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DEFINIZIONE COMUNITARIE DELLE FASI DI RICERCA E SVILUPPO
Le definizioni sotto
riportate riguardano le tre diverse fasi della ricerca - fondamentale,
industriale, attività di sviluppo precompetitiva - definite dall'Allegato
I della Disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (pubblicata
in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17/2/1996, p. 5).
Tali definizioni costituiscono il quadro di riferimento ai fini
dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato agli aiuti
alla ricerca.
Disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06)
ALLEGATO I
Definizione delle fasi di
R& S ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE
La presente disciplina
è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R& S direttamente connessi
alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi se e in quanto tali aiuti rispondono alle
condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Le definizioni
sono destinate ad aiutare gli Stati membri nella redazione delle
notifiche, ed hanno carattere indicativo e non normativo.
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Per ricerca
fondamentale la Commissione intende un'attività che mira
all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse
ad obiettivi industriali o commerciali.
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Per ricerca
industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste
conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
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Per attività di
sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei
risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati
o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione
teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o
servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota,
a condizione che tali progetti non siano né convertibili né
utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se
tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
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