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22 maggio 2000
Carlo E. Baldi
OSSERVAZIONI
SUL PROGETTO DI DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE
Essendo venuti a conoscenza del testo
del progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente, che andrà a sostituire gli Orientamenti del 1994, prima
che ciò avvenga, abbiamo sottoposto alla Commissione le nostre
osservazioni relative alla possibilità di prendere in considerazione, nel
documento definitivo, l'ipotesi della prevenzione del rischio ambientale.
Gli orientamenti della Commissione in
materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, come appaiono nel
progetto della nuova disciplina, sono certamente meno
"permissivi" di quanto non fossero gli orientamenti espressi
dalla Disciplina del 1994. In particolare, la Commissione ritiene non sia
più giustificata la concessione di aiuti in caso di investimenti
destinati semplicemente a conformare gli impianti a norme tecniche
comunitarie, esistenti o nuove che siano. Resterebbero dunque ammissibili
unicamente gli aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di
ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello imposto
dalle norme comunitarie (che sia richiesto o meno da disposizioni
nazionali più severe), nonché quelli per gli investimenti effettuati in
assenza di norme comunitarie obbligatorie. Il progetto della nuova
disciplina - come del resto la disciplina "in vigore" - non
regolamenta in maniera specifica gli investimenti che abbiano per
obiettivo e per effetto la riduzione o l'eliminazione del rischio
ambientale: la prevenzione, dunque. In linea generale - nel contesto del
documento - tali investimenti possono essere fatti rientrare tra quelli
che vengono fatti a superamento delle norme esistenti o in assenza di
esse; sarebbe tuttavia opportuno che l'ipotesi specifica fosse
disciplinata in maniera inequivocabile.
Il progetto in questione, nel definire il concetto di tutela dell'ambiente
(sesto considerando), dichiara che rientra in esso "qualsiasi
azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente
fisico o alle risorse naturali, o ad incoraggiarne un'utilizzazione
razionale". Il dodicesimo considerando precisa poi che "gli
aiuti possono anche avere un effetto incentivante, soprattutto per
stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere
investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno
inquinanti". L'eliminazione o la riduzione del rischio
ambientale, quando avviene attraverso l'adozione di
"metodologie" più rigorose rispetto a quanto previsto dalle
norme vigenti, o in assenza di esse, rientra, evidentemente, in questa
fattispecie.
Del resto, l'opportunità e addirittura l'esigenza di intervenire per la
salvaguardia dell'ambiente in funzione preventiva è prevista dallo stesso
Trattato, all'articolo 174, laddove stabilisce che "la politica
della Comunità in materia ambientale…è fondata sui principi della
precauzione e dell'azione preventiva…". Ora, se è vero che
tale enunciazione si riferisce in primo luogo all'azione normativa della
Comunità, sarebbe assurdo e contraddittorio non estenderne l'applicazione
a tutti gli strumenti e alle politiche che possano avere per effetto il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso l'applicazione di
quei principi: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della
qualità dell'ambiente.
Il concetto di cui alla disposizione citata è, del resto, ripreso - con
esplicito rinvio al Trattato - dalla Disciplina degli aiuti di Stato per
la tutela dell'ambiente del 1994, che sottolinea la "necessità di
un'azione preventiva" (punto 1.2). Questo principio viene
tradotto in un indirizzo preciso quando la Commissione sottolinea (punto
1,5,1) che "è necessario…incoraggiare le imprese ad osservare
livelli di protezione più elevati rispetto a quelli stabiliti per
legge" ed elenca, tra gli investimenti da promuovere (elencazione
peraltro non limitativa) quelli delle imprese che "adottano misure
importanti di lotta contro l'inquinamento, senza…che vi siano tenute per
legge". Previsione che trova un riscontro, tra l'altro, nella
autorizzazione della Commissione stessa della legge n.4/97 della Provincia
di Bolzano (SG 97 D/10781), dove essa chiarisce che, in assenza di leggi
specifiche in materia ambientale, "la Provincia contribuisce a
finanziare programmi diretti a migliorare l'ambiente", non
esclusi, quindi, gli investimenti che svolgano un' azione preventiva.
