|
Carlo E. Baldi
LA
COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI AL TURISMO
UN APPROCCIO PROBLEMATICO
La disciplina degli aiuti di Stato, così
come è stata elaborata dalla Commissione europea in applicazione dell'
art. 87 (ex art. 92) del trattato, non prende in considerazione in maniera
particolare le attività turistiche: in pratica, al settore turistico
vengono applicati gli orientamenti elaborati nel tempo in via generale,
che si riferiscono a tutte le attività economiche. Le attività
turistiche, in quanto attività di impresa, vengono quindi equiparate alle
attività delle imprese del settore manifatturiero.
A nostro avviso, questo approccio non è
adeguato alla situazione, in quanto nel settore turistico la concorrenza
si pone in termini sostanzialmente diversi rispetto all'industria e quindi
diverso è l'effetto prodotto dagli aiuti alle imprese del settore. A
scanso di equivoci, non intendiamo sostenere che debbano necessariamente
essere concessi aiuti di entità più elevata alle attività turistiche.
Riteniamo tuttavia che questa sia una scelta che compete unicamente alle
amministrazioni cui è attribuita la competenza programmatoria,
naturalmente nei limiti consentiti dall'esigenza di salvaguardare la
concorrenza.
Scopo di questo seminario è unicamente
quello di aprire un dibattito per verificare se le regole oggi applicate
siano adeguate ed, eventualmente, per fornire suggerimenti su come
potrebbero essere modificate. Con questo intervento intendo porre dei
problemi, che saranno sviluppati nel dibattito successivo.
La concorrenza nel settore del turismo
È fuori discussione che le imprese manifatturiere sono sempre su un
mercato concorrenziale a livello comunitario. Non sono rilevanti, sotto
questo profilo, né la dimensione, né la localizzazione, né la capacità
produttiva, né la propensione all'esportazione, in quanto, per quanto
ridotto, locale, decentrato sia il mercato di riferimento di una certa
produzione, quanto meno su quel mercato l'impresa si trova in concorrenza
con altri prodotti analoghi presenti o che potrebbero essere presentati.
Diverso è il discorso nel settore turistico, dove il prodotto offerto si
colloca sul mercato in maniera molto articolata, in funzione del comparto
(strutture ricettive, strutture complementari per lo sporti e il tempo
libero), della dimensione della struttura, della sua localizzazione (in
zona di pregio o nella periferia urbana), del suo livello qualitativo (pensioncina
o grande albergo), dell' uso cui è adibita (albergo, affittacamere,
camping), dell'eventuale appartenenza ad un gruppo o a una catena e così
via.
Per quanto riguarda le strutture
ricettive, va in generale notato che l'individuazione dell'albergo
è secondaria rispetto alla scelta della meta. Questo vale per il turismo
culturale, dove è determinante il richiamo della città d'arte,
della grande mostra o di altro evento (Venezia, Avignone, il festival di
Salisburgo o di Bayreuth), per il turismo sportivo (la
partita di football, i mondiali di ski, il gran premio di formula 1), per
il turismo congressuale, per quello religioso
(Lourdes, Fatima, il Giubileo), per la ricettività collegata agli affari
o al lavoro (la fiera, il bacino industriale su cui
gravitano rappresentanti e fornitori).
Non è diverso il discorso per il turismo
di fine settimana. La meta è situata generalmente entro un raggio
di 200/300 km dal luogo di residenza e può essere ripetitiva (la località
marittima, la montagna per sciare, ecc.) o può cambiare ogni volta, per
conoscere nuovi luoghi (città d'arte, escursionismo): in ogni caso la
scelta dell'albergo è subordinata e secondaria rispetto alla
destinazione. E lo stesso discorso vale quando si opta per un week-end a
maggiore distanza (in occasione, ad esempio, dell'evento sportivo o
culturale).
Anche nel turismo di vacanza
è generalmente preliminare la scelta della destinazione, che sarà
condizionata dal desiderio di cambiamento o di tornare in luoghi noti, da
interessi sportivi o climatici, dalla situazione famigliare (figli
piccoli); il prezzo gioca certamente, ma nella scelta tra una destinazione
ed un'altra (spiaggia popolare o di élite), o tra un albergo ed un altro,
della stessa località. Se si tratta di una vacanza itinerante, la scelta
dell'albergo è predeterminata, in funzione del percorso prescelto, o è
fatta (casualmente, o secondo criteri diversi) via via che si raggiungono
le diverse destinazioni in programma. Nel caso ci si affidi ad un tour
operator l'albergo è ancora in secondo piano, anche se il condizionamento
è certamente maggiore; si consideri tuttavia che tali operatori turistici
movimentano solo il 16% circa del traffico turistico totale.
