LE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Il Fondo di rotazione

Legge finanziaria 2001 - Equivalente sovvenzione e crediti d'imposta

Legge n. 215/92


Nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali e delle modalità della programmazione degli interventi finanziati dagli stessi, abbiamo spesso sentito parlare del Fondo di Rotazione (L.183/87). Cos'è il Fondo di Rotazione? Da chi e come viene gestito? Si tratta di un'opportunità incentivante? E per quali soggetti? (quesito del marzo 2001)

Il Fondo di Rotazione, istituito dalla legge 183/87, non è un'opportunità incentivante autonoma, ma lo strumento con il quale lo Stato garantisce la copertura della quota parte nazionale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
Le risorse del Fondo - gestito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - sono ripartite tra le Regioni (ognuna intestataria di un conto corrente presso la Ragioneria Generale dello Stato) per la copertura delle rispettive quote di cofinanziamento.

 

L'art. 8 della Finanziaria 2001 prevede la concessione di un credito d'imposta per investimenti per le piccole imprese. Nel caso in cui si tratti di imprese rientranti nelle aree 87.3.c, l'entità dell'aiuto può arrivare all'8%ESN+10%ESL, ma ho un dubbio perché tali crediti d'imposta non sono tassabili, devono essere solo indicati in dichiarazione dei redditi.
Pertanto le aziende potranno utilizzare un credito d'imposta pari al 18% netto? (quesito del gennaio 2001)

Trattandosi di una misura agevolativa in forma di sgravio fiscale, non si pone il problema del netto o del lordo, ma l'agevolazione è pari alla somma delle due percentuali (8+10). Circa il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione facciamo rinvio al capoverso 6 della comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti de minimis (GUCE C 68/96/9) nel quale si dice "L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto e lordo". Tale paragrafo ha naturalmente valenza generale ancorché faccia parte di una disciplina esplicativa degli aiuti de minimis.

 

Informazioni per incentivi alle PMI operanti sul territorio italiano: legge n° 215/92. In merito a tale normativa è possibile, ad oggi, rispondere ai seguenti quesiti?
E' prevista la retroattività? Se sì, da quale data i costi potranno essere considerati ammissibili?
Quali saranno i nuovi parametri di valutazione dei progetti presentati?
Per quando è prevista l'uscita del prossimo bando? (quesito del dicembre 2000)

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000 n. 256, è stato pubblicato il Decreto del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n. 314, cioè il nuovo regolamento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile.
Il regolamento in questione reca le disposizioni da seguire per potere accedere ai contributi stanziati per il bando di prossima apertura, semplificando i procedimenti previsti dalla normativa precedente.
La novità principale del nuovo regolamento è la possibilità da parte delle Regioni di integrare le risorse statali con proprie risorse regionali; a tal fine le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero le risorse stanziate e gli eventuali criteri da utilizzare per le graduatorie (si veda ad esempio la news del 1 dicembre 2000).
Le imprese presentano la domanda al Ministero dell'industria,del commercio e dell'artigianato (a), oppure, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma abbia provveduto ad integrare le risorse, alla Regione/Provincia autonoma (b) nella quale l'iniziativa avrà luogo, ovvero presso gli enti da queste individuati.
a) Nel primo caso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina le domande pervenute, le verifica e forma le graduatorie sulla base dei criteri di priorità nazionali;
di conseguenza il progetto presentato sarà valutato in base ai seguenti parametri:
- grado di partecipazione femminile all'impresa;
- impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa;
- percentuale di manodopera femminile.
b) Nel caso di integrazione regionale, la Regione competente trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle domande di ammissione pervenute ed esaminate; alle domande ritenute ammissibili viene attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità sopra citati e dei criteri di priorità indicati dalla regione. Grazie alla indicazione di propri criteri, le Regioni indicano particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico da attribuire alle iniziative interessate.
Le domande ammissibili sono poi inserite in graduatorie divise per macrosettori:
-macrosettore "agricoltura"
-macrosettore "manifatturiero e assimilati"
-macrosettore "commercio, turismo e servizi".
Per quanto concerne l'uscita del prossimo bando, ci viene assicurato da fonti ministeriali che questo dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno (notizia, tra l'altro, confermata anche nei giorni scorsi dalle principali testate giornalistiche).
Passando alla questione della retroattività, ricordiamo che si tratta del principio secondo cui non è ammissibile la concessione di un aiuto a favore di un investimento iniziato prima della presentazione della domanda di agevolazione (ciò significa la non ammissibilità non solo delle spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dell'intero progetto).
Nella Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) si afferma che tale regola "fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’articolo 92 (oggi 87), paragrafo 1 e l’aiuto non è più soggetto all’obbligo di previa notifica alla Commissione…". Se dunque non è applicabile l’art. 87, par.1, non sono applicabili nemmeno tutte le regole che la Commissione ha gradualmente costruito in applicazione di tale disposizione: tra queste anche il principio di non retroattività.
Questa interpretazione, che discende come conseguenza logica dal dettato stesso del documento della Commissione, è condivisa anche nei Servizi della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, da noi appositamente consultata.
Quanto alla applicazione di questo principio al caso della legge 215, il discorso è un po' più articolato.
La L. 215/92 prevede infatti che le imprese possano richiedere l'aiuto o in percentuale sull' investimento (nei limiti fissati dalla Commissione europea, area per area), o in regime de minimis . Nel primo caso la retroattività non sarà dunque ammissibile; nel secondo caso, invece, potranno essere presi in considerazione anche tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda. Dato che la legge prevede che tale retroattività possa risalire fino al primo giorno successivo alla chiusura dell' ultimo bando precedente, la retroattività per il prossimo bando è ammessa a partire dal 1 gennaio 1999.
Riteniamo opportuno precisare che i beneficiari della L. 215 sono solo piccole imprese (secondo la definizione comunitaria) e non PMI, come avete indicato nel vostro quesito.