L'esigenza di chiarire la questione nella prossima Disciplina della
materia deriva anche dai dubbi che possono sorgere in considerazione della
posizione assunta dalla Commissione in relazione al caso Hoffmann La
Roche. In quella circostanza, la Repubblica austriaca sosteneva la
compatibilità di parte degli aiuti che intendeva concedere all'impresa
suddetta in base al fatto che il 25% circa dell'investimento era destinato
alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e che i livelli di protezione
che si sarebbero raggiunti sarebbero stati molto più elevati di quanto
richiesto dalla legislazione austriaca.
Nella Comunicazione di apertura della procedura (96/C 168/02), la
Commissione ha affermato che nella valutazione degli investimenti nuovi
che comportano un aspetto ambientale essa "deve adottare un
atteggiamento più rigoroso per evitare che l'impresa riceva aiuti per
realizzare investimenti che avrebbe dovuto comunque effettuare o che le
procurano vantaggi economici di altra natura". Essa ha inoltre
osservato che "è impensabile costruire stabilimenti non conformi
al livello massimo di sicurezza disponibile sul mercato".
Concetti questi ripresi nella decisione con la quale gli aiuti prospettati
sono stati giudicati incompatibili (Decisione 98/251/CE) e nella quale la
Commissione ha precisato che, anche se le misure andavano oltre ciò che
era richiesto dalla legislazione austriaca, "la prevenzione degli
incidenti costituisce un obbligo per le imprese, la cui responsabilità è
coinvolta in caso di incidente"; essa ha dunque ritenuto che non
sia opportuno concedere aiuti di Stato per compensare gli obblighi
incombenti alle imprese.
La posizione della Commissione è chiara, anche se lascia qualche dubbio
circa la possibilità di generalizzare le sue conclusioni. Le
argomentazioni portate a sostegno della decisione negativa sono in gran
parte riferite alla fattispecie specifica ed a circostanze non
suscettibili di generalizzazione (dichiarazioni della Società cui erano
destinati gli aiuti, modificazione della strategia "difensiva"
dell'Austria, dalla prima alla seconda notifica). Quanto abbiano pesato
nella decisione queste circostanze, rispetto alle enunciazioni di
principio sopra riportate, non è di facile comprensione. Anche perché
risulta difficile, a questo punto, tracciare un confine certo tra ciò che
costituisce un intervento effettuato oltre quanto è richiesto dalla
legislazione o in mancanza di obblighi giuridici (cosa che
giustificherebbe un aiuto) ed un investimento finalizzato alla prevenzione
del rischio, che competerebbe comunque all'impresa (l'aiuto sarebbe quindi
incompatibile).
Per quale ragione la costruzione, ad esempio, di un depuratore che
presenti caratteristiche superiori agli obblighi di legge e che garantisca
quindi un minore inquinamento potrebbe beneficiare di aiuti pubblici,
mentre investimenti (magari molto più costosi) finalizzati alla riduzione
di un rischio eventuale, non richiesti dalla legislazione vigente,
dovrebbero comunque essere a carico dell'impresa ? Si potrebbe dire che
nel primo caso il vantaggio è certo, mentre nel secondo è eventuale (e,
si presume, mai verificabile); ma si potrebbe anche invertire il
ragionamento e sostenere - credo più correttamente - che nel primo caso
la mancata utilizzazione delle tecnologie più avanzate si traduce in un
danno certo e immediato per l'ambiente, mentre nel secondo il danno è -
di nuovo - solo eventuale. In questo modo si rischia di far pagare chi
presumibilmente non inquinerà mai e non solo di non far pagare chi
comunque inquina (nonostante l'applicazione degli standard obbligatori),
ma addirittura di contribuire ai suoi investimenti, nonostante i quali
probabilmente continuerà ad inquinare.