Un discorso diverso va fatto invece per
le Beauty farm ed i Centri benessere. In
questo settore la concorrenza tra strutture è molto elevata, anche se in
buona parte limitata ai confini nazionali. In questo caso sembra corretta
l'equiparazione al settore manifatturiero. Si avvicina sempre più a tale
settore il termalismo, laddove l'attività specificamente
termale viene integrata da cure estetiche. I criteri di scelta sono
tuttavia in buona misura diversi, basandosi, di norma, sulla specificità
delle cure termali.
Nel settore delle strutture
complementari per lo sport ed il tempo libero il quadro è molto
variegato, trattandosi di impianti ed attività che presentano
caratteristiche, finalità ed usi molto diversi tra loro. Volendo tentare
una sommaria schematizzazione, potremmo distinguere tra:
strutture per il tempo libero, come ad esempio i parchi
acquatici;
strutture miste, seppure di tipo sportivo; sono legate anche
al tempo libero e quindi, in determinate condizioni, possono essere
strumentali all'attività turistica: la piscina, il campo da tennis, il
campo di pattinaggio, il campo da golf, ecc.;
impianti strumentali all'attività turistica di un'area, che
possono anche avere carattere infrastrutturale: impianti di risalita ed
innevamento artificiale;
infrastrutture definite turistiche, come i porti turistici,
che, pur essendo spesso occasionati da esigenze appunto turistiche, hanno
tuttavia un uso e rispondono a necessità che vanno abbondantemente al di
là dal fatto turistico;
impianti essenzialmente sportivi (campo di football o da
basket).
Qual è il confine tra attività sportiva
ed attività ludica ed è questa la discriminante che si deve prendere in
considerazione ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza ?
La concorrenza è tra sistemi
I fattori competitivi, per un prodotto manifatturiero,
sono rappresentati dal prezzo, dalla qualità, dall'immagine, dalla
disponibilità del prodotto, ecc., che dipendono essenzialmente dal
produttore e dalle sue strategie di marketing. Per il prodotto turistico
sono dati, in larga misura, da fattori esterni, quali arte, bellezze
naturali, clima, collegamenti, attrezzature per il tempo libero, ecc.
Le strutture ricettive sono in
concorrenza se si trovano nella stessa area, ma, allo stesso tempo, la
presenza di più strutture funziona da richiamo per il grande pubblico.
Una fetta significativa di frequentatori di località come Rimini o
Riccione è data da persone che cercano divertimento di massa (locali
notturni, pub, confusione, …). I locali sono in concorrenza tra loro, ma
è proprio la presenza dei concorrenti che amplia il mercato del singolo
gestore.
Se è limitata la concorrenza tra
strutture che operano nella stessa area, a maggior ragione non è
rilevante - tranne in alcuni casi - la concorrenza diretta tra strutture
lontane. Due strutture turistiche appartenenti a sistemi diversi sono in
concorrenza solo indiretta tra loro, in quanto l'appetibilità del sistema
privilegia le strutture in esso comprese.
L'appetibilità del sistema, la sua
competitività, è data, come si è detto, da fattori quali arte, bellezze
naturali, clima, ecc., ma anche dalla presenza di infrastrutture di
trasporto, di strutture per il tempo libero, di attrezzature sportive
(campi da tennis, piscine, campi da golf). Così l'aiuto ad un impianto di
risalita non falsa la concorrenza tra strutture analoghe poste in località
di paesi membri diversi, ma la presenza di un impianto di risalita (non,
di per sé, l'aiuto) può influire sulla competizione tra sistemi.
L'impianto aumenta l'appetibilità dell'area a cui appartiene, favorendo
tutte le altre strutture turistiche della medesima area.
Ma come sarebbe quantificabile l'effetto
distorsivo dell'aiuto ? Esso non incide direttamente sulla concorrenza tra
quell'impianto e quelli che si trovano in altri comprensori, in quanto non
sono gli impianti in concorrenza tra loro; si dovrebbe quindi stabilire
quanto l'aiuto influisce sulla presenza dell'impianto (non sul prezzo del
servizio, che non sarebbe rilevante) e quanto tale presenza incide sulla
competitività dell'area.
