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9 dicembre 2001
Di fronte alle resistenze della Commissione, abbiamo
predisposto una proposta operativa formulata nella forma di una Comunicazione
della Commissione, che è stata sottoposta all'attenzione dei massimi livelli
della Commissione stessa e del Parlamento europeo. Europroject, che ha
predisposto il testo, ha verificato la totale adesione ad esso
dell'Associazione degli impiantisti e di coloro che si sono impegnati
nell'azione di sensibilizzazione dei livelli tecnici e politici comunitari.
Proposta di comunicazione alla Commissione sugli aiuti di Stato alle
imprese esercenti impianti di risalita
1. Introduzione
1.1. La concorrenza
tra le imprese del settore degli impianti di risalita si presenta in
maniera diversa da quanto si verifica per l'industria manifatturiera. Se nel
settore industriale la competitività delle imprese è dovuta prevalentemente a
fattori interni alle imprese stesse, per gli impianti di risalita essa è legata
essenzialmente a fattori esterni, quali le caratteristiche del territorio, del
paesaggio, delle comunicazioni stradali, ferroviarie o aeree, dell'appetibilità
in generale del comprensorio, cui la qualità degli impianti fornisce un apporto
assolutamente marginale.
Gli utenti degli impianti di risalita sono prima di tutto
utenti di un territorio, che viene scelto, nella maggioranza dei casi, in
funzione di fattori che nulla hanno a che vedere con l'efficienza, la qualità,
il prezzo dell'offerta degli impianti di risalita: la presenza di seconde case,
la moda, il richiamo mondano, la tradizione familiare, la garanzia di neve. Il
costo di utilizzo degli impianti rappresenta quindi un fattore di competitività
sostanzialmente inesistente. Un aiuto di Stato ad un impianto a fune incide
dunque sulla competitività del comprensorio e dell'impianto stesso in misura poco
significativa.
1.2. Gli impianti di risalita sono localizzati in aree di
montagna, dove la presenza dell'uomo è messa a rischio dalle ridotte
prospettive economiche offerte alla popolazione e, in particolare, alle giovani
generazioni. Come riconosciuto dal Secondo Rapporto sulla Coesione Economica e
Sociale, adottato dalla Commissione il 31 gennaio 2001, nelle regioni di
montagna il turismo rappresenta la principale fonte di occupazione, per cui
"le misure di sostegno a favore di tale settore possono avere un effetto
importante sullo sviluppo di queste regioni".
La crisi del settore turistico, nelle aree di montagna, non
è in alcun modo equiparabile alla crisi di settori industriali prevalenti in
altre aree. Se in quest'ultimo caso è possibile una riconversione verso altre
attività, ciò non è immaginabile in zone di montagna, dove non esiste
alternativa alcuna al turismo.
1.3. Un certo numero di impianti di risalita svolge funzioni
di trasporto, in sostituzione di altri mezzi di comunicazione; essi devono
dunque essere considerati a tutti gli effetti infrastrutture di trasporto. Gli
aiuti concessi a favore di tali impianti non rientrano pertanto nel campo di
applicazione dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato. A questi impianti devono
essere assimilati i cosiddetti "impianti di arroccamento", che
garantiscono lo spostamento delle persone su percorsi privi di accessi diversi
(o per i quali altri accessi sono più difficoltosi, o preclusi per ragioni
ambientali o di tutela del territorio), senza essere direttamente adibiti a
funzioni sciistiche.
1.4. Molti impianti, distribuiti
sull'intero territorio dell'Unione, hanno carattere di marginalità rispetto ai
flussi turistici internazionali e interni agli stessi Stati membri. Il loro
utilizzo è limitato ad una utenza locale e non è alternativo (per questa stessa
utenza) alla frequentazione degli impianti situati in località di maggiore
richiamo turistico. In altri casi si tratta di impianti di importanza del tutto
secondaria, che nulla aggiungono alla appetibilità di una località Gli aiuti
concessi a favore di tali impianti non hanno dunque un effetto distorsivo sulla
concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo
1, del trattato.