Se - come ritengo corretto - è ancora accettato, nella nuova disciplina,
il principio che l'investimento che supera gli standard obbligatori, o
effettuato in mancanza di obblighi di legge, possa ricevere aiuti
pubblici, deve essere considerato compatibile - salvo situazioni
particolari, valutabili singolarmente - anche il sostegno pubblico ad
investimenti che prevengano un rischio ambientale, come il sesto
considerando sopra citato prevede espressamente. Si consideri, oltre
tutto, che per tali investimenti, data la loro entità, la necessità
dell'aiuto è spesso un dato di fatto e non è solo teorica. Forse è più
difficile distinguere, nell'ambito di un investimento di questo tipo, ciò
che l'impresa comunque farebbe (con la diligenza "del buon padre di
famiglia") da ciò che potrà essere realizzato solo grazie
all'intervento pubblico, e quindi determinare le spese ammissibili, ma non
sembra questa una ragione sufficiente per stabilire l'incompatibilità
dell'aiuto in senso assoluto. Dal caso Hoffmann La Roche si ricava una
indicazione ulteriore. La Commissione, nell'enunciare i principi sopra
illustrati, si riferisce ripetutamente agli investimenti nuovi: "è
normale che per nuovi investimenti siano adottate le tecnologie più
moderne disponibili…"; "nella sua valutazione degli
investimenti nuovi che comportano un aspetto ambientale…deve adottare un
atteggiamento più rigoroso"; "è impensabile costruire
stabilimenti non conformi al livello massimo di sicurezza
disponibile…". Ciò significa che non è esclusa la
compatibilità degli aiuti ad investimenti che riducono il rischio
ambientale, fatti in stabilimenti già esistenti, al pari di quelli agli
investimenti che superano gli standard di legge.
In effetti, le due situazioni si presentano in termini sostanzialmente
diversi: nel caso di un nuovo impianto, può essere comprensibile - pur se
non del tutto condivisibile - la pretesa che vengano utilizzate le
tecnologie più avanzate (anche oltre le previsioni di legge) idonee a
conseguire il livello massimo di sicurezza e che le spese relative siano a
carico dell'impresa (è l'investimento che crea il rischio che, prima che
questo venisse realizzato, non esisteva); nel caso di uno stabilimento
già in funzione, che produce nel rispetto di tutte le norme esistenti, un
investimento non richiesto, finalizzato alla prevenzione di un rischio
ambientale (mediante la sua eliminazione o la sua sensibile riduzione),
dovrebbe invece poter ottenere l'aiuto pubblico.
È vero che, in caso di incidente e di danno ambientale la responsabilità
ricade sull'impresa e che questa è quindi incentivata ad adottare tutte
le precauzioni possibili per evitare il danno stesso. È tuttavia
altrettanto vero che in molti casi il rischio è estremamente remoto e
l'interesse ad un intervento volto alla sua eliminazione (accanto a quello
per il mantenimento dei posti di lavoro) è più della società civile che
dell'impresa. È un'ipotesi, questa, presa in considerazione anche dalla
recente Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (COM
2000 1 final), dove si riconosce che "è possibile,
infatti, che una società sia pronta a pagare un costo più elevato al
fine di garantire un interesse, quale l'ambiente o la salute, riconosciuto
come di grande rilievo" (punto 6.3.4). La società dovrà dunque
farsi carico, almeno parzialmente, dei costi che tale obiettivo comporta:
sarà quindi compatibile un aiuto agli investimenti di una impresa che,
andando oltre agli obblighi di legge ed a quanto le sue valutazioni di
opportunità economica suggerirebbero, venga incontro alle esigenze della
società.
Sarebbe, oltre tutto, irresponsabile trincerarsi dietro la responsabilità
dell'impresa (il principio "chi inquina paga"), per evitare di
prendere le precauzioni possibili tendenti a salvaguardare l'ambiente e la
sicurezza, quando queste vanno oltre a ciò che si può chiedere
legittimamente all'impresa stessa. Di fronte alla società, le pubbliche
autorità dovranno dunque adottare tutte le misure possibili per prevenire
un rischio ambientale; quando tali misure non possono essere imposte alle
imprese, dovranno ricorrere ad incentivi (anche economici), che possano
costituire una contropartita ai sacrifici che si chiedono alle imprese (in
termini, ad esempio, di investimenti che queste non avrebbero un interesse
economico a fare). In questa ottica, ai fini del calcolo delle spese
ammissibili, si dovranno considerare tutti i fattori pertinenti, quali i
costi che l'operazione comporta (non solo in termini di investimenti
materiali, ma anche, eventuali costi derivati, da valutare caso per caso),
i vantaggi economici che ne possa conseguire l'impresa , l'effetto di
riduzione o eliminazione del rischio (utilizzando modelli matematici,
corretti da criteri di valutazione "politici"). I primi due
parametri consentono di calcolare i costi puri dell'impresa, il terzo
quantifica il vantaggio per la società (e quindi per le autorità
pubbliche). Le spese ammissibili, alle quali applicare l'intensità
dell'aiuto prevista, potrebbero dunque venire quantificate applicando la
formula seguente:
Costi - vantaggi per l'impresa
% di riduzione del rischio
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