Ma, proseguendo su questo piano,
qualsiasi intervento pubblico tendente a rendere più appetibile un'area
dovrebbe essere valutato allo stesso modo. Sarebbe paragonabile ad un
impianto di risalita l'ascensore della Tour Eiffel; ed ha lo stesso
effetto sulla competitività dell'area l'organizzazione di un evento
sportivo (le olimpiadi, largamente finanziate con denaro pubblico). E
rende più appetibile Parigi - per un certo pubblico - anche il nuovo
Louvre o il museo de la Gare d'Orsay, realizzati con risorse pubbliche. È
evidente come, di questo passo, si potrebbe andare molto lontano.
E se le strutture complementari non sono
in concorrenza in sé stesse, ma contribuiscono alla competitività del
sistema cui appartengono, allora sono come le infrastrutture per un
distretto industriale: l'allargamento di una strada, l'apertura di un
casello autostradale nelle vicinanze, l'ammodernamento delle
infrastrutture portuali.
Se è naturale che un'amministrazione
realizzi le strutture sportive e ricreative per la popolazione residente,
non è altrettanto normale che la stessa amministrazione si preoccupi di
fornire gli stessi servizi (ormai di uso corrente) anche agli ospiti
temporanei (la piscina, il campo da tennis, ma anche l'approdo per le
barche), così come potenzia i servizi di trasporto o di nettezza urbana,
l'illuminazione o i parcheggi ? Giocare a tennis, nuotare, rientra tra le
attività normali di tante persone: non si vede perché costoro dovrebbero
perdere quelle abitudini proprio in vacanza.
Non è l'esistenza di un approdo che
attira il cliente con barca, ma la sua assenza ne impedisce l'arrivo. Oggi
una località di montagna senza adeguati impianti di risalita si priva
totalmente della stagione invernale; la loro presenza è quindi una
condizione di fondo, non un elemento di maggiore competitività.
E che differenza c'è tra creare
strutture pubbliche e favorire la realizzazione di strutture private (che
di per sé non sono in concorrenza con strutture analoghe di altri paesi),
che hanno comunque lo scopo e l'effetto di dotare l'area di servizi ormai
essenziali nella vita di tutti i giorni?
Applicabilità dell'art. 87, par. 1
Le considerazioni precedenti legittimano la convinzione della specificità
del settore turistico e della inadeguatezza dell'applicazione ad esso
della disciplina degli aiuti di Stato pensata per il settore
manifatturiero. Per definire una regolamentazione più appropriata
occorrono certamente maggiori approfondimenti sulle condizioni del mercato
- approfondimenti che questo seminario dovrebbe consentire. Formuliamo qui
alcune ipotesi di lavoro, che andranno naturalmente approfondite.
In primo luogo si tratta di stabilire se
e fino a che punto tali aiuti rientrino nel campo di applicazione
dell'art. 87, par.1. Una condizione è che essi incidano sugli scambi tra
Stati membri. Alla luce di quanto detto finora, si può ritenere che l'attività
turistica rientri tra quelle che non formano oggetto di scambi tra
gli Stati membri? (punto 2.1 della Disciplina degli aiuti di Stato
alle PMI). è una ipotesi questa riferibile alle attività turistiche in
generale o ad alcune di esse ?
Ipotesi massima: Tutte le
attività turistiche sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art.
87, par.1, ad eccezione di alcune, quali, ad esempio:
- grandi gruppi o catene, in quanto sono in concorrenza non le singole
strutture, ma i gruppi stessi
- beauty-farm, centri benessere
- centri termali soprattutto se si avvicinano alla tipologia precedente
- grandi strutture per il tempo libero, come, ad esempio, Disneyland
Ipotesi minima: Solo alcune
attività esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 87, par.1; ad
esempio:
- alberghi localizzati in quartieri urbani svantaggiati (Disciplina degli
aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati: 97/C
146/08)
- piccole strutture ricettive nelle periferie di grandi metropoli, a basso
costo (decisione della Commissione relativa ad un aiuto in Francia)
- rifugi alpini (decisione della Commissione relativa alla autorizzazione
della legge 4/97 della provincia di Bolzano). Ma che differenza c'è, ad
esempio, tra il rifugio Auronzo (raggiungibile con una strada
carrozzabile) ed un albergo a Misurina ?