1.5. Ai gestori degli impianti di risalita sono spesso
delegate, dalle autorità cui compete accordare la concessione, le funzioni di
soccorso sulle piste, qualora si verifichino incidenti dovuti all'imperizia o
all'imprudenza degli utenti. Ciò comporta la predisposizione di servizi
permanenti, il cui costo esula dai normali costi di impresa (nei quali
rientrano invece quelli legati alla sicurezza degli impianti). Gli aiuti
concessi a compensazione di tali costi non devono dunque essere considerati aiuti
alle imprese, ma un rimborso per un servizio di pubblica utilità.
1.6. Gli impianti di risalita sono in taluni casi utilizzati
per attività agonistiche. Ciò richiede l'adeguamento delle piste per ragioni
soprattutto di sicurezza e comporta costi che non sono compensati da vantaggi
in termini economici per i gestori. Gli aiuti concessi per tali interventi non
rientrano nel campo di applicazione dell'art.87, paragrafo 1, del trattato.
1.7. In tutte le località sciistiche i residenti possono
usufruire di tariffe di accesso agli impianti fortemente scontate. Si tratta di
condizioni di favore dovute al fatto che il residente, impegnato nelle attività
quotidiane (lavorative o scolastiche), può frequentare le piste solo
sporadicamente e ad orari ridotti. Lo sconto consente a queste persone (oltre
che ai bambini ed agli anziani) di svolgere un minimo di attività sportiva
(connaturata al loro luogo di residenza) a condizioni di costo accettabili. Il
contributo al costo degli impianti per i residenti, per sua natura, non incide
sugli scambi tra Stati membri e non rientra quindi nel campo di applicazione
dell'art.87, paragrafo 1. Quand'anche si ritenesse trattarsi di aiuto di Stato,
esso sarebbe compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art.87, paragrafo
2, lettera a). In effetti, la condizione che gli aiuti ai singoli consumatori
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti è soddisfatta
dalla circostanza che non esiste un'alternativa per il beneficiario, il quale,
proprio per la saltuarietà dell'utilizzo delle piste, non sarebbe interessato ad
impianti localizzati altrove. Per semplicità di gestione, tali aiuti possono
essere accordati attraverso un rimborso ai gestori degli impianti per gli
sconti effettuati sui servizi resi ai residenti.
1.8. La mancanza di neve e l'accorciamento della stagione delle
nevicate, fenomeni sempre più frequenti, hanno un impatto fortemente negativo sull'attività
degli impianti: fanno perdere il turismo delle seconde case ed i clienti che,
pur non rinunciando alla vacanza, non utilizzano i servizi finalizzati all'attività
sciistica. Da ciò deriva la necessità di investimenti per l'innevamento
artificiale, allo scopo di prevenire e fronteggiare il rischio meteorologico,
vera e propria calamità naturale con carattere di ripetitività. Gli aiuti
concessi per la realizzazione di impianti finalizzati all'innevamento artificiale
sono dunque equiparabili a quelli destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle
calamità naturali e compatibili ai sensi dell'art.87, paragrafo 2, lettera b)
del trattato.
1.9. La competitività degli impianti è legata al territorio
in cui essi sono ubicati, alla lunghezza e all'appetibilità delle piste
accessibili, alla rete degli impianti cui sono collegati (a prescindere dalla
loro proprietà). È invece
totalmente ininfluente il fatto che il controllo sia detenuto da altre imprese
o l'appartenenza ad un gruppo che abbia impianti in altre località. Ai fini
della concessione degli aiuti agli impianti di risalita è dunque irrilevante la
definizione stessa di piccola, media o grande impresa, così come è irrilevante che
la proprietà o la gestione degli impianti faccia capo a soggetti privati o
pubblici.
1.10. Le imprese che gestiscono gli impianti di risalita
devono frequentemente realizzare investimenti particolarmente consistenti,
finalizzati alla messa in sicurezza delle piste da sci per la salvaguardia
dell'incolumità degli utenti e ad interventi di tipo ambientale per garantire
la stabilità dei terreni (con una valenza che va al di là dell'uso sciistico). È
dunque giustificato che tali investimenti, che non hanno un ritorno diretto e
proporzionale sul piano commerciale, possano beneficiare di intensità di aiuto
più elevate di quelle autorizzate per la realizzazione degli impianti.
