|
10 aprile 2009
Massimale nazionale per gli aiuti de
minimis NEI SETTORI agricoltura E PESCA
De minimis Agricoltura
Il
Regolamento n. 1535/2007 della Commissione ha disciplinato la possibilità di
concedere agevolazioni in regime “de minimis” alle imprese agricole
del settore primario stabilendo i limiti quantitativi nel rispetto dei quali gli
aiuti non rientrano nella definizione di cui all’art. 87, par. 1 del trattato
CE. A differenza del “de minimis” applicabile in generale alle
altre attività (comprese quelle di trasformazione e commercializzazione, anche
se svolte da un’azienda agricola) non viene stabilito solo un tetto per impresa
beneficiaria (nel caso in questione, 7.500 € nell’arco di tre esercizi
finanziari), ma anche un plafond nazionale globale triennale: per l’Italia,
320.505.000 €.
In mancanza di
un registro nazionale che fornisca la garanzia del rispetto di tale plafond, la
concessione di aiuti in “de minimis” da parte delle diverse
amministrazioni ed Enti pubblici era problematica, non essendo in grado di
sapere il livello di utilizzo del plafond ed in quale momento il tetto venisse
superato. Inoltre, l’esperienza passata, che ha visto l’intera dotazione
assorbita dal Ministero delle risorse agricole, suggeriva una ripartizione del
plafond nazionale tra le amministrazioni regionali.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha definito
alla fine del 2008 le
modalità di ripartizione del plafond che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ora il decreto risulta sia stato firmato in via definitiva.
Esso attribuisce
il 75% del plafond (pari a 240.378.750 €) alle Regioni e Province autonome e lo
ripartisce tra le stesse tenendo conto di quattro parametri di eguale peso.
Il restante 25% (pari a 80.126.250 €) è assegnato allo Stato a titolo di
riserva. Ad essa potranno accedere – previa consultazione della Conferenza
Stato-Regioni – lo Stato, in caso di accadimenti aventi ricaduta su tutto il
territorio nazionale e altresì le Regioni e le Province autonome, per fronteggiare eventuali
ulteriori necessità eccedenti la quota assegnata a ciascuna amministrazione.
In attesa
che il decreto sia pubblicato in Gazzetta ufficiale, rendiamo
noti gli importi attribuiti alle diverse Regioni.
|
ABRUZZO |
8.142.914,34 |
|
BASILICATA |
7.723.369,92 |
|
BOLZANO |
5.145.679,11 |
|
CALABRIA |
13.228.207,29 |
|
CAMPANIA |
14.736.269,14 |
|
EMILIA-ROMAGNA |
18.033.786,09 |
|
FRIULI VENEZIA GIULIA |
5.098.247,95 |
|
LAZIO |
13.583.484,87 |
|
LIGURIA |
4.159.761,65 |
|
LOMBARDIA |
18.419.508,29 |
|
MARCHE |
7.537.248,04 |
|
MOLISE |
3.225.090,74 |
|
PIEMONTE |
17.308.615,14 |
|
PUGLIA |
20.378.702,73 |
|
SARDEGNA |
16.497.127,65 |
|
SICILIA |
21.586.084,89 |
|
TOSCANA |
16.323.336,14 |
|
TRENTO |
4.475.430,17 |
|
UMBRIA |
6.190.473,91 |
|
VALLE D'AOSTA |
1.191.651,50 |
|
VENETO |
17.393.583,62 |
|
Totale |
240.378.750,00 |
Per quanto riguarda gli Enti diversi da Regioni e Province autonome (Province,
Camere di Commercio, Comuni, Comunità Montane, GAL), questi dovranno accordarsi
preventivamente con le amministrazioni di appartenenza. Nelle more dell’adozione
del provvedimento suddetto, ciascuna Amministrazione ed Ente che abbia concesso
aiuti ai sensi del Regolamento n. 1535/07 (il regolamento è in vigore dal 1°
gennaio 2008) dovrà provvedere a registrare gli aiuti concessi, in vista
dell’aggiornamento dello stato di utilizzo dei plafond regionali e nazionale.
De minimis Pesca
Per quanto riguarda il de
minimis nel settore della pesca, il Ministero non ha ripartito il
plafond nazionale di 94.325 milioni di euro, ma lo gestisce direttamente. Le
singole Regioni gli trasmettono le richieste di utilizzo per determinati
importi e il Ministero le autorizza previo esame.
Al 31 dicembre 2008 risultavano impiegati 32.700 milioni di euro, quindi con
un residuo di oltre 60.000. Di questi, il Ministero prevede di impiegarne
circa 30 milioni per le misure dirette a fronteggiare il "caro gasolio".
Resta una disponibilità effettiva, al momento, di circa 30 milioni di euro.
In considerazione del fatto che il Ministero intrattiene rapporti solo con
le Regioni, tutti gli altri enti che volessero utilizzare il de minimis
pesca dovranno fare riferimento alla Regione di appartenenza per la presa in
carico della loro richiesta.
Il regolamento "de
minimis Pesca" n. 875/2007 della Commissione, lo ricordiamo, è
applicabile agli aiuti concessi alle imprese dedite alla produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca quali pescati
in mare, nelle acque interne o coltivati in acquacoltura e prevede un
massimale ad impresa di 30.000 euro a triennio.
|