- impianti a fune utilizzati in buona misura come mezzi di trasporto
pubblico extra turistico: Soprabolzano, Aosta-Pila, funicolare di Napoli,
…….
- impianti sportivi, destinati ad una utenza prevalentemente locale (campo
da football, palazzo dello sport, piscina o tennis pubblici, stadio del
ghiaccio,…..
Fra questi due estremi ci sono tutte le ipotesi
intermedie. Compito del Seminario è quello di individuare soluzioni
possibili in tal senso: una volta stabilito quali attività turistiche
possano ritenersi tali da non formare oggetto di scambi tra gli Stati
membri, gli aiuti a tali attività non dovranno più essere notificati, in
quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 87, par.1.
Applicazione dell'art. 87, par. 3
Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.
87,par.1, si dovrà, a questo punto, stabilire in che modo siano
applicabili le deroghe di cui all'art. 87, par.3.
Il primo comma dell'art. 87 dichiara
incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che falsano o
minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui incidano sugli
scambi tra gli Stati membri. Non si tratta soltanto di una condizione
di cui si deve verificare l'esistenza: o incidono o non incidono. Nel caso
in cui incidano, deve essere valutato in quale misura ciò accada e, di
conseguenza, quale sia il livello di aiuto ammissibile. Questo concetto è
precisato al terzo comma, lettera c) dell'art. 87, laddove si stabilisce
che possono essere compatibili aiuti a talune attività o regioni
economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse.
In sostanza, anche se l'aiuto incide
sugli scambi tra gli stati membri, l'effetto positivo che esso produce ne
può giustificare la concessione. L'interesse comune è certamente quello
di salvaguardare la concorrenza, ma è anche quello di sviluppare
l'occupazione, salvaguardare l'ambiente, promuovere la ricerca e
l'innovazione: insomma, promuovere lo sviluppo. L'interesse comune è
dunque la mediazione tra tutte queste esigenze.
Quello che si deve stabilire, allora, è,
per le diverse tipologie di attività turistica, quale sia l'incidenza
sugli scambi tra Stati membri e quale sia l'intensità degli aiuti
ammissibile, affinché l'alterazione della condizione degli scambi non sia
contraria all'interesse comune, sia cioè compensata da un vantaggio in
termini comunitari. Si dovrà, cioè, tener conto dell'effetto che l'aiuto
è in grado di produrre in termini, ad esempio, di creazione di
occupazione, di radicamento della popolazione a determinati territori, di
sviluppo di aree che hanno come unica o principale risorsa il turismo.
Questo è ciò che prevede il disposto
normativo: è contrario allo spirito e alla lettera del trattato applicare
in maniera indifferenziata, a qualsiasi attività turistica, le regole
pensate per il settore manifatturiero, che presenta caratteristiche
sostanzialmente diverse, dal punto di vista sia delle condizioni della
concorrenza, che della giustificazione compensatoria.
L'impatto comunque minore di un aiuto nel
settore turistico giustifica intensità più elevate rispetto a quelle
ammissibili, in principio, per il settore manifatturiero (disciplina PMI,
tutela dell'ambiente, …). Probabilmente, si dovrebbero considerare
massimali diversi in funzione del maggiore o minore impatto che l'aiuto può
avere, in termini di concorrenza, sulle diverse attività nel settore
turistico (tipologia, localizzazione, dimensione, ecc.)
In determinate circostanze si dovrebbe
applicare la deroga relativa agli aiuti a finalità regionale, anche al di
fuori del massimale di copertura stabilito in applicazione degli
orientamenti del 1998. Si potrebbe, cioè, limitare la deroga extra
plafond a regioni deboli a forte potenzialità turistica, solo per
investimenti nel settore turistico o per attività ad esso connesse:
sarebbe, in sostanza, una deroga finalizzata allo sviluppo, o alla
salvaguardia, di un determinato settore e di una determinata regione; non
si avrebbero quindi effetti, in termini di concorrenza, sul settore
manifatturiero, mentre si avrebbero vantaggi, non solo in termini di
sviluppo dell'area, ma anche di radicamento della popolazione al
territorio (normalmente di montagna) e quindi di salvaguardia dello
stesso. Lo sviluppo di attività turistiche, specie di quelle su piccola
scala, può essere fondamentale per lo sviluppo di aree marginali; data
però la ridotta redditività degli investimenti, sono spesso
indispensabili aiuti tangibili.
