Bologna, 15 dicembre 2004 - Gli aiuti all'innovazione


DEFINIZIONE COMUNITARIE DELLE FASI DI RICERCA E SVILUPPO

Le definizioni sotto riportate riguardano le tre diverse fasi della ricerca - fondamentale, industriale, attività di sviluppo precompetitiva - definite dall'Allegato I della  Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (pubblicata in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17/2/1996, p. 5). Tali definizioni costituiscono il quadro di riferimento ai fini dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato agli aiuti alla ricerca.

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06)
ALLEGATO I
Definizione delle fasi di R& S ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE

La presente disciplina è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R& S direttamente connessi alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi se e in quanto tali aiuti rispondono alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Le definizioni sono destinate ad aiutare gli Stati membri nella redazione delle notifiche, ed hanno carattere indicativo e non normativo.

  • Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

  • Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

  • Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.