| Gli aiuti agli impianti a fune | |
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20 marzo 2002
Autorizzazione della legge 140/99 - alcune considerazioni Come è noto, si è conclusa con la decisione di non sollevare obiezioni la procedura di valutazione della notifica della legge 140/99. Tale decisione presenta vari elementi di interesse ed è in linea con quanto da noi da tempo sostenuto e con le richieste avanzate dallo Stato italiano in sede di notifica, seguita da Europroject a supporto del Ministero dell’Industria. La Commissione, con propria determinazione interna, aveva deciso di considerare gli impianti a fune alla stessa stregua di qualsiasi altra impresa, cosa da noi sempre contestata (si vedano gli interventi ai Seminari del 20-21 marzo e 8 novembre 2000). Di conseguenza, le intensità di aiuto previste dalla legge 140/99 – vicine al 40% - erano nettamente superiori a quanto la Commissione avrebbe potuto autorizzare al di fuori delle regioni ammesse alla deroga di cui all’art.87, par.3, lettera a) (in pratica le regioni del sud ammesse all’obiettivo 1 dei Fondi strutturali). La tesi da noi sostenuta era basata, sostanzialmente, sulla peculiarità del settore, non paragonabile, dal punto di vista della concorrenza, a quello manifatturiero, in funzione del quale sono elaborate le regole della Commissione. Nella notifica abbiamo sostenuto, tra le altre cose, che alcuni impianti svolgono un servizio pubblico di trasporto (addirittura, in certi casi, in ambito urbano), in altri casi gli impianti si collocano in località escluse dai grandi circuiti turistici e sono pertanto attività definibili di prossimità: la loro clientela è essenzialmente locale e limitata alla giornata o al fine settimana; inoltre, molto spesso anche le località più note sono caratterizzate da un massiccio fenomeno di seconde case, cosa che, di fatto, equipara buona parte degli ospiti alla popolazione residente. Infine, gli impianti di risalita svolgono una funzione essenziale per il sostegno dell’economia delle zone di montagna. Dopo lunghe e travagliate trattative, la Commissione è venuta incontro alle nostre richieste, formulando una decisione che presenta elementi di grossa novità, in quanto viene rotta la politica monolitica della Commissione stessa tendente a considerare l’impresa in quanto tale, a prescindere dal settore di appartenenza. Rinviando al testo della decisione per un esame approfondito, riteniamo utile sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti del documento in questione. Il primo aspetto riguarda la classificazione degli impianti a fune in tre categorie: impianti finalizzati al trasporto generale; impianti destinati ad attività sportive in stazioni turistiche; impianti definibili “locali”, ubicati il località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate. In quest’ultimo caso – che comprende tutti gli impianti localizzati sull’Appennino ed anche in piccole località dell’arco alpino – non si applicano le regole in materia di aiuti di Stato e non si pongono limiti all’intensità degli aiuti. Segnaliamo tuttavia una eccessiva vaghezza nella definizione dei criteri idonei a distinguere tra gli impianti (o le stazioni) in concorrenza e quelli locali; vaghezza che comporterà sicuramente qualche problema in occasione di future notifiche di regimi di aiuto al settore. Nel secondo caso (impianti sportivi in località turistiche “internazionali”) si applicano le regole della concorrenza; tuttavia la Commissione ha riconosciuto che, in considerazione del ruolo importante che svolge il settore nell’economia di montagna e del sostegno pubblico di cui le imprese del settore hanno tradizionalmente goduto, non sia opportuno ridurre bruscamente gli aiuti. Essa ha pertanto acconsentito ad una riduzione graduale delle intensità ammissibili, autorizzando, rispetto allo standard PMI, intensità più elevate di 25 punti percentuali nel primo anno (il 2002), di 20 punti nel secondo, e via via fino a portare i massimali al 7,5% per le medie imprese ed al 15% per le piccole, fatte salve le deroghe a favore delle regioni assistite.
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