Gli aiuti agli impianti a fune
9 dicembre 2001

Di fronte alle resistenze della Commissione, abbiamo predisposto una proposta operativa formulata nella forma di una Comunicazione della Commissione, che è stata sottoposta all'attenzione dei massimi livelli della Commissione stessa e del Parlamento europeo. Europroject, che ha predisposto il testo, ha verificato la totale adesione ad esso dell'Associazione degli impiantisti e di coloro che si sono impegnati nell'azione di sensibilizzazione dei livelli tecnici e politici comunitari.

Proposta di comunicazione alla Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese esercenti impianti di risalita

1. Introduzione
1.1. La concorrenza  tra le imprese del settore degli impianti di risalita si presenta in maniera diversa da quanto si verifica per l'industria manifatturiera. Se nel settore industriale la competitività delle imprese è dovuta prevalentemente a fattori interni alle imprese stesse, per gli impianti di risalita essa è legata essenzialmente a fattori esterni, quali le caratteristiche del territorio, del paesaggio, delle comunicazioni stradali, ferroviarie o aeree, dell'appetibilità in generale del comprensorio, cui la qualità degli impianti fornisce un apporto assolutamente marginale.
Gli utenti degli impianti di risalita sono prima di tutto utenti di un territorio, che viene scelto, nella maggioranza dei casi, in funzione di fattori che nulla hanno a che vedere con l'efficienza, la qualità, il prezzo dell'offerta degli impianti di risalita: la presenza di seconde case, la moda, il richiamo mondano, la tradizione familiare, la garanzia di neve. Il costo di utilizzo degli impianti rappresenta quindi un fattore di competitività sostanzialmente inesistente. Un aiuto di Stato ad un impianto a fune incide dunque sulla competitività del comprensorio e dell'impianto stesso in misura poco significativa.

1.2. Gli impianti di risalita sono localizzati in aree di montagna, dove la presenza dell'uomo è messa a rischio dalle ridotte prospettive economiche offerte alla popolazione e, in particolare, alle giovani generazioni. Come riconosciuto dal Secondo Rapporto sulla Coesione Economica e Sociale, adottato dalla Commissione il 31 gennaio 2001, nelle regioni di montagna il turismo rappresenta la principale fonte di occupazione, per cui "le misure di sostegno a favore di tale settore possono avere un effetto importante sullo sviluppo di queste regioni".
La crisi del settore turistico, nelle aree di montagna, non è in alcun modo equiparabile alla crisi di settori industriali prevalenti in altre aree. Se in quest'ultimo caso è possibile una riconversione verso altre attività, ciò non è immaginabile in zone di montagna, dove non esiste alternativa alcuna al turismo.

1.3. Un certo numero di impianti di risalita svolge funzioni di trasporto, in sostituzione di altri mezzi di comunicazione; essi devono dunque essere considerati a tutti gli effetti infrastrutture di trasporto. Gli aiuti concessi a favore di tali impianti non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato. A questi impianti devono essere assimilati i cosiddetti "impianti di arroccamento", che garantiscono lo spostamento delle persone su percorsi privi di accessi diversi (o per i quali altri accessi sono più difficoltosi, o preclusi per ragioni ambientali o di tutela del territorio), senza essere direttamente adibiti a funzioni sciistiche.

1.4. Molti impianti, distribuiti sull'intero territorio dell'Unione, hanno carattere di marginalità rispetto ai flussi turistici internazionali e interni agli stessi Stati membri. Il loro utilizzo è limitato ad una utenza locale e non è alternativo (per questa stessa utenza) alla frequentazione degli impianti situati in località di maggiore richiamo turistico. In altri casi si tratta di impianti di importanza del tutto secondaria, che nulla aggiungono alla appetibilità di una località Gli aiuti concessi a favore di tali impianti non hanno dunque un effetto distorsivo sulla concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo 1, del trattato.

1.5. Ai gestori degli impianti di risalita sono spesso delegate, dalle autorità cui compete accordare la concessione, le funzioni di soccorso sulle piste, qualora si verifichino incidenti dovuti all'imperizia o all'imprudenza degli utenti. Ciò comporta la predisposizione di servizi permanenti, il cui costo esula dai normali costi di impresa (nei quali rientrano invece quelli legati alla sicurezza degli impianti). Gli aiuti concessi a compensazione di tali costi non devono dunque essere considerati aiuti alle imprese, ma un rimborso per un servizio di pubblica utilità.

1.6. Gli impianti di risalita sono in taluni casi utilizzati per attività agonistiche. Ciò richiede l'adeguamento delle piste per ragioni soprattutto di sicurezza e comporta costi che non sono compensati da vantaggi in termini economici per i gestori. Gli aiuti concessi per tali interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo 1, del trattato.

1.7. In tutte le località sciistiche i residenti possono usufruire di tariffe di accesso agli impianti fortemente scontate. Si tratta di condizioni di favore dovute al fatto che il residente, impegnato nelle attività quotidiane (lavorative o scolastiche), può frequentare le piste solo sporadicamente e ad orari ridotti. Lo sconto consente a queste persone (oltre che ai bambini ed agli anziani) di svolgere un minimo di attività sportiva (connaturata al loro luogo di residenza) a condizioni di costo accettabili. Il contributo al costo degli impianti per i residenti, per sua natura, non incide sugli scambi tra Stati membri e non rientra quindi nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo 1. Quand'anche si ritenesse trattarsi di aiuto di Stato, esso sarebbe compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art.87, paragrafo 2, lettera a). In effetti, la condizione che gli aiuti ai singoli consumatori siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti è soddisfatta dalla circostanza che non esiste un'alternativa per il beneficiario, il quale, proprio per la saltuarietà dell'utilizzo delle piste, non sarebbe interessato ad impianti localizzati altrove. Per semplicità di gestione, tali aiuti possono essere accordati attraverso un rimborso ai gestori degli impianti per gli sconti effettuati sui servizi resi ai residenti.

