Enzo De Biasi
PRIME RIFLESSIONI PER UN'EVENTUALE
DEFINIZIONE DI IMPRESA TURISTICA
Introduzione
In via preliminare, è necessario confermare lesigenza di formulare una proposta allUnione Europea, rectius agli Uffici della Commissione, in grado di prefigurare uno status differente per le PMI operanti nel comparto in discussione.
Senza peraltro ripercorrere le motivazioni e le ragioni già addotte e nei documenti introduttivi al seminario e nei lavori finora prodotti, resta forte il convincimento della specificità del settore dellofferta turistica e delle imprese che gestiscono in termini produttivi la vacanza/soggiorno in un determinato territorio. Lattuale disciplina europea, in materia di PMI, non soddisfa le peculiarità di un intero comparto difficilmente comparabile ed omologabile, per le sue intrinseche peculiarità, agli altri settori economici.
LAutore precisa, fin dora, che il proprio contributo alla definizione di PMI Turistica non è in termini dottrinali né esaustivi, ma in relazione alla concreta possibilità che questa (nuova) categoria dimpresa possa essere esentata dai limiti dellintensità daiuto, attualmente prefissati dalla normativa europea operante in tema di agevolazioni pubbliche.
Per queste finalità, appare scarsamente accettabile la tesi secondo la quale, essendo la scelta del consumatore finale non la struttura "turistica" in sé stessa, ma la sua dislocazione territoriale intesa come la somma di risorse storico, artistiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche, ambientali, termali, naturali; di per sé la meta finale del viaggio non è fungibile con nessun altro luogo e quindi non può entrare in competizione né alterare alcun modo il regime della concorrenza, anche nellipotesi della disponibilità di forti incentivazioni pubbliche.
Non vè dubbio che il motivo predominante della visita e/o del viaggio e/o di un soggiorno in una località, possa dipendere dalla capacità dattrazione di una o più delle risorse sopra elencate ed in realtà, nella concreta esperienza di ognuno, non esistono città, paesaggi, eventi o località simili e/o perfettamente intercambiabili. Questa constatazione però, non preclude che vi sia - a contrario - una possibile/potenziale concorrenza con altri luoghi eventualmente destinatari di flussi turistici analoghi, ma magari, privi di sussidi economici trasferiti (trasferibili) da aiuti di stato ed equiparati.
Vero è, invece, che entro certi parametri, come più avanti si tenterà di delineare, è la natura stessa o dellattività esercitata e/o del soggetto gestore e/o, infine, dellubicazione geografica, che può ritenersi non incorrere nelle censure attivabili dal rispetto delle regole del mercato e della concorrenza garantite dalla UE per la libera circolazione di capitali, servizi e professioni; bloccando di conseguenza e sul nascere, ogni tentativo di precostituire posizioni di privilegio, da parte delle singole autorità pubbliche, per le imprese e/o i prodotti della propria giurisdizione amministrativa.
Verso una possibile definizione di Piccola Impresa Turistica ai fini dellapplicazione (non applicazione) dei regimi daiuto UE
E a tutti noto che il codice civile italiano nel mentre specifica con lart. 2082 la nozione di imprenditore e con lart. 2555 quella di azienda, non definisce per niente il concetto di impresa, anche se questa è puntualmente nominata nellarticolo appena citato. Una possibile astrazione, tratta dalla dottrina, potrebbe essere la seguente: "Limpresa è l'attività economica esercitata dall`imprenditore per mezzo dei mezzi di produzione e dell`organizzazione del lavoro"
Dovendo muovere da queste premesse appare alquanto problematico, se non impossibile, speculare sulla definizione teoretica dimpresa ed allinterno di questa categoria concettuale, estrapolarne larchetipo di Piccola e Media (rectius Piccola) e quindi - da ultimo - chiedersi se può giuridicamente esistere, in quanto definibile per una sua specificità, la Piccola Impresa Turistica.
Lasciando ai dottori della legge ed agli esegeti del diritto linvestigazione sistemica e sistematica sul tema, si segnala che lo scopo del presente scritto è, molto più modestamente, quello di tracciare unipotesi di Piccola Impresa Turistica fattibile ed accoglibile in sede UE, configurata in modo tale da poter essere dispensata dai limiti dellintensità daiuto oggi dati per i sussidi statali e similari.
Del resto, questa sembra lunica via percorribile nel breve periodo. Daltra parte anche lUnione Europea non offre alcun fondamento teorico in materia e privilegia nei fatti, un approccio pragmatico basato più che su definizioni compiute, su misurazioni dimensionali atte a rappresentare entro quali parametri dordine quantitativo debbano farsi rientrare le PMI, in questo senso: il fatturato od il bilancio annuo, il numero di personale, il requisito dindipendenza.
