|
2 luglio 2007
AIUTI ALLE NUOVE IMPRESE
INNOVATRICI: CONTRIBUTI O CAPITALE DI RISCHIO?
I nuovi
Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo e
Innovazione hanno introdotto un’opportunità precedentemente non prevista,
consistente nella possibilità di concedere aiuti a favore di nuove imprese
innovatrici. Tali aiuti, che possono raggiungere un milione di euro per impresa
– elevabile a 1,5 milioni nelle regioni di cui all’art. 87,3,a) ed a 1,25
milioni nelle aree 87,3,c) – possono essere concessi una sola volta ad una
piccola impresa esistente da meno di cinque anni, a condizione che sia
classificabile come innovatrice.
In questo ambito, è innovatrice un’impresa per la quale
si possa ritenere – a seguito di una perizia di un esperto esterno – che
svilupperà, in un futuro prevedibile, “prodotti, servizi o processi
tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato
dell’arte nel settore interessato nella Comunità e che comportino un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale”, oppure un’impresa le cui “spese di
R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in
almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto”.
Non sono individuate spese ammissibili, trattandosi di un aiuto concesso una
tantum per lo start-up o l’espansione di una nuova impresa. È stabilita la
cumulabilità con aiuti alla ricerca e sviluppo o sotto forma di capitale di
rischio, mentre altri aiuti possono essere concessi solo dopo tre anni.
Altre condizioni non sono previste, nemmeno per quanto riguarda le modalità
e le caratteristiche dell’aiuto. È dunque possibile – e ciò è confermato
dalla Commissione – sia concedere gli aiuti in questione sotto forma di
sovvenzione, o di mutuo più o meno agevolato, sia utilizzare altri metodi,
quali, tra l’altro, il capitale di rischio o il prestito partecipativo. Su
quest’ultima ipotesi vale la pena soffermarsi.
Il supporto alla nascita o all’espansione di nuove imprese potrebbe essere
realizzato attraverso l’assunzione di partecipazioni, sia ricorrendo alla
disciplina del capitale di rischio , sia utilizzando l’opportunità in
questione. Le differenze sono rilevanti:
a) Innanzi tutto, per utilizzare l’opportunità degli aiuti alle nuove
imprese innovatrici, i beneficiari devono essere appunto imprese rispondenti
alle caratteristiche sopra indicate, mentre con lo strumento del capitale di
rischio rispondente ai criteri della Commissione per tale tipo di intervento
non è necessario che l’impresa sia innovatrice
b) In secondo luogo, il divieto di cumulo con altri aiuti – nel caso delle
imprese innovatrici – è più rigido, essendo escluse altre agevolazioni per
tre anni, quando, nel caso del capitale di rischio, è prevista, per lo
stesso periodo, una riduzione del 50% (o del 20% nelle regioni assistite)
c) In compenso, però, lo strumento è più facilmente gestibile, soprattutto
se le risorse disponibili non sono particolarmente consistenti :
- un regime di capitale di rischio richiede, sostanzialmente, la
costituzione di un fondo, mediante l’apporto di risorse private per almeno
il 50% (30% nelle regioni assistite); nel caso delle nuove imprese
innovatrici non è necessario l’intervento dei privati
- il fondo deve far capo ad una struttura gestionale professionale in larga
misura esterna all’amministrazione, che sarà compensata in base ai
risultati, mentre un regime per le nuove imprese innovatrici può essere
gestito direttamente dall’amministrazione, con l’apporto esterno di
consulenti, coinvolti alla bisogna
- di conseguenza, lo strumento in oggetto può essere gestito tenendo conto
di logiche diverse da quelle puramente commerciali (secondo il criterio
dell’investitore privato in un’economia di mercato), quindi con una maggiore
propensione al rischio
d) Dovrebbe risultare notevolmente più semplice la notifica alla
Commissione. Nel caso del capitale di rischio – se si esclude il ricorso al
“de minimis” che non richiede notifica o la costruzione di uno strumento che
non comporti elementi di aiuto, che, pur non richiedendo la notifica,
presuppone condizioni ancora più stringenti di quelle sintetizzate sopra –
la procedura di valutazione richiede la verifica di tutte le condizioni
stabilite dagli Orientamenti; nel caso delle nuove imprese innovatrici,
l’assenza di condizioni, al di là di quelle indicate, dovrebbe consentire
una procedura rapida e senza intoppi.
e) La gestione diretta consente una maggiore elasticità nell’operatività
dello strumento: consentendo adeguamenti, in base alle esigenze che emergano
nel tempo, delle risorse dedicate (è sufficiente essere previdenti in
notifica) o anche delle modalità di intervento (dal capitale di rischio, ad
esempio, al prestito partecipativo, potendo convivere le due modalità).
In sostanza, la conferma della possibilità di gestire gli aiuti alle nuove
imprese innovatrici anche con lo strumento del capitale di rischio apre
nuove strade che vale la pena siano esplorate da un Ente che intenda
promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio di
propria competenza.
|