BO, 20/21.3.2000 - Regole comunitarie e sostegno pubblico al turismo
2 giugno 2000

Carlo E. Baldi
Non applicabilità dell'articolo 87, par. 1
Punto a) dell'ipotesi di lavoro

Presupposto del lavoro partito col seminario del 20 e 21 marzo è la considerazione che gli aiuti al settore turistico non possano essere disciplinati dalle regole pensate in funzione del settore manifatturiero, a causa della peculiarità delle attività turistiche e dell'impatto sostanzialmente diverso che gli aiuti pubblici hanno sulla concorrenza.

Questo punto, sul quale tutti siamo sostanzialmente d'accordo, va ulteriormente approfondito - sia sotto il profilo generale, che in relazione a specifici comparti (come ad esempio quello degli impianti a fune) - in modo da fornire alla Commissione argomentazioni solide. Sollecitiamo pertanto contributi in proposito.

Partendo dunque dal presupposto suddetto, cercherò di individuare le attività che si possa ritenere non formino oggetto di scambi tra Stati membri (per utilizzare la terminologia usata dalla Commissione al punto 2.1 della disciplina degli aiuti di Stato alle PMI); gli aiuti a favore di tali attività non rientrerebbero pertanto nel campo di applicazione dell'art. 87, par. 1.

Strutture ricettive
Il dott. De Biasi ci ha proposto la categoria di "piccola impresa turistica" - che preferirei definire "impresa turistica di rilevanza locale" - che potrebbe essere presa in considerazione ai fini di un'esclusione degli aiuti ad essa concessi dal campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato. Condivido l'approccio, anche se credo sia opportuno qualche correttivo, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di dipendenti e, probabilmente, il metodo di individuazione delle arre "deboli": i criteri suggeriti hanno il pregio di essere oggettivi, ma non sono sicuro che la Commissione sia disposta ad accettare "a scatola chiusa" le scelte di politica di sviluppo nazionali.

Proporrei dunque che il requisito dimensionale sia di un massimo di nove dipendenti (anche per utilizzare una categoria propria della Commissione) e che l'altro requisito sia la collocazione in aree non interessate da significativi flussi turistici, anche se appartenenti a regioni sviluppate. Certo questo non è un criterio oggettivo, ma è più coerente con la tesi della specificità del turismo, che comporta l'esigenza di tener conto di criteri legati a tale specificità. Delle aree depresse si terrà conto per stabilire i massimali di aiuto per le imprese che rientrino nel campo di applicazione della disciplina. L'esistenza del requisito indicato (scarso interesse dal punto di vista turistico) potrebbe essere comprovata da dati sulle presenze, la durata dei soggiorni, la tipologia degli utenti, ecc.

Una seconda categoria di strutture ricettive per le quali si può escludere che l'aiuto possa falsare la concorrenza è quella degli alberghi situati in aree dove la scelta del cliente non può essere altro che tra alberghi della stessa zona: l'utente deve comunque alloggiare in quella zona, per esigenze di lavoro, o per motivi religiosi o culturali. In sostanza, l'offerta di alloggi (qualità, prezzo) è del tutto irrilevante o secondaria, rispetto alla necessità di alloggiare in quel luogo; si tratterebbe, in pratica, di servizi essenziali, che possono e devono essere forniti in quella zona.

Potrebbero rientrare in questa categoria gli alberghi situati in aree urbane a servizio degli affari (presenza di importanti complessi fieristici o di consistenti insediamenti industriali), nelle città d'arte, in centri di pellegrinaggi o di grande interesse religioso (Lourdes, Fatima, Santiago), nei pressi e al servizio di aeroporti, lungo autostrade o grandi vie di comunicazione, ad uso del traffico di passaggio.

Il regime di favore si applicherebbe a prescindere dalle dimensioni della struttura ricettiva, ad esclusione, tuttavia, di quelle appartenenti a gruppi o catene (a parte le reti con funzione unicamente di gestione dell'offerta turistica).

Una terza categoria comprende le strutture ricettive ad uso residenziale non turistico, le residenze di vacanza per anziani, bambini o portatori di handicap, gli affittacamere, ovunque siano localizzati.

Sono escluse dalle considerazioni suesposte - nel senso che sono totalmente soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato - gli aiuti a favore delle strutture ricettive finalizzate o direttamente collegate ad attività diverse da quelle specificamente alberghiere, quali, ad esempio, casinò o centri benessere.

