già; tali posti, tuttavia,
non hanno carattere stabile (punto 25)
le
misure di trasformazione presentano
caratteristiche particolari che riguardano la
stabilizzazione di impieghi precari. Il valore aggiunto è di conseguenza costituito dalla
creazione netta di posti di lavoro stabili, che non esistevano in precedenza
(punto 26).
Ha precisato ancora la
Commissione, che, anche se gli orientamenti in
materia di aiuti alloccupazione non prevedono tale tipo di intervento, essi si
richiamano al concetto di stabilità delloccupazione come valore positivo: le
modalità del contratto di lavoro sono oggetto di una valutazione della Commissione che le
approva solo se sono tali da garantire allimpiego un carattere sufficientemente
duraturo (punto 27). E, richiamando le condizioni sopra evidenziate
(mancanza di licenziamenti nei 12 mesi precedenti e aumento dei posti di lavoro rispetto
ai 6 mesi precedenti), ha ribadito che tali condizioni garantiscono che laiuto,
oltre a permettere la stabilizzazione di
impieghi precari, comporti un valore aggiunto costituito dalla creazione netta di posti di
lavoro stabili che non esistevano in precedenza e quindi di accertare che non si tratti
della semplice sostituzione di un dipendente licenziato o collocato in pensione
(punto 29).
Da tutto ciò risultano chiari i
criteri per il computo dei posti di lavoro netti creati nel caso di conversione di
contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato. La loro formulazione nel
regolamento sarebbe semplice e la loro applicazione non dovrebbe sollevare problemi, né
rischi.
Errore di
traduzione
Si segnala che il
testo del 2° comma dell'art.7, corretto nella versione in lingua francese, non ha senso
compiuto nella versione italiana.
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