Pur in assenza di un concetto dimpresa civilistico accettato e sedimentato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in termini distinti e definiti in modo chiaro rispetto ad imprenditore ed azienda, può essere conveniente rinvenire nella normativa settoriale delle codifiche ad hoc valevoli, quel tanto che può bastare, per categorie specifiche. E appunto il caso della legge quadro del Turismo, che dà questa nozione di merito riferita al comparto in esame. Sono Imprese Turistiche, recita testualmente lart. 5 comma 1 ancora in vigore, "quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici". I commi 2 e 3 del medesimo articolo, stabiliscono poi che il titolare od il gestore per poter esercitare, debbono essere iscritti allapposito registro, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi sanciti dalla legge. Lessenza dellattività turistica, gestita a regime dimpresa, è incardinata nelle "attività ricettive e servizi annessi". Per conoscere i tipi di esercizi che danno accoglienza allospite (turista, ovvero persona pernottante al di fuori della propria dimora abituale per almeno 48 ore, cfr. O.M.T.) dietro pagamento di un corrispettivo per la fruizione di un servizio, basta scorrere lelenco esemplificativo del successivo art. 6. Si rammenta che tale enumerazione non è completa, vista la chance dintegrazione in base alle esigenze locali lasciata agli enti regionali dallultimo comma del citato articolo.
Tranne il caso delle "case per ferie gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari", lattuale norma consente unampia possibilità di gestione dellattività ricettiva, al di là delle molteplici circostanze dellospitalità, in forma imprenditoriale. Nulla invece è affermato in tema di "servizi annessi", né in questo né in altri testi normativi.
Una prima riflessione, le attività ricettive sono - da tempo - il primo contenuto certo e codificato dellattività turistica, resta ora da chiedersi - per ciò che qui interessa - se quelle indicate esauriscono la gamma del mercato oggi operante ed entro quali dimensioni dimpresa queste possano non considerarsi lesive delle regole della concorrenza, cosi come finora esplicitate.
Le Regioni in occasione dei DOCUP ob. 2 e 5b del passato quinquennio 1995/1999, hanno attivato misure ed azioni in materia turistica inserendo tra i soggetti destinatari di agevolazioni, altre tipologie di strutture ricettive. In alcuni casi, peraltro, hanno altresì stabilito la facoltà dincentivare servizi ed impianti ritenuti connessi e concorrenti - a pari grado defficacia - delle imprese più tradizionali nello sviluppo dellofferta turistica territoriale. E appena il caso di dire che i regimi daiuto applicati sono quelli noti. Anche per queste ultime new entry del comparto turistico, si ripropone lo schema logico più sopra detto: individuazione del contenuto dellattività, gestione in forma imprenditoriale, fissazione di criteri dimensionali ragionevoli per la non applicazione dei limiti dintensità esistenti.
Proseguendo nel ragionamento fin qui seguito, è da dire che la legge nr. 217 del 1983 ha definito anche unaltra specie dimpresa turistica, oltre a quella ricettiva. Lattenzione è posta sulle Agenzie di Viaggio definite dallart. 9 quali imprese "che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084." Al di là dellaggiornamento legislativo dovuto al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 che recepisce ed attua la direttiva comunitaria nr. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", è fuor di dubbio che le AdV (rectius i tour operator di cui allart. 3 comma 1 lettera a) fanno parte ed a pieno titolo del comparto. Per altro verso è altrettanto indubbio che, considerata la natura dellattività esercitata, questa categoria è priva di uno degli elementi essenziali che caratterizza e distingue una possibile Piccola Impresa turistica da tutte le altre attive nei rimanenti settori economici. Il riferimento puntuale è allassenza dellelemento territoriale (inteso nellampio significato descritto nella parte introduttiva), quale fattore pregiudiziale, peculiare, specifico e tipico nel contesto qui abbozzato.
Lesercizio delle attività di: comunicazione, informazione, intermediazione e commercializzazione del prodotto turistico, richiede senzaltro unapprofondita analisi e conoscenza della geografia e della storia dei territori da vendere contestualmente alla fruizione dei servizi erogati dalle strutture ricettive e non, presenti nella località scelta per il "pacchetto-viaggi e vacanze", di per sé non esige, almeno in termini così profondamente esclusivi per limpresa stessa, di una collocazione territoriale definita e determinata. Anzi, a contrario, come oramai Internet insegna quotidianamente, la prenotazione del soggiorno e/o del viaggio ivi compresa una prima visione di tutti posti visitabili è integralmente possibile tramite ladv che pubblicizza la località ed i servizi offerti. Acquistato il "pacchetto", per poter godere e giovarsi del soggiorno il cliente/consumatore deve recarsi personalmente nei luoghi e nelle strutture prescelte per la vacanza. In generale le attività di marketing, nella fattispecie quelle dordine turistico, se da un lato ripetono sostanzialmente schemi di promozione e vendita validi per qualsiasi altro prodotto commerciale, dallaltro - come negli altri casi - non richiedono la vicinanza fisica ai luoghi di produzione. E invece inimmaginabile fruire di un soggiorno al mare, piuttosto che in montagna od in qualsiasi altro posto di villeggiatura, senza andare a mangiare e/o dormire in un albergo o ristorante della stazione turistica prescelta.
