BO, 20/21.3.2000 - Regole comunitarie e sostegno pubblico al turismo
Luigi Malfa
SINTESI DEL LAVORO DEL GRUPPO "STRUTTURE RICETTIVE"

La riflessione si è sviluppata a partire dalla consapevolezza della necessità di assoggettare gli aiuti in favore delle strutture ricettive alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza ed al conseguente esame della Commissione europea, finalizzato a stabilire la compatibilità dei progetti di aiuto alla predetta disciplina. Ciò nondimeno il gruppo di lavoro ha cercato di evidenziare le peculiarità del settore della ricettività turistica, che dovrebbero essere considerate dalla Commissione europea per l'esame dei progetti di regimi di aiuto e per l'eventuale predisposizione di orientamenti specificamente dedicati al settore.

In proposito i rappresentanti di alcune regioni hanno reso noto che le rispettive amministrazioni hanno notificato ed ottenuto l'approvazione di regimi di aiuto che prevedono l'erogazione di incentivi economici di intensità pari alle soglie previste nella disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese. Pertanto questa disciplina, con le relative soglie di intensità, viene considerata il punto di partenza per successivi approfondimenti che conducano all'approvazione di regimi specifici.

E' stata evidenziata, quale elemento peculiare della ricettività turistica, la circostanza che, mentre i prodotti dell'industria manifatturiera sono movimentati per raggiungere il fruitore, è la persona che si sposta per consumare il prodotto della ricettività turistica. In questo senso l'elemento che differenzia gli aiuti al settore, è la minore incidenza sugli scambi implicata da questo diverso approccio al cliente. Da ciò deriva:

  • la caratteristica peculiare della finalità del consumatore di ricettività, che è direttamente connessa alla necessità o volontà di recarsi in una determinata località anziché a quella di fruire delle strutture e, conseguentemente
  • la funzione - che riveste l'offerta ricettiva - di soddisfacimento di una domanda (di ricettività) che non potrebbe essere diversamente soddisfatta.
Per isolare gli elementi di specificità del settore ricettivo, è stato suggerito di procedere individuando:
  • quali sono le attività economiche (in base alla classificazione ISTAT) che in qualche modo operano nel sistema della ricettività;
  • quali, tra le attività ricettive, operano in contesti "di prossimità" e, come tali, non sono in grado di influire sugli scambi;
  • parametri dimensionali (numero di addetti, fatturato …) e caratteristiche connesse alla natura del soggetto gestore (conduzione familiare, rifugi alpini …) che ne escludono la possibilità di influire significativamente sugli scambi.
Si è anche ipotizzato di prevedere l'istituzione di una sorta di "regime de minimis" applicabile al settore della ricettività turistica, con soglie più alte rispetto a quelle previste nel regime adottato nella comunicazione della Commissione e differenziazioni a seconda delle zone di intervento. Questa posizione ha però suscitato alcune perplessità legate alla natura del regime in questione, che presuppone un limite al di sotto del quale gli interventi di incentivazione non sono considerati aiuti secondo la definizione dell'art. 87 del Trattato CE e che pertanto non è suscettibile di adattamenti legati alla modifica della soglia di 100.000 Euro.

Un altro elemento importante, emerso dalla riflessione, ha riguardato l'opportunità di utilizzare il sistema di regole comunitarie come stimolo per affinare e rendere più selettive le strategie e le politiche di incentivazione del settore. In questo senso si è rilevata l'opportunità di concentrare gli aiuti sulle misure finalizzate a valorizzare la qualità e la specificità dei prodotti e ad ottenere standards (ambientali, di sicurezza, di qualità …) più elevati di quelli che le imprese sono costrette per legge ad osservare.

E' stato, infine, evidenziato che l'offerta ricettiva può consentire la rivitalizzazione ed evitare lo spopolamento ed il degrado di aree che non potrebbero fruire di ipotesi alternative di sviluppo praticabili e, nel contempo, può costituire l'unico mezzo per far conoscere il patrimonio ambientale e culturale minore. Come tale, risponde a due "giustificazioni compensatorie" dell'elemento distorcente insito nell'aiuto, che sono:

  • il sostegno delle zone svantaggiate (zone rurali, zone montane …);
  • la "coesione culturale" dell'Europa.