Bologna, 15 dicembre 2004 - Gli aiuti all'innovazione
20 dicembre 2004

Andrea Pignatelli

Definizione di innovazione

Presupposto giuridico in estrema sintesi: il punto 2.3 della Disciplina R&S del 1996 afferma che l'innovazione non si configura come una categoria separata rispetto alla attivitą di ricerca e sviluppo. Pertanto ritengo opportuno definire gli aiuti all'innovazione come ultima fase della ricerca e sviluppo.

Per attivitą innovativa si intende:

  1. la conversione e l'utilizzazione dei risultati di fasi dello sviluppo precompetitivo ai fini della prima commercializzazione di un nuovo prodotto o della prima offerta di nuovi servizi o della prima utilizzazione di un nuovo processo produttivo;
  2. la conversione e l'utilizzazione dei risultati di fasi dello sviluppo precompetitivo ai fini della prima commercializzazione di prodotti, processi produttivi, servizi sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunitą o nello Stato Membro (NDR: con possibili differenziazione dei massimali a secondo della rilevanza comunitaria o meno dell'innovazione).