24/01/02 - Modifiche alle procedure relative alla legge 488/92
Il Ministero delle Attività Produttive ha decretato, con circolare 900012 del 14 gennaio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002, la modifica dei criteri per il versamento del capitale proprio e per l'erogazione delle singole quote dell'agevolazione, così come stabiliti dalla circolare 14 luglio 2000 (settore industria), dalla circolare 13 dicembre 2000 (settore turismo) e dalla circolare 25 gennaio 2001 (settore commercio) relative alla concessione delle agevolazioni a valere sulla legge 488/92.
Nelle suddette circolari, si specifica che le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali; in particolare, la disponibilità avviene in due quote, qualora l’iniziativa da agevolare venga ultimata entro i 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda e l’impresa ne abbia fatta esplicita richiesta, in tre quote negli altri casi. Il Ministero, per stato d’avanzamento, accredita tali quote quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese tra cui quella concernente il versamento e/o l’accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio. Tale condizione non si applica alla prima quota che può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero.
Con la circolare 14 gennaio 2002, tale condizione rimane valida in caso di svincolo della suddetta fideiussione bancaria o della polizza assicurativa stipulata ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione, mentre non è più richiesta per l'erogazione dell'anticipo stesso.
Le disposizioni in oggetto si applicano alle domande di erogazione avanzate successivamente alla pubblicazione della circolare 14 gennaio 2002 in Gazzetta Ufficiale.