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20 dicembre 2004
Andrea Pignatelli
Definizione di
innovazione
Presupposto giuridico in estrema sintesi:
il punto 2.3 della Disciplina R&S del 1996 afferma che l'innovazione
non si configura come una categoria separata rispetto alla attivitą di
ricerca e sviluppo. Pertanto ritengo opportuno definire gli aiuti
all'innovazione come ultima fase della ricerca e sviluppo.
Per attivitą innovativa si intende:
- la conversione e l'utilizzazione dei
risultati di fasi dello sviluppo precompetitivo ai fini della prima
commercializzazione di un nuovo prodotto o della prima offerta di
nuovi servizi o della prima utilizzazione di un nuovo processo
produttivo;
- la conversione e l'utilizzazione dei
risultati di fasi dello sviluppo precompetitivo ai fini della prima
commercializzazione di prodotti, processi produttivi, servizi
sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore
nella Comunitą o nello Stato Membro (NDR: con possibili
differenziazione dei massimali a secondo della rilevanza comunitaria o
meno dell'innovazione).
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