Ritengo opportuno segnalare un precedente
interessante nella decisione della Commissione del 19 febbraio 1986
(un'epoca in cui si privilegiava la valutazione del caso singolo, rispetto
alla rigida applicazione di categorie astratte), relativa alla
compatibilità di determinati aiuti concessi in alcune regioni della
Repubblica federale tedesca.
Il Governo federale sosteneva la
particolare importanza, nell'ambito dell'azione "miglioramento delle
strutture economiche regionali", degli aiuti al settore turistico per
il bacino di lavoro in questione, che per le sue bellezze naturali era
particolarmente attrattivo per il turismo. La Commissione stabilì che non
fosse compatibile con il mercato comune la concessione di sovvenzioni ad
investimenti nel settore industriale e terziario, escluso il turismo,
dichiarando che "la concessione di aiuti all'attività turistica
in entrambi i bacini di lavoro altererebbe i flussi turistici, ma non in
misura contraria all'interesse comune. ….Nelle zone indicate dal governo
federale quali zone turistiche, data la loro situazione paesaggistica,
sussistono le premesse naturali per il turismo, ma sono carenti le
indispensabili strutture. Grazie alla concessione di aiuti si potrebbero
migliorare le strutture turistiche, sfruttando i vantaggi naturali di
queste regioni".
Come si vede, la Commissione ha ritenuto
che, pur nella stessa regione, si dovesse differenziare l'atteggiamento
nei confronti del settore turistico rispetto agli altri settori di attività,
considerando più forte la giustificazione compensatoria nel caso appunto
degli aiuti al turismo.
Applicazione dell'art. 87, par.2,
lettera b)
La compatibilità degli aiuti destinati a ovviare a calamità
naturali o altri eventi eccezionali riguarda naturalmente anche il
settore turistico. Si tratta però di definire il concetto di calamità
naturale, con riferimento alle attività turistiche e di qualificare e
quantificare i danni che possono essere risarciti, magari sotto forma di
aiuti agli investimenti.
Nel settore agricolo,
accanto alle calamità ed agli eventi eccezionali "canonici",
quali il terremoto, l'inondazione, la frana o la valanga, i disordini
interni e gli scioperi (in certe condizioni), incendi che causano perdite
estese (non quello scoppiato in un'unica struttura coperta da
assicurazione), sono presi in considerazione i danni che possono arrecare
alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola eventi quali gelo,
grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che sono quindi equiparati
a calamità naturali, quando il danno raggiunga determinate soglie (20%
della produzione normale nelle zone svantaggiate; 30% altrove).
Nel settore turistico,
certi eventi quali un tempo eccessivamente piovoso o freddo, la
mancanza di neve, fenomeni di eutrofizzazione, la frequenza di incendi
possono determinare una diminuzione anche sensibile delle presenze, che può
avere ripercussioni anche nel tempo. In particolare, la mancanza di neve
ha ripercussioni dirette sugli impianti di risalita (più indirette sulle
strutture ricettive). Si dovrebbero individuare parametri di valutazione
del danno, presente ed eventualmente futuro, per consentirne l'indennizzo.
Oppure si potrebbe forfettizzare il rischio e tenerne conto nella
fissazione dei massimali di aiuto.
In molte stazioni sciistiche dell'arco
alpino, gli operatori affermano che da due inverni, senza cannoni per la
produzione di neve artificiale non si potrebbe sciare. Si potrebbe
ritenere che i costi per l'installazione dei cannoni (o parte di essi, da
determinare) siano rimborsabili in quanto atti a ripristinare, o a
prevenire, il danno causato dalle avverse condizioni atmosferiche
(assimilabili, nell'economia di una stazione di sport invernali, ad una
calamità naturale) ?
La situazione nei paesi limitrofi
all'Unione europea
Nella valutazione della corretta politica nei confronti degli aiuti di
Stato nel settore turistico è di importanza non secondaria la conoscenza
di ciò che avviene in altri paesi ed in particolare nei paesi che
presentano caratteristiche e condizioni simili - per non dire uguali - a
quelle dei paesi dell'Unione europea. Questa comparazione è opportuna,
comunque si consideri il problema della concorrenza nel settore turistico.