A questo punto, pur con tutti i limiti propri dellAutore e delle difficoltà segnalate, è il caso di esplicitare una prima formulazione di Impresa Turistica in relazione agli scopi qui prefissati. La proposta di nozione potrebbe essere cosi articolata:
"Sono Imprese Turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la gestione di servizi, impianti ed opere essenziali ed indispensabili alla fruizione di un soggiorno presso una determinata località turistica"
Venendo quindi ai caratteri dimensionali della Piccola Impresa Turistica dispensata dai limiti dintensità daiuto, questi sono cosi definiti.
Per le Imprese Turistiche, dora in avanti Piccole Imprese Turistiche (P.I.T.) aventi i seguenti caratteri dimensionali:
A. ubicate per lesercizio dellattività imprenditoriale con sede legale ed operativa in zone:
B. meno di 15 dipendenti,
C. un fatturato annuo non superiore a 3 milioni di Euro od un bilancio annuo non superiore ad 1 milione di Euro annuo,
D. in possesso del requisito dindipendenza attualmente stabilito per le imprese di produzione e di servizi,
non si applicano i regimi daiuto vigenti.
Tenuto presente il lavoro già svolto dallo Stato e dalle Regioni sia in occasione della programmazione comunitaria sia in occasione di provvedimenti dincentivazione al settore Turismo (legge 488/1992), si presenta in allegato un quadro delle attività turistiche individuate.
Un discorso ancora tutto da svolgere ed approfondire, ma che esulava dal compito assegnatomi a conclusione del Seminario del 20/21 marzo, è quello relativo alle strutture ed ai servizi gestiti in regime di onlus e/o enti pubblici o a partecipazione pubblica.
Allegato A
Definizione della Piccola Impresa Turistica e Tabella identificativa delle Tipologie delle Attività Turistiche cosi come derivate dalla legge quadro nazionale nr. 217/1983, dalle specificità regionali ai sensi dellultimo comma art. 6 e dai docup ob. 2 e 5b Regionali 1995/1999
Piccola Impresa Turistica (P.I.T.)- Definizione
Vale la risoluzione espressa in premessa
Tipologie di Attività Turistiche
Attività Ricettive attuative della legge quadro ed integrazioni regionali e rette a regime di PIT
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca;
f) country house;
g) campeggi;
h) villaggi turistici;
i) campeggi - villaggio;
j) esercizi di affittacamere;
k) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
l) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
m) strutture ricettive-residence;
n) agriturismo.
Attività previste nei Docup notificati alla UE e/o codificate dallIstat e potenzialmente rette a regime dimpresa (P.I.T.)
Attività codificate dallIstat e considerate collegate al Settore Turismo dalla legislazione regionale e/o statale
55.30.01 Ristoranti, trattorie, osterie e birrerie con cucina
55.23.06 Turismo rurale
60.21 Slittovie, sciovie, seggiovie e funivie
63.22.0 Strutture per la nautica da diporto
71.1 Noleggio di Autovetture (limitatamente ad Autobus Gran Turismo)
71.40.2 Locazioni e/o noleggio imbarcazioni da diporto nautico
92.33.0 Attività Parchi di Divertimento e Strutture Turistico Ricreative strutture sportive, ricreative e per il tempo libero (piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, piste di go-kart, maneggi, impianti per la pesca sportiva e simili)
92.72.1 Stabilimenti Balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.04.1 Servizi dei Centri e Stabilimenti per il Benessere Fisico
93.04.2 Stabilimenti Idropinici ed Idrotermali
Attività individuate dalle Regioni nei Docup ob. 2 e 5b, anche tramite legislazione di settore, ed inserite in misure/azioni a valenza turistica e potenzialmente rette a regime dimpresa (P.I.T.)
Allegato B
Tabella identificativa delle Attività Turistiche tendenzialmente non rette a regime dimpresa (P.I.T.) e presenti e nella legislazione nazionale e regionale, nonché nei docup regionali 1995/1999
Attività Turistica Ricettiva rette da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro od in forma non imprenditoriale da persone fisiche
a) ostelli per la gioventù;
b) case per ferie;
c) rifugi alpini, rifugi sociali d'alta montagna, rifugi escursionistici, residenze di campagna;
d) foresterie per turisti;
e) case religiose di ospitalità;
f) centri soggiorno studi e vacanze;
g) attività ricettive a conduzione familiare (bed and breakfast in genere fino a 3 camere);
h) unità abitative ammobiliate ad uso turistico (c.d. affitta-appartamenti di massima fino a 4/6 unità);
i) dimore rurali.
Altre Attività Turistiche individuate ed inserite nei Docup ob. 2 e 5 b 1995-1999