1.8. La mancanza di neve e l'accorciamento della stagione delle nevicate, fenomeni sempre più frequenti, hanno un impatto fortemente negativo sull'attività degli impianti: fanno perdere il turismo delle seconde case ed i clienti che, pur non rinunciando alla vacanza, non utilizzano i servizi finalizzati all'attività sciistica. Da ciò deriva la necessità di investimenti per l'innevamento artificiale, allo scopo di prevenire e fronteggiare il rischio meteorologico, vera e propria calamità naturale con carattere di ripetitività. Gli aiuti concessi per la realizzazione di impianti finalizzati all'innevamento artificiale sono dunque equiparabili a quelli destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e compatibili ai sensi dell'art.87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

1.9. La competitività degli impianti è legata al territorio in cui essi sono ubicati, alla lunghezza e all'appetibilità delle piste accessibili, alla rete degli impianti cui sono collegati (a prescindere dalla loro proprietà). È invece totalmente ininfluente il fatto che il controllo sia detenuto da altre imprese o l'appartenenza ad un gruppo che abbia impianti in altre località. Ai fini della concessione degli aiuti agli impianti di risalita è dunque irrilevante la definizione stessa di piccola, media o grande impresa, così come è irrilevante che la proprietà o la gestione degli impianti faccia capo a soggetti privati o pubblici.

1.10. Le imprese che gestiscono gli impianti di risalita devono frequentemente realizzare investimenti particolarmente consistenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle piste da sci per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti e ad interventi di tipo ambientale per garantire la stabilità dei terreni (con una valenza che va al di là dell'uso sciistico). È dunque giustificato che tali investimenti, che non hanno un ritorno diretto e proporzionale sul piano commerciale, possano beneficiare di intensità di aiuto più elevate di quelle autorizzate per la realizzazione degli impianti.

2. Definizioni
2.1. Per "impianto di arroccamento" si intende l'impianto a fune di uso pubblico utilizzato per collegare una località stabilmente abitata con sistemi di irradiazione in quota per la fruibilità produttiva e turistica dei territori montani, ovvero l'impianto a fune di uso pubblico orientato a ridurre, attraverso il suo utilizzo alternativo, il trasporto stradale, veicolare e motorizzato nei territori montani per migliorarne l'agibilità paesaggistica ed ambientale e ridurre l'inquinamento.

2.2. Sono qualificabili impianti marginali:

  • gli impianti isolati, non inseriti in un circuito qualificato, la cui attività si esaurisce nel circoscritto contesto territoriali di appartenenza, senza svolgere alcuna funzione di richiamo (appeal) turistico e in utilizzo puramente residenziale

  • gli impianti localizzati in regioni estranee ai grandi circuiti turistici, il cui bacino d'utenza è costituito essenzialmente dalla regione circostante o, tutt'al più, da regioni strettamente limitrofe, in una situazione in cui non esiste per gli utenti una alternativa realistica. La capacità di attrazione di tali località si limita ad una utenza locale per il fine settimana; la stessa utenza, che rinuncerebbe all'attività sciistica di un giorno se dovesse spostarsi a distanze maggiori, sceglie altre mete per soggiorni più lunghi 

  • gli impianti, pur localizzati in importanti bacini turistici, che svolgono una funzione di tipo "sociale": ad esempio, piccoli sky-lift utilizzati come "area di parcheggio" per bambini, assimilabili ai giardini pubblici di qualsiasi città.

3. Oggetto degli aiuti e intensità ammissibili
3.1. Aiuti all'investimento materiale e immateriale
La Commissione potrà autorizzare, in base alla deroga di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c), aiuti all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali nella misura massima del 35% delle spese ammissibili, espresse in equivalente sovvenzione lordo. Tale intensità prescinde dalla dimensione e dalla natura delle imprese beneficiarie.
Per gli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle piste da sci e per quelli di tipo ambientale volti a garantire la stabilità dei terreni, la Commissione potrà autorizzare intensità di aiuto superiori di 10 punti percentuali a quella indicata al paragrafo precedente.
Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non potrà superare quella più favorevole tra le intensità indicate ai paragrafi precedenti e il livello degli aiuti autorizzati a favore delle piccole imprese nella regione in oggetto dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata per ogni Stato membro.
I massimali sopra indicati saranno applicati indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga interamente da fonti nazionali o sia cofinanziato da Fondi comunitari.
Gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. Essi possono comunque essere concessi in regime "de minimis", ai sensi del Reg. CE n.69/2001 della Commissione.
Certe legislazioni nazionali comportano che alla "scadenza tecnica" l'impianto debba essere sostituito o chiuso, indipendentemente dal suo stato di efficienza. Gli aiuti destinati a finanziare la sostituzione di impianti ed apparecchiature, alla scadenza tecnica, non devono dunque essere considerati aiuti al funzionamento, ma sono, a tutti gli effetti, aiuti all'investimento iniziale.
Gli Stati membri sono liberi di concedere aiuti agli impianti di trasporto, agli impianti di arroccamento ed agli impianti marginali, come definiti al punto 2 della presente disciplina. Essi sono inoltre liberi di concedere aiuti per la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e per l'adeguamento delle piste a fini agonistici. Essi sono infine liberi di accordare rimborsi ai gestori degli impianti a copertura delle spese effettivamente sostenute per garantire il soccorso sulle piste e degli sconti praticati ai residenti.

3.2. Aiuti alla consulenza e ad altri servizi e attività
La Commissione potrà autorizzare aiuti per l'acquisto di servizi di consulenti esterni nella misura massima del 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare il 50% dei costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand.