|
LE
AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
Il Fondo di
rotazione
Legge finanziaria
2001 - Equivalente sovvenzione e crediti d'imposta
Legge n. 215/92
Nell'ambito della riforma dei
Fondi strutturali e delle modalità della programmazione degli interventi
finanziati dagli stessi, abbiamo spesso sentito parlare del Fondo di
Rotazione (L.183/87). Cos'è il Fondo di Rotazione? Da chi e come viene
gestito? Si tratta di un'opportunità incentivante? E per quali soggetti?
(quesito del marzo 2001)
Il Fondo di Rotazione, istituito dalla legge
183/87, non è un'opportunità incentivante autonoma, ma lo strumento con il
quale lo Stato garantisce la copertura della quota parte nazionale degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
Le risorse del Fondo - gestito dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - sono ripartite tra le
Regioni (ognuna intestataria di un conto corrente presso la Ragioneria Generale
dello Stato) per la copertura delle rispettive quote di cofinanziamento.
L'art. 8 della
Finanziaria 2001 prevede la
concessione di un credito d'imposta per investimenti per le piccole imprese. Nel caso in
cui si tratti di imprese rientranti nelle aree 87.3.c,
l'entità dell'aiuto può arrivare all'8%ESN+10%ESL, ma ho un dubbio perché tali
crediti d'imposta non sono tassabili, devono essere solo indicati in dichiarazione dei
redditi.
Pertanto le aziende potranno utilizzare un credito d'imposta pari al 18% netto?
(quesito del gennaio 2001)
Trattandosi di una misura agevolativa in forma di sgravio
fiscale, non si pone il problema del netto o del lordo, ma l'agevolazione è pari alla
somma delle due percentuali (8+10). Circa il metodo di calcolo dell'equivalente
sovvenzione facciamo rinvio al capoverso 6 della comunicazione della Commissione europea
relativa agli aiuti de minimis (GUCE C 68/96/9) nel quale si dice
"L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta
eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come
nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto,
che è allo stesso tempo netto e lordo". Tale paragrafo ha naturalmente valenza
generale ancorché faccia parte di una disciplina esplicativa degli aiuti de
minimis.
Informazioni per incentivi alle PMI
operanti sul territorio italiano: legge n° 215/92.
In merito a tale normativa è possibile, ad oggi, rispondere ai seguenti
quesiti?
E' prevista la retroattività? Se sì, da quale data i costi potranno essere considerati
ammissibili?
Quali saranno i nuovi parametri di valutazione dei progetti presentati?
Per quando è prevista l'uscita del prossimo bando? (quesito del dicembre 2000)
Nella Gazzetta
Ufficiale del 2 novembre 2000 n. 256, è stato pubblicato il Decreto del presidente della
repubblica 28 luglio 2000, n. 314, cioè il nuovo regolamento relativo agli interventi a
favore dell'imprenditoria femminile.
Il regolamento in questione reca le disposizioni da seguire per potere accedere ai contributi stanziati
per il bando di prossima apertura, semplificando i procedimenti previsti dalla
normativa precedente.
La novità principale del
nuovo regolamento è la possibilità da parte delle Regioni di integrare le risorse
statali con proprie risorse regionali; a tal fine le Regioni e le Province autonome
comunicano al Ministero le risorse stanziate e gli eventuali criteri da
utilizzare per le graduatorie (si veda ad esempio la news del 1 dicembre 2000).
Le imprese presentano la domanda al Ministero dell'industria,del commercio e
dell'artigianato (a), oppure, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma abbia
provveduto ad integrare le risorse, alla Regione/Provincia autonoma (b) nella quale
l'iniziativa avrà luogo, ovvero presso gli enti da queste individuati.
a) Nel primo caso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina
le domande pervenute, le verifica e forma le graduatorie sulla base dei criteri di
priorità nazionali; di conseguenza il progetto
presentato sarà valutato in base ai seguenti parametri:
- grado di partecipazione femminile all'impresa;
- impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa;
- percentuale di manodopera femminile.
b) Nel caso di integrazione regionale, la
Regione competente trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'elenco delle domande di ammissione pervenute ed esaminate; alle domande ritenute
ammissibili viene attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di
priorità sopra citati e dei criteri di priorità indicati dalla regione. Grazie alla
indicazione di propri criteri, le Regioni indicano particolari aree del proprio territorio
e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo per
ciascuna di esse il relativo punteggio numerico da attribuire alle iniziative interessate.
Le domande ammissibili sono poi inserite in
graduatorie divise per macrosettori:
-macrosettore "agricoltura"
-macrosettore "manifatturiero e assimilati"
-macrosettore "commercio, turismo e servizi".
Per quanto concerne l'uscita del prossimo
bando, ci viene assicurato da fonti ministeriali che questo dovrebbe avvenire
entro la fine dell'anno (notizia, tra l'altro, confermata anche nei giorni scorsi dalle
principali testate giornalistiche).
Passando alla questione della retroattività,
ricordiamo che si tratta del principio secondo cui non è ammissibile la concessione di un
aiuto a favore di un investimento iniziato prima della presentazione della domanda di
agevolazione (ciò significa la non ammissibilità non solo delle spese sostenute prima
della presentazione della domanda, ma dell'intero progetto).
Nella Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del
6.3.1996, pag. 9) si afferma che tale regola "fissa una cifra assoluta quale
soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile larticolo
92 (oggi 87), paragrafo 1 e laiuto non è più soggetto allobbligo di
previa notifica alla Commissione
". Se dunque non è applicabile lart.
87, par.1, non sono applicabili nemmeno tutte le regole che la Commissione ha gradualmente
costruito in applicazione di tale disposizione: tra queste anche il principio di non
retroattività.
Questa interpretazione, che discende come conseguenza logica dal dettato stesso del
documento della Commissione, è condivisa anche nei Servizi della Direzione Generale della
Concorrenza della Commissione europea, da noi appositamente consultata.
Quanto alla applicazione di questo principio al caso della legge 215, il discorso è un
po' più articolato.
La L. 215/92 prevede infatti che le imprese possano richiedere l'aiuto o in percentuale
sull' investimento (nei limiti fissati dalla Commissione europea, area per area), o in
regime de minimis . Nel primo caso la retroattività non sarà dunque
ammissibile; nel secondo caso, invece, potranno essere presi in considerazione anche tutte
le spese sostenute prima della presentazione della domanda. Dato che la legge prevede che
tale retroattività possa risalire fino al primo giorno successivo alla chiusura dell'
ultimo bando precedente, la retroattività per il prossimo bando è ammessa a partire dal
1 gennaio 1999.
Riteniamo opportuno precisare
che i beneficiari della L. 215 sono solo piccole imprese (secondo la definizione
comunitaria) e non PMI, come avete indicato nel vostro quesito.
|