12 settembre 2003

Carlo E. Baldi
Osservazioni in merito al progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Risposta all’invito pubblicato in GUCE C 194/2 del 18.8.2003

In risposta all’invito di cui sopra, formuliamo le seguenti osservazioni:

Art.1, comma 4, lettera a)
Che il regolamento non si applichi alle spese relative alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione è assolutamente accettabile. Desta qualche perplessità il fatto che l’esclusione discenda dal considerare gli investimenti in questione come attività connesse all’esportazione.

In verità, nella costituzione di una rete di distribuzione entrano voci di spesa che sono totalmente assimilabili ad un normale investimento materiale o immateriale realizzato da una impresa: acquisto o costruzione di uffici commerciali e magazzini, della strumentazione necessaria, con relativo software, realizzazione di reti telematiche, ecc.

Non si possono considerare tali investimenti ammissibili se sono fisicamente aggregati all’unità produttiva e non ammissibili se sono ubicati in località diverse.

È vero che l’esclusione degli aiuti in questione dall’ambito di applicazione del regolamento non comporta l’esclusione a priori della loro ammissibilità in assoluto. Tuttavia, il considerare la costituzione di una rete di distribuzione come un’attività connessa all’esportazione, da sempre giudicata esclusa dalla Commissione, può essere fuorviante.

Si suggerisce pertanto di mantenere l’esclusione, ma di articolare il comma 4° dell’art.1 in tre lettere (anziché le due attuali), facendo una lettera autonoma per gli aiuti alla costituzione di reti di distribuzione. Ciò significherebbe che gli aiuti in questione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento, ma, in considerazione della delicatezza del problema, sono soggetti a notifica.

Articoli 5 e 6
Ci sembra che in entrambi gli articoli ci sia una differenza sostanziale tra ciò che è previsto nel secondo e nel terzo comma. Nel 2° comma sono indicati aiuti per attività che nulla hanno a che fare con la competitività dell’impresa, ma che sono svolte nell’interesse pubblico. Si tratta di aiuti che non incidono quindi sugli scambi tra gli Stati membri, a differenza di quelli che comportano vantaggi per i fattori produttivi dell’azienda (3° comma).

Sarebbe dunque opportuno distinguere tra gli investimenti di cui al 2° comma, che non sono qualificabili aiuti di Stato ai sensi dell’art.87, par.1 (non a caso viene autorizzato un aiuto pari al 100%), ed investimenti di cui al 3° comma, che sono compatibili – nella misura indicata – ai sensi dell’art.87, par.3, lettera c).

Articolo 7
Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, al punto 4.2.4, stabiliscono che, nel caso di aiuti di Stato nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell’ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione, possono essere autorizzati aiuti fino all’intensità stabilita da quel regime, precisando che le spese ammissibili, in tal caso, sono quelle di cui agli Orientamenti suddetti.

Il progetto di regolamento non prevede nulla in proposito. È vero che nel caso degli Orientamenti l’applicazione di un regime più favorevole è comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione; ma l’autorizzazione è necessaria anche per il regime “standard”.

Nel momento in cui non sia più necessaria la notifica per l’adozione di un regime di aiuto alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che conceda aiuti di intensità pari a quelle indicate al 2° comma (le stesse degli Orientamenti), non si vede perché sia ancora necessaria la notifica per applicare le intensità di aiuto previste dalla mappa per gli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro, a differenza da quanto è invece disposto dall’art. 4, 2° comma del Regolamento 70/2001 per gli aiuti agli investimenti delle PMI non agricole.

La circostanza per cui, nel caso degli Orientamenti, l’eventuale applicazione delle intensità previste per gli aiuti a finalità regionale è subordinata al fatto che gli aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione siano concessi nell’ambito di un regime di aiuto già approvato dalla Commissione non è rilevante. Il sistema dei regolamenti “di esenzione” consente infatti l’istituzione di regimi di aiuto senza notifica, nel caso di PMI, anche a favore di regioni assistite, applicando le intensità previste dalla mappa per gli aiuti a finalità regionale autorizzata per lo Stato in questione.

Non essendo più necessaria la notifica per gli aiuti alle PMI nel settore agricolo e non essendo necessaria la notifica per aiuti alle PMI nelle regioni assistite, con le intensità relative a queste, non si vede perché debba essere necessaria la notifica per applicare le intensità previste dalla mappa autorizzata per le regioni assistite nel caso di aiuti alle PMI agricole.

Si propone pertanto di integrare il testo dell’art.7 con un comma 3 bis del seguente tenore:
Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato concessi alle PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, potranno essere concessi aiuti fino all’intensità fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione per ogni Stato membro”.

Articolo 17
Il cosiddetto principio della necessità dell’aiuto espresso in questo articolo è diverso da quello indicato al punto 3.6 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Viene aggiunta come condizione di ammissibilità che la domanda sia stata accettata dalle autorità competenti e sia stato deliberata la concessione dell’aiuto prima dell’avvio delle attività oggetto della richiesta di agevolazione.

Ci rendiamo conto che si tratta della formalizzazione di una prassi di fatto in vigore nonostante la diversa previsione del punto 3.6 degli orientamenti suddetti. Facciamo tuttavia notare che i tempi amministrativi legati alla concessione delle agevolazioni pubbliche sono assai lunghi (da alcuni a molti mesi) e spesso incompatibili con la programmazione delle imprese e con la tempistica dell’attività agricola. Subordinare la compatibilità dell’aiuto (e quindi la sua concessione) all’efficienza dell’amministrazione costituisce una grave penalizzazione per le imprese. Obbligare un agricoltore ad attendere il completamento di una procedura, il più delle volte di esito totalmente scontato, significa costringerlo a perdere un’annata agraria.

D’altra parte, nei settori diversi da quello agricolo, il principio della necessità dell’aiuto è tradotto nell’esigenza che sia presentata la domanda prima dell’avvio dell’attività, non al fatto che questa sia giunta a buon fine. Ed anche i Regolamenti dei Fondi strutturali considerano ammissibili solo le spese relative ad investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda (non alla decisione di finanziamento).

Non si capisce, dunque, perché inserire una condizione così pesante e restrittiva proprio nel settore agricolo, dove la tempistica degli investimenti è predeterminata. Si auspica pertanto che la norma venga modificata, per tornare alle previsioni di cui al punto 3.6 degli Orientamenti.