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IL CONCETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE
Il concetto di
investimento iniziale è espresso dalla Commissione negli Orientamenti
sugli aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C 74 del 10.3.1998,
p.3) e ripreso poi, in particolare all’art. 2 del Regolamento
n. 70/2001 relativo agli aiuti alle PMI. Riportiamo qui la parte
rilevante di tale articolo:
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investimento
in immobilizzazioni materiali è un investimento in capitale fisso
materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento,
all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività
connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi
produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante
razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in
capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento
che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione
deve egualmente essere considerato come un investimento in
immobilizzazioni materiali;
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investimento
in immobilizzazioni immateriali è un investimento in trasferimenti
di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di
know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.
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