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12 settembre 2003
Carlo E. Baldi
Osservazioni
in merito al progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
Risposta all’invito
pubblicato in GUCE C 194/2 del 18.8.2003
In risposta all’invito di
cui sopra, formuliamo le seguenti osservazioni:
Art.1, comma 4, lettera a)
Che il regolamento non si applichi alle spese relative alla costituzione ed
al funzionamento di una rete di distribuzione è assolutamente accettabile.
Desta qualche perplessità il fatto che l’esclusione discenda dal considerare
gli investimenti in questione come attività connesse all’esportazione.
In verità, nella
costituzione di una rete di distribuzione entrano voci di spesa che sono
totalmente assimilabili ad un normale investimento materiale o immateriale
realizzato da una impresa: acquisto o costruzione di uffici commerciali e
magazzini, della strumentazione necessaria, con relativo software, realizzazione
di reti telematiche, ecc.
Non si possono considerare
tali investimenti ammissibili se sono fisicamente aggregati all’unità
produttiva e non ammissibili se sono ubicati in località diverse.
È vero che l’esclusione
degli aiuti in questione dall’ambito di applicazione del regolamento non
comporta l’esclusione a priori della loro ammissibilità in assoluto.
Tuttavia, il considerare la costituzione di una rete di distribuzione come un’attività
connessa all’esportazione, da sempre giudicata esclusa dalla Commissione, può
essere fuorviante.
Si suggerisce pertanto di
mantenere l’esclusione, ma di articolare il comma 4° dell’art.1 in tre
lettere (anziché le due attuali), facendo una lettera autonoma per gli aiuti
alla costituzione di reti di distribuzione. Ciò significherebbe che gli aiuti
in questione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento, ma, in
considerazione della delicatezza del problema, sono soggetti a notifica.
Articoli 5 e 6
Ci sembra che in entrambi gli articoli ci sia una differenza sostanziale tra
ciò che è previsto nel secondo e nel terzo comma. Nel 2° comma sono indicati
aiuti per attività che nulla hanno a che fare con la competitività dell’impresa,
ma che sono svolte nell’interesse pubblico. Si tratta di aiuti che non
incidono quindi sugli scambi tra gli Stati membri, a differenza di quelli che
comportano vantaggi per i fattori produttivi dell’azienda (3° comma).
Sarebbe dunque opportuno
distinguere tra gli investimenti di cui al 2° comma, che non sono qualificabili
aiuti di Stato ai sensi dell’art.87, par.1 (non a caso viene autorizzato un
aiuto pari al 100%), ed investimenti di cui al 3° comma, che sono compatibili
– nella misura indicata – ai sensi dell’art.87, par.3, lettera c).
Articolo 7
Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, al punto
4.2.4, stabiliscono che, nel caso di aiuti di Stato nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell’ambito
di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione, possono essere
autorizzati aiuti fino all’intensità stabilita da quel regime, precisando che
le spese ammissibili, in tal caso, sono quelle di cui agli Orientamenti
suddetti.
Il progetto di regolamento
non prevede nulla in proposito. È vero che nel caso degli Orientamenti l’applicazione
di un regime più favorevole è comunque subordinato all’autorizzazione della
Commissione; ma l’autorizzazione è necessaria anche per il regime “standard”.
Nel momento in cui non sia
più necessaria la notifica per l’adozione di un regime di aiuto alle
attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che
conceda aiuti di intensità pari a quelle indicate al 2° comma (le stesse degli
Orientamenti), non si vede perché sia ancora necessaria la notifica per
applicare le intensità di aiuto previste dalla mappa per gli aiuti a finalità
regionale per ciascuno Stato membro, a differenza da quanto è invece disposto
dall’art. 4, 2° comma del Regolamento 70/2001 per gli aiuti agli investimenti
delle PMI non agricole.
La circostanza per cui, nel
caso degli Orientamenti, l’eventuale applicazione delle intensità previste
per gli aiuti a finalità regionale è subordinata al fatto che gli aiuti al
settore della trasformazione e commercializzazione siano concessi nell’ambito
di un regime di aiuto già approvato dalla Commissione non è rilevante. Il
sistema dei regolamenti “di esenzione” consente infatti l’istituzione di
regimi di aiuto senza notifica, nel caso di PMI, anche a favore di regioni
assistite, applicando le intensità previste dalla mappa per gli aiuti a
finalità regionale autorizzata per lo Stato in questione.
Non essendo più necessaria
la notifica per gli aiuti alle PMI nel settore agricolo e non essendo necessaria
la notifica per aiuti alle PMI nelle regioni assistite, con le intensità
relative a queste, non si vede perché debba essere necessaria la notifica per
applicare le intensità previste dalla mappa autorizzata per le regioni
assistite nel caso di aiuti alle PMI agricole.
Si propone pertanto di
integrare il testo dell’art.7 con un comma 3 bis del seguente tenore:
“Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato concessi alle PMI di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli in una regione ammessa al beneficio
degli aiuti a finalità regionale, potranno essere concessi aiuti fino all’intensità
fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata dalla
Commissione per ogni Stato membro”.
Articolo 17
Il cosiddetto principio della necessità dell’aiuto espresso in questo
articolo è diverso da quello indicato al punto 3.6 degli Orientamenti per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo. Viene aggiunta come condizione di
ammissibilità che la domanda sia stata accettata dalle autorità competenti e
sia stato deliberata la concessione dell’aiuto prima dell’avvio delle
attività oggetto della richiesta di agevolazione.
Ci rendiamo conto che si
tratta della formalizzazione di una prassi di fatto in vigore nonostante la
diversa previsione del punto 3.6 degli orientamenti suddetti. Facciamo tuttavia
notare che i tempi amministrativi legati alla concessione delle agevolazioni
pubbliche sono assai lunghi (da alcuni a molti mesi) e spesso incompatibili con
la programmazione delle imprese e con la tempistica dell’attività agricola.
Subordinare la compatibilità dell’aiuto (e quindi la sua concessione) all’efficienza
dell’amministrazione costituisce una grave penalizzazione per le imprese.
Obbligare un agricoltore ad attendere il completamento di una procedura, il più
delle volte di esito totalmente scontato, significa costringerlo a perdere un’annata
agraria.
D’altra parte, nei settori
diversi da quello agricolo, il principio della necessità dell’aiuto è
tradotto nell’esigenza che sia presentata la domanda prima dell’avvio dell’attività,
non al fatto che questa sia giunta a buon fine. Ed anche i Regolamenti dei Fondi
strutturali considerano ammissibili solo le spese relative ad investimenti
avviati successivamente alla presentazione della domanda (non alla decisione di
finanziamento).
Non si capisce, dunque,
perché inserire una condizione così pesante e restrittiva proprio nel settore
agricolo, dove la tempistica degli investimenti è predeterminata. Si auspica
pertanto che la norma venga modificata, per tornare alle previsioni di cui al
punto 3.6 degli Orientamenti.
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