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18 luglio 2007
clausola "deggendorf" e nuovi
adempimenti per le amministrazioni
Uno degli aspetti
procedurali più critici nella gestione condivisa tra Commissione e autorità
nazionali dei casi di aiuto di Stato riguarda la corretta esecuzione delle
decisioni comunitarie negative dalle quali derivi un recupero di aiuti presso le
imprese. Tale fase di ripristino della status quo ante, come è noto, si
realizza a cura degli Stati e in base alle procedure nazionali.
In questo contesto va inquadrato il comma 1223 dell’art.1 della legge
Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune
condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la
Commissione ha dichiarato incompatibili. Il comma prevede infatti che: “I
destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la
Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se
dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”.
Si tratta della cosiddetta “clausola Deggendorf” che discende dalla
giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee
ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell’ambito della
valutazione di nuovi aiuti, dell’eventualità che un’impresa beneficiaria possa
aver ricevuto in precedenza – sulla base di altri regimi – aiuti dichiarati
incompatibili e quindi soggetti all’obbligo di recupero. E' in base a tale
giurisprudenza che la Commissione da qualche tempo impone agli Stati di
assicurarsi che un’impresa che debba restituire aiuti giudicati incompatibili
non possa essere destinataria di nuovi aiuti – anche se compatibili – prima di
aver restituito i primi.
La previsione della Finanziaria, che si colloca su questa linea, ha peraltro lo
scopo limitato di risolvere alcune specifiche situazioni in merito alle quali è
in corso un contenzioso con la Commissione europea. Si tratta di :
- agevolazioni contributive per contratti di formazione lavoro
- aiuti in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico
(ex Municipalizzate)
- interventi urgenti 2003 in materia di occupazione (imprese in amministrazione
straordinaria)
- sgravi fiscali di cui alla Tremonti bis applicata nelle aree disastrate.
In sostanza, dalla previsione contenuta in Finanziaria discende l’obbligo di
verifica circa il fatto che i futuri percettori di qualunque tipo di aiuto -
salvo gli aiuti de minimis - da qualunque amministrazione erogato,
non debbano ancora restituire aiuti incompatibili ottenuti in applicazione dei
regimi specificamente citati.
I modi e le forme di tali (auto)dichiarazioni sono state stabilite con un
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recentemente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. Il decreto riporta gli
schemi di dichiarazione, cui dovranno riferirsi tutte le amministrazioni, ognuno
relativo alle diverse condizioni soggettive delle imprese rispetto alla
fruizione degli aiuti considerati.
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