Se si ritiene che la concorrenza giochi
un ruolo importante, è fondamentale conoscere ciò che avviene nei paesi
che rappresentano i principali competitors delle attività turistiche
nostrane; sarebbe infatti miope ed autolesionista preoccuparsi della
concorrenza tra imprese comunitarie e limitare, di conseguenza, gli aiuti
pubblici a loro favore, se sui mercati concorrenti non si facesse la
stessa cosa.
Se si crede che la concorrenza svolga un
ruolo tutto sommato marginale, la conoscenza di ciò che avviene altrove
è comunque utile per prendere decisioni corrette. Il caso della Svizzera,
per la sua collocazione geografica e per la forte analogia che il suo
turismo presenta, in particolare, con quello di tutte le regioni alpine,
è particolarmente significativo, specie per quanto riguarda il turismo
invernale.
In Svizzera gran parte degli impianti di
risalita è gestita da società interamente di proprietà comunale. Anche
se la gestione degli impianti, in linea di principio, segue criteri
economici, quando i costi finanziari non sono sostenibili con le semplici
entrate derivanti dell'erogazione di servizi, interviene il Comune con
risorse pubbliche.
Ne è un esempio St.Moritz,
dove, fino alla metà degli anni '90, la gestione degli impianti di
risalita registrava utili; ora non è più così. Negli ultimi anni la
SAAB (la società che gestisce gli impianti di risalita, al 100% di
proprietà comunale) ha investito 70/80 milioni di FS, ricorrendo a
prestiti bancari; nel 1998 il Comune è intervenuto, con un contributo di
13,5 milioni di FS, per ridurre l'indebitamento con le banche. Sono
inoltre previsti, nel corso del 2000, investimenti per 16,6 milioni di FS
per il rinnovo delle infrastrutture per lo sci (8 milioni per cannoni), a
totale carico del bilancio del Comune. La società realizzerà ulteriori
investimenti per circa 14 milioni di FS con risorse proprie, ma è già
stabilito che il Comune contribuirà nuovamente alla riduzione del debito.
Il direttore della società di gestione
dichiara che, se si seguissero criteri imprenditoriali, alcuni impianti di
Corviglia dovrebbero essere chiusi d'estate; ma non è possibile perché -
dicono a St. Moritz - si tratta di un servizio pubblico. La cittadinanza
ha esplicitamente votato a favore della destinazione di parte delle
entrate fiscali al sostegno degli investimenti negli impianti di risalita,
in quanto essi sostengono le altre attività della valle.
Situazione analoga (inpossibilità di
coprire le spese con le sole entrate) si è verificata a Leukerbad,
dove il Comune si è talmente indebitato, per sostenere gli investimenti
in strutture complementari all'attività turistica, da rischiare la
bancarotta. Problemi economici, per le stesse ragioni, hanno anche i
Comuni di Zermatt e di Saas Fèe.
Questo breve quadro relativo ad aree
particolarmente competitive (l'Engadina ed il Vallese) di un paese ove il
turismo riveste un ruolo molto importante nell'economia di determinate
regioni, dovrebbe indurre a grande cautela nella valutazione dei limiti da
imporre alla concessione di aiuti pubblici al turismo ed, in particolare,
al comparto degli impianti di risalita. Se tali impianti - ad eccezione di
alcuni casi isolati e assolutamente anomali (ad esempio la funivia del
"Diavolezza" sul ghiacciaio del Bernina) - non riescono a
reggersi senza un cospicuo intervento pubblico, ben difficilmente ciò
potrà avvenire in regioni con un minore appeal e, quindi, con
minori flussi turistici. Se poi davvero l'aiuto giocasse un ruolo
importante sulla concorrenza, si dovrebbe considerare l'aiuto agli
impianti delle regioni comunitarie un mezzo per bilanciare il vantaggio
competitivo che l'intervento pubblico accorda alle regioni concorrenti
della Svizzera.
Conclusioni
La problematica è certamente molto articolata e richiederebbe una
disciplina che tenesse conto di tutte le particolarità che il settore
turistico presenta (tipologia di struttura, localizzazione, situazioni
particolari, ecc.). Occorre tuttavia fare attenzione a non voler
disciplinare tutto nei minimi particolari, perché più si scende nei
dettagli, più si corre il rischio di trascurare situazioni e di ragionare
per categorie astratte e schematiche, non adeguate alla realtà dei fatti:
più si disciplina, più si rischia di sbagliare.
|