BO, 20/21.3.2000 - Regole comunitarie e sostegno pubblico al turismo
Paolo Nicoletti
SINTESI DEL LAVORO DEL GRUPPO "IMPIANTI DI RISALITA E INNEVAMENTO ARTIFICIALE"

In base a quanto riferisce il rappresentante comunitario, Dott. Soukup, l'orientamento (ancorché non definitivo) della Commissione è quello di applicare agli incentivi alle imprese che esercitano impianti di risalita e gestiscono piste da sci gli orientamenti propri delle PMI, regionali e ambientali. Sottolinea inoltre la neutralità per la Commissione del carattere pubblico-privato delle imprese.

Le imprese del settore non possono essere equiparate a quelle dei trasporti, salvo casi eccezionali; non è quindi utilizzabile la strumentazione normativa del comparto.

La disciplina concessoria propria del nostro ordinamento non pare costituire una base per escludere dal novero delle imprese quelle che gestiscono impianti di risalita dalla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato.

Da ciò l'opportunità di offrire nuovi spunti alla Commissione europea in merito all'elaborazione di regole particolari per il settore Turismo, pur rimanendo all'interno dei principi generali sottesi all'articolo 87 del Trattato. Ciò sia sulla base di una valutazione di merito circa la differenza tra imprese del settore manifatturiero e imprese turistiche, sia sulla base di un impegno che la Commissione stessa aveva assunto nel 1994.

Si invita perciò ad individuare i motivi che giustifichino la diversità di trattamento (caratteri differenziali rispetto al settore manifatturiero).

È stato sottolineato in vari interventi il carattere di volano per l'economia di valle e oltre degli impianti rispetto ai finanziamenti a favore del settore manifatturiero e dei servizi, venendone ad evidenziare il carattere quasi infrastrutturale.

È emersa una esigenza conoscitiva dei regimi di aiuto applicati concretamente dalle comunità locali nei vari Stati membri. Per gli interventi italiani è emerso il carattere essenziale degli aiuti per permettere la sussistenza dei sistemi impiantistici. Si invitano i rappresentanti regionali a svolgere una ricognizione della redditività dei singoli impianti di risalita presenti nella propria regione.

Spesso tali impianti non sono in sé redditizi e non giustificano un'attività di impresa concorrenziale, dipendendo più o meno significativamente dalla contribuzione pubblica, giustificabile nella misura in cui tale settore costituisce elemento cardine per lo sviluppo di un'area.

È stato sottolineato altresì il carattere di presidio a favore della pratica sportiva degli impianti di risalita a favore delle discipline alpine.

Alcuni comprensori sciistici concorrenziali a livello internazionale soggiacerebbero integralmente alle regole già stabilite per i restanti settori; nelle altre zone prevarrebbe il carattere infrastrutturale degli investimenti impiantistici.

In una logica di area si potrebbe immaginare un sistema di incentivazione che premi le imprese impiantistiche per il vantaggio che esse trasferiscono sul sistema delle altre aziende dell'area (che rinuncerebbero ad una parte dell'intensità massima di aiuto in caso di investimenti).

In analogia a quanto avviene nel settore dell'Agricoltura, è stato proposto un aumento dell'intensità degli aiuti in caso di andamenti climatici sfavorevoli (mancanza di precipitazioni nevose), purché di intensità significativa.