Strutture termali
Nel settore termale esiste una varietà di situazioni tale da non consentire un approccio uniforme. Accanto a strutture di importanza assolutamente minore e locale esistono località di rinomanza e frequentazione internazionale; quasi ovunque - anche se in misura anche fortemente differenziata - l'attività sanitaria è stata integrata (quando non sostituita) dall'offerta di servizi più legati al benessere, inteso in senso lato, che fa di alcuni centri termali delle strutture su un mercato altamente competitivo. Risulta dunque difficile individuare un confine che consenta di estrapolare situazioni che siano certamente fuori dal campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

Anche se non sarà facile ottenere l'accordo della Commissione in materia, si potrebbe pensare al ricorso a due criteri tra loro alternativi o complementari. Si potrebbero cioè considerare esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 87, par. 1 gli aiuti a favore del settore termale nelle seguenti due ipotesi:

- quando i beneficiare siano strutture termali di interesse locale (cosa dimostrabile con dati circa l'afflusso degli utenti), la cui attività prevalente si svolge nel campo medico-sanitario;

- quando l'aiuto riguardi la realizzazione o l'adeguamento di strutture finalizzate prevalentemente ad attività medico-sanitario, nonché l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati allo stesso scopo.

Gli aiuti a favore degli investimenti nelle strutture alberghiere gravitanti sugli stabilimenti termali saranno regolati dagli stessi criteri sopra indicati per le strutture ricettive.

Strutture complementari
Devono essere esclusi dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1 gli aiuti concessi per la realizzazione, la riqualificazione o il mantenimento di impianti sportivi, anche se dedicati ad attività non agonistiche (campi da tennis, da basket, da volley, piste per il pattinaggio, piscine, golf, ecc), che non siano parti di strutture ricettive. Devono essere inoltre esclusi gli impianti ad uso culturale, congressuale o di spettacolo, quali teatri, cinema, sale congressi, ecc., qualora non collegati direttamente a strutture ricettive.

Quando tali strutture siano connesse a strutture ricettive, saranno escluse se tali strutture ricettive rientrano tra quelle di cui sopra; diversamente, si applicheranno i limiti ed i massimali previsti per le strutture cui sono direttamente collegate.

"Infrastrutture"
In questo comparto, dove gli effetti degli aiuti sulla concorrenza sono generalmente ancora più ridotti rispetto al settore alberghiero, devono comunque essere esclusi dall'ambito di applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato quelli concessi a favore dei seguenti impianti:

- impianti con prevalente funzione di trasporto (ad esempio, funicolari urbane, impianti a fune sostitutivi o integrativi di altri mezzi di trasporto)

- impianti a fune isolati, non appartenenti a comprensori turistici o sciistici rilevanti, o situati in località fuori dai grandi circuiti turistici; piccoli impianti di risalita a gestione famigliare, funzionali a campetti per bambini e simili.

Come è compito dell'amministrazione l'adeguamento e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle altre infrastrutture di comunicazione e di trasporto (l'allargamento delle strade o l'ampliamento di una stazione richiesti dall'aumento delle presenze turistiche o per aumentare tali presenze), i servizi di nettezza urbana, i parchi e giardini, le piste ciclabili, i parcheggi e così via, così sono imputabili alle amministrazioni i costi relativi alla preparazione e manutenzione delle piste da sci e da bob, e gli interventi per la sicurezza delle stesse. Gli interventi pubblici aventi questa finalità devono dunque essere esclusi dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1. L'amministrazione potrebbe pertanto fornire direttamente le prestazioni necessarie (come avviene in alcuni paesi europei), o contribuire finanziariamente - anche per la totalità dei costi - alla realizzazione degli interventi da parte dei gestori degli impianti.

Promozione e pubblicità
Come si è già argomentato nella nota relativa alle attività promozionali e pubblicitarie, devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1 le iniziative promozionali o pubblicitarie a carattere generale che illustrino i pregi artistici, culturali, paesaggistici, ambientali di uno Stato membro o di una sua regione o località, o che reclamizzino eventi culturali, artistici, mondani o sportivi che si verifichino in essi. Allo stesso modo, è estraneo alla disciplina degli aiuti di Stato il sostegno pubblico a tutte le iniziative che, valorizzando tradizioni culturali, alimentari, eventi sportivi, o altro, si possano tradurre in una generica promozione di un determinato territorio o località (fiere e mercati, feste di primavera, del vino o della birra, manifestazioni carnevalesche, palii e giostre, ecc.).

Informazione della Commissione
Le situazioni sopra elencate possono presentare, in alcuni casi (in particolare per quanto riguarda le strutture ricettive), qualche problema di interpretazione e di valutazione dei requisiti necessari per l'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 87, par. 1. Pur non essendo richiesta l'autorizzazione della Commissione e quindi la previa notifica, potrebbe essere opportuno prevedere comunque un obbligo di informazione della Commissione stessa, la quale, pur non potendo opporsi alla concessione degli aiuti, potrebbe formulare osservazioni.

Le informazioni dovrebbero essere inviate con congruo anticipo sulla concessione degli aiuti o sull'entrata in vigore dei regimi di aiuto e dovrebbero essere corredate dalle indicazioni di carattere statistico ed economico idonee a documentare l'esistenza delle condizioni su cui di basa l'esclusione.