2 luglio 2007

AIUTI ALLE NUOVE IMPRESE INNOVATRICI: CONTRIBUTI O CAPITALE DI RISCHIO?

I nuovi Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione hanno introdotto un’opportunità precedentemente non prevista, consistente nella possibilità di concedere aiuti a favore di nuove imprese innovatrici. Tali aiuti, che possono raggiungere un milione di euro per impresa – elevabile a 1,5 milioni nelle regioni di cui all’art. 87,3,a) ed a 1,25 milioni nelle aree 87,3,c) – possono essere concessi una sola volta ad una piccola impresa esistente da meno di cinque anni, a condizione che sia classificabile come innovatrice.
In questo ambito, è innovatrice un’impresa per la quale si possa ritenere – a seguito di una perizia di un esperto esterno – che svilupperà, in un futuro prevedibile, “prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato nella Comunità e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale”, oppure un’impresa le cui “spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto”.
Non sono individuate spese ammissibili, trattandosi di un aiuto concesso una tantum per lo start-up o l’espansione di una nuova impresa. È stabilita la cumulabilità con aiuti alla ricerca e sviluppo o sotto forma di capitale di rischio, mentre altri aiuti possono essere concessi solo dopo tre anni.
Altre condizioni non sono previste, nemmeno per quanto riguarda le modalità e le caratteristiche dell’aiuto. È dunque possibile – e ciò è confermato dalla Commissione – sia concedere gli aiuti in questione sotto forma di sovvenzione, o di mutuo più o meno agevolato, sia utilizzare altri metodi, quali, tra l’altro, il capitale di rischio o il prestito partecipativo. Su quest’ultima ipotesi vale la pena soffermarsi.
Il supporto alla nascita o all’espansione di nuove imprese potrebbe essere realizzato attraverso l’assunzione di partecipazioni, sia ricorrendo alla disciplina del capitale di rischio , sia utilizzando l’opportunità in questione. Le differenze sono rilevanti:
a) Innanzi tutto, per utilizzare l’opportunità degli aiuti alle nuove imprese innovatrici, i beneficiari devono essere appunto imprese rispondenti alle caratteristiche sopra indicate, mentre con lo strumento del capitale di rischio rispondente ai criteri della Commissione per tale tipo di intervento non è necessario che l’impresa sia innovatrice
b) In secondo luogo, il divieto di cumulo con altri aiuti – nel caso delle imprese innovatrici – è più rigido, essendo escluse altre agevolazioni per tre anni, quando, nel caso del capitale di rischio, è prevista, per lo stesso periodo, una riduzione del 50% (o del 20% nelle regioni assistite)
c) In compenso, però, lo strumento è più facilmente gestibile, soprattutto se le risorse disponibili non sono particolarmente consistenti :
- un regime di capitale di rischio richiede, sostanzialmente, la costituzione di un fondo, mediante l’apporto di risorse private per almeno il 50% (30% nelle regioni assistite); nel caso delle nuove imprese innovatrici non è necessario l’intervento dei privati
- il fondo deve far capo ad una struttura gestionale professionale in larga misura esterna all’amministrazione, che sarà compensata in base ai risultati, mentre un regime per le nuove imprese innovatrici può essere gestito direttamente dall’amministrazione, con l’apporto esterno di consulenti, coinvolti alla bisogna
- di conseguenza, lo strumento in oggetto può essere gestito tenendo conto di logiche diverse da quelle puramente commerciali (secondo il criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato), quindi con una maggiore propensione al rischio
d) Dovrebbe risultare notevolmente più semplice la notifica alla Commissione. Nel caso del capitale di rischio – se si esclude il ricorso al “de minimis” che non richiede notifica o la costruzione di uno strumento che non comporti elementi di aiuto, che, pur non richiedendo la notifica, presuppone condizioni ancora più stringenti di quelle sintetizzate sopra – la procedura di valutazione richiede la verifica di tutte le condizioni stabilite dagli Orientamenti; nel caso delle nuove imprese innovatrici, l’assenza di condizioni, al di là di quelle indicate, dovrebbe consentire una procedura rapida e senza intoppi.
e) La gestione diretta consente una maggiore elasticità nell’operatività dello strumento: consentendo adeguamenti, in base alle esigenze che emergano nel tempo, delle risorse dedicate (è sufficiente essere previdenti in notifica) o anche delle modalità di intervento (dal capitale di rischio, ad esempio, al prestito partecipativo, potendo convivere le due modalità).
In sostanza, la conferma della possibilità di gestire gli aiuti alle nuove imprese innovatrici anche con lo strumento del capitale di rischio apre nuove strade che vale la pena siano esplorate da un Ente che intenda promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio di propria competenza.