10 aprile 2009

Massimale nazionale per gli aiuti de minimis NEI SETTORI agricoltura E PESCA

De minimis Agricoltura

Il Regolamento n. 1535/2007 della Commissione ha disciplinato la possibilità di concedere agevolazioni  in regime “de minimis” alle imprese agricole  del settore primario stabilendo i limiti quantitativi nel rispetto dei quali gli aiuti non rientrano nella definizione di cui all’art. 87, par. 1 del trattato CE. A differenza del “de minimis” applicabile in generale alle altre attività (comprese quelle di trasformazione e commercializzazione, anche se svolte da un’azienda agricola) non viene stabilito solo un tetto per impresa beneficiaria (nel caso in questione, 7.500 € nell’arco di tre esercizi finanziari), ma anche un plafond nazionale globale triennale: per l’Italia, 320.505.000 €.

In mancanza di un registro nazionale che fornisca la garanzia del rispetto di tale plafond, la concessione di aiuti in “de minimis” da parte delle diverse amministrazioni ed Enti pubblici era problematica, non essendo in grado di sapere il livello di utilizzo del plafond ed in quale momento il tetto venisse superato. Inoltre, l’esperienza passata, che ha visto l’intera dotazione assorbita dal Ministero delle risorse agricole, suggeriva una ripartizione del plafond nazionale tra le amministrazioni regionali.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha definito alla fine del 2008 le modalità di ripartizione del plafond che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni. Ora il decreto risulta sia stato firmato in via definitiva.

 Esso attribuisce il 75% del plafond (pari a 240.378.750 €) alle Regioni e Province autonome e lo ripartisce tra le stesse tenendo conto di quattro parametri di eguale peso. Il restante 25% (pari a 80.126.250 €) è assegnato allo Stato a titolo di riserva. Ad essa potranno accedere – previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni – lo Stato, in caso di accadimenti aventi ricaduta su tutto il territorio nazionale e altresì le Regioni e le Province autonome, per fronteggiare eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota assegnata a ciascuna amministrazione.

In attesa che il decreto sia pubblicato in Gazzetta ufficiale, rendiamo noti gli importi attribuiti alle diverse Regioni.

ABRUZZO

8.142.914,34

BASILICATA

7.723.369,92

BOLZANO

5.145.679,11

CALABRIA

13.228.207,29

CAMPANIA

14.736.269,14

EMILIA-ROMAGNA

18.033.786,09

FRIULI VENEZIA GIULIA

5.098.247,95

LAZIO

13.583.484,87

LIGURIA

4.159.761,65

LOMBARDIA

18.419.508,29

MARCHE

7.537.248,04

MOLISE

3.225.090,74

PIEMONTE

17.308.615,14

PUGLIA

20.378.702,73

SARDEGNA

16.497.127,65

SICILIA

21.586.084,89

TOSCANA

16.323.336,14

TRENTO

4.475.430,17

UMBRIA

6.190.473,91

VALLE D'AOSTA

1.191.651,50

VENETO

17.393.583,62

Totale

240.378.750,00

Per quanto riguarda gli Enti diversi da Regioni e Province autonome (Province, Camere di Commercio, Comuni, Comunità Montane, GAL), questi dovranno accordarsi preventivamente con le amministrazioni di appartenenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento suddetto, ciascuna Amministrazione ed Ente che abbia concesso aiuti ai sensi del Regolamento n. 1535/07 (il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2008) dovrà provvedere a registrare gli aiuti concessi, in vista dell’aggiornamento dello stato di utilizzo dei plafond regionali e nazionale.

De minimis Pesca

Per quanto riguarda il de minimis nel settore della pesca, il Ministero non ha ripartito il plafond nazionale di 94.325 milioni di euro, ma lo gestisce direttamente. Le singole Regioni gli trasmettono le richieste di utilizzo per determinati importi e il Ministero le autorizza previo esame.

Al 31 dicembre 2008 risultavano impiegati 32.700 milioni di euro, quindi con un residuo di oltre 60.000. Di questi, il Ministero prevede di impiegarne circa 30 milioni per le misure dirette a fronteggiare il "caro gasolio". Resta una disponibilità effettiva, al momento, di circa 30 milioni di euro.

In considerazione del fatto che il Ministero intrattiene rapporti solo con le Regioni, tutti gli altri enti che volessero utilizzare il de minimis pesca dovranno fare riferimento alla Regione di appartenenza per la presa in carico della loro richiesta.

Il regolamento "de minimis Pesca" n. 875/2007 della Commissione, lo ricordiamo, è applicabile agli aiuti concessi alle imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca quali pescati in mare, nelle acque interne o coltivati in acquacoltura e prevede un massimale ad impresa di 30.000 euro a triennio.