2 aprile 2007

LE NUOVE REGOLE PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO

La Commissione europea ha adottato il pacchetto delle nuove regole applicabili dal 2007 al 2013 agli aiuti di Stato nel settore agricolo. Queste consistono:
1)  nel regolamento di esenzione della Commissione n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 358 del 16/12/2006, p. 3, che autorizza senza notifica diverse tipologie di aiuto rispondenti ai criteri fissati nel regolamento, a beneficio delle PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
2) nei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (pubblicati in GUUE C 319 del 27/12/2006, p. 1) che stabiliscono i criteri di compatibilità degli aiuti notificati.
Il nuovo complesso di regole segue la traccia del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo alla politica di sviluppo rurale della Commissione (GUUE L 277 del 21.10.2005, p. 1), completando il quadro normativo relativo al sostegno delle aziende agricole, nel quadro della PAC.

Conformemente a quanto previsto da altre normative recenti, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli gli aiuti verranno erogati in base alle regole del settore industriale, anche se a una nuova categoria di imprese di dimensioni intermedie (meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro) si riconoscono peculiari  intensità di aiuto del 25% nelle aree 87,3,a) e del 20% nelle altre zone, da autorizzare a seguito di notifica.

Categorie di aiuti previste dal regolamento di esenzione
1) Investimenti nelle aziende agricole
2) Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
3) Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico
4) Insediamento di giovani agricoltori
5) Prepensionamento
6) Organizzazioni di produttori
7) Fitopatie, epizozie ed infestazioni parassitarie
8) Perdite dovute ad avversità atmosferiche
9) Pagamento di premi assicurativi
10) Ricomposizione fondiaria
11) Produzione di prodotti agricoli di qualità
12) Assistenza tecnica
13) Sostegno al settore zootecnico
Le intensità degli aiuti agli investimenti saranno del 50% nelle zone svantaggiate o assimilabili e del 40% nelle altre zone, con maggiorazioni per progetti realizzati da giovani agricoltori o a fronte di costi aggiuntivi per il superamento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, condizioni igieniche o benessere degli animali.
Nel nuovo regolamento, risultano soppresse condizioni quali la prova degli sbocchi di mercato, la verifica che la capacità produttiva non aumenti, i limiti all'acquisto di attrezzature di seconda mano, nonché i criteri concernenti la redditività dell'impresa, la competenza professionale dell'agricoltore, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente e benessere degli animali. Tuttavia, se l'aiuto ad un'impresa eccede i 400.000 euro su un periodo corrispondente a tre esercizi (500.000 nelle zone svantaggiate o assimilabili), occorrerà procedere a notifica.
Una delle novità del presente regolamento di esenzione - rispetto al precedente del 2004 che esso sostituisce - è la previsione tra gli aiuti compatibili di alcune misure di sostegno per certi tipi di rischi e di crisi peculiari della produzione primaria in agricoltura (fitopatie, epizozie e infestazioni parassitarie e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali).
Continuano ad essere compatibili gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi relativamente a polizze che coprono le perdite per avversità atmosferiche e/o dovute a epizozie, fitopatie ed infestazioni parassitarie, con intensità di aiuto massime dell'80% nel primo caso e del 50% nel secondo.
Restano ammissibili in esenzione anche gli aiuti per i prodotti di qualità e le prestazioni di assistenza tecnica, con intensità fino al 100%, a condizione che gli aiuti siano erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportino pagamenti diretti in denaro ai produttori. E' però esclusa la possibilità di erogare aiuti di questo tipo alle grandi imprese.
Nel quadro del sostegno al settore zootecnico confluiscono gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti e delle carcasse e per la copertura dei costi per i test TSE, purché nel quadro di un programma nazionale coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati. In tal modo sono state integrate nella disciplina generale le disposizioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE , i capi morti e i rifiuti dei macelli del 2002. Gli aiuti non potranno anche qui comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono in ogni caso escluse dal beneficio le grandi imprese.
Il ricorso alle misure previste dal regolamento di esenzione impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione la sintesi delle informazioni almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime o della concessione dell'aiuto.

La notifica
Restano soggette a notifica alcune altre tipologie di aiuto, in particolare gli aiuti alla pubblicità di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

Non verranno invece più autorizzati in alcun modo dalla Commissione gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine e la Comunicazione della Commissione del 1996 di conseguenza è abrogata. Resta la possibilità di erogare questi aiuti sulla base del regime de minimis.

Aiuti al settore forestale
Per il settore forestale gli Orientamenti attuali prevedono che, ferma restando al possibilità di continuare ad applicare all'ambito forestale le discipline comuni a tutti i settori, tra cui il principio de minimis, possano essere autorizzati previa notifica aiuti supplementari, con intensità anche del 100%, per azioni che contribuiscano "alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa". Tale previsione non riguarda le industrie collegate alla silvicoltura né la trasformazione del legno in altri prodotti o a fini di produzione energetica, cui tuttavia potranno applicarsi le norme comuni.