2. Definizioni
2.1. Per "impianto
di arroccamento" si intende l'impianto a fune di uso pubblico
utilizzato per collegare una località stabilmente abitata con sistemi di
irradiazione in quota per la fruibilità produttiva e turistica dei territori
montani, ovvero l'impianto a fune di uso pubblico orientato a ridurre,
attraverso il suo utilizzo alternativo, il trasporto stradale, veicolare e
motorizzato nei territori montani per migliorarne l'agibilità paesaggistica ed
ambientale e ridurre l'inquinamento.
2.2. Sono qualificabili impianti
marginali:
-
gli
impianti isolati, non inseriti in un circuito qualificato, la cui attività si
esaurisce nel circoscritto contesto territoriali di appartenenza, senza
svolgere alcuna funzione di richiamo (appeal) turistico e in utilizzo puramente
residenziale
-
gli
impianti localizzati in regioni estranee ai grandi circuiti turistici, il cui
bacino d'utenza è costituito essenzialmente dalla regione circostante o,
tutt'al più, da regioni strettamente limitrofe, in una situazione in cui non
esiste per gli utenti una alternativa realistica. La capacità di attrazione di
tali località si limita ad una utenza locale per il fine settimana; la stessa
utenza, che rinuncerebbe all'attività sciistica di un giorno se dovesse
spostarsi a distanze maggiori, sceglie altre mete per soggiorni più lunghi
-
gli
impianti, pur localizzati in importanti bacini turistici, che svolgono una
funzione di tipo "sociale": ad esempio, piccoli sky-lift utilizzati
come "area di parcheggio" per bambini, assimilabili ai giardini
pubblici di qualsiasi città.
3. Oggetto degli aiuti e intensità ammissibili
3.1. Aiuti
all'investimento materiale e immateriale
La Commissione potrà autorizzare, in base alla deroga di cui
all'art.87, paragrafo 3, lettera c), aiuti all'investimento in immobilizzazioni
materiali e immateriali nella misura massima del 35% delle spese ammissibili,
espresse in equivalente sovvenzione lordo. Tale intensità prescinde dalla
dimensione e dalla natura delle imprese beneficiarie.
Per gli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza
delle piste da sci e per quelli di tipo ambientale volti a garantire la
stabilità dei terreni, la Commissione potrà autorizzare intensità di aiuto superiori
di 10 punti percentuali a quella indicata al paragrafo precedente.
Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al
beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non potrà
superare quella più favorevole tra le intensità indicate ai paragrafi precedenti
e il livello degli aiuti autorizzati a favore delle piccole imprese nella
regione in oggetto dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata per
ogni Stato membro.
I massimali sopra indicati saranno applicati indipendentemente
dal fatto che l'aiuto provenga interamente da fonti nazionali o sia
cofinanziato da Fondi comunitari.
Gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa
(aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. Essi possono comunque essere
concessi in regime "de minimis", ai sensi del Reg. CE n.69/2001 della
Commissione.
Certe legislazioni nazionali comportano che alla "scadenza tecnica" l'impianto debba
essere sostituito o chiuso, indipendentemente dal suo stato di efficienza. Gli
aiuti destinati a finanziare la sostituzione di impianti ed apparecchiature,
alla scadenza tecnica, non devono dunque essere considerati aiuti al
funzionamento, ma sono, a tutti gli effetti, aiuti all'investimento iniziale.
Gli Stati membri sono liberi di concedere aiuti agli
impianti di trasporto, agli impianti di arroccamento ed agli impianti
marginali, come definiti al punto 2 della presente disciplina. Essi sono
inoltre liberi di concedere aiuti per la realizzazione degli impianti di
innevamento artificiale e per l'adeguamento delle piste a fini agonistici. Essi
sono infine liberi di accordare rimborsi ai gestori degli impianti a copertura delle
spese effettivamente sostenute per garantire il soccorso sulle piste e degli
sconti praticati ai residenti.
3.2. Aiuti alla
consulenza e ad altri servizi e attività
La Commissione potrà autorizzare aiuti per l'acquisto di
servizi di consulenti esterni nella misura massima del 50% dei costi dei servizi
stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare dell'aiuto
non potrà superare il 50% dei costi sostenuti per la locazione,
installazione e gestione dello stand.
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