Bologna, 15 dicembre 2004 - Gli aiuti all'innovazione


IL CONCETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE

Il concetto di investimento iniziale è espresso dalla Commissione negli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C 74 del 10.3.1998, p.3) e ripreso poi, in particolare all’art. 2 del Regolamento n. 70/2001 relativo agli aiuti alle PMI. Riportiamo qui la parte rilevante di tale articolo:

  • investimento in immobilizzazioni materiali è un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve egualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;

  • investimento in immobilizzazioni immateriali è un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.