maggio 2003

Carlo E. Baldi
Proroga della Tremonti bis per le aree colpite da eventi calamitosi - Problemi di compatibilità ed esclusione del cumulo

L'articolo in questione è stato pubblicato sul mensile del Sole 24 ore "Agevolazioni & incentivi per le imprese", numero 5 del 23 maggio 2003.

Con legge n. 27 del 21 febbraio 2003 è stata prorogata, limitatamente ai territori dei comuni colpiti da calamità naturali, l'operatività degli incentivi agli investimenti disposti dall'art. 4, comma 1 della Legge n.383/2001 (cosiddetta "Tremonti bis"). Tale proroga è contenuta nell'art.5-sexies della legge, inserito in sede di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282.

Per effetto di tale provvedimento, tutti i soggetti titolari di redditi di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore di appartenenza, nonché i soggetti titolari di lavoro autonomo professionale, possono beneficiare delle agevolazioni disposte dalla Tremonti bis, per gli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (31 luglio 2004 per gli investimenti immobiliari), nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi individuati dai DPCM 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002, nei quali siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero o di interdizione al traffico.

Come è noto, le agevolazioni della Tremonti bis, pur comportando aiuti alle imprese, non sono qualificabili "aiuti di Stato" ai sensi della disciplina comunitaria della materia. Anche se la Commissione europea non si è mai espressa formalmente in proposito (non essendo stato notificato il regime), essa ha implicitamente riconosciuto che le agevolazioni di cui all'art.4 della legge n.383/2001 possono essere considerate misure di carattere generale e pertanto escluse dal campo di applicazione dell'art. 87, par.1 del trattato CE. Uno dei requisiti che un aiuto deve avere per essere soggetto alle limitazioni disposte dal trattato è infatti la selettività, assente nelle agevolazioni in questione, di cui potevano infatti beneficiare, nella stessa misura, tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e settore, ovunque ubicate sul territorio nazionale.

Conseguenza di tale caratteristica (misura di carattere generale) era da un lato l'inesistenza di un obbligo di notifica alla Commissione, dall'altro la possibilità di cumulare le agevolazioni della Tremonti bis con altri aiuti di Stato, anche per lo stesso investimento. Di ciò tengono conto alcuni regimi di aiuto, che dispongono il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, par.1 del trattato CE: non quindi con le agevolazioni della Tremonti, considerate, potremmo dire, "non aiuto".

Ora, la proroga di cui si è detto modifica sostanzialmente questa situazione. L'applicazione del regime solo ad alcune aree trasforma infatti le agevolazioni suddette in aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par.1 e impone quindi un obbligo di notifica alla Commissione; notifica mai avvenuta. Anzi, la Commissione, a seguito di due ricorsi, ha aperto un dossier chiedendo informazioni al Governo italiano, che non le ha ancora fornite. In attesa che Bruxelles possa fare le sue valutazioni, facciamo alcune facili previsioni, che devono suonare come avvertimento agli interessati.

Appena sarà in possesso di tutti gli elementi necessari, la Commissione riscontrerà le mutate condizioni e quindi l'esistenza di un aiuto di Stato; essa aprirà, di conseguenza, una procedura di infrazione per aiuto non notificato. Essendo l'agevolazione destinata ad aree colpite da eventi calamitosi, si domanderà poi se si tratti di aiuti compatibili (ai sensi dell'art. 87, par. 2, b), in quanto "destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Anche se questo sembrerebbe l'obiettivo della proroga, va detto che rientrano in tale fattispecie solo gli indennizzi dei danni subiti; non sono comunque ammissibili, a questo titolo, gli aiuti agli investimenti, come quelli previsti dal regime prorogato.

Trattandosi dunque di aiuti agli investimenti, la Commissione non potrà che applicare le regole previste per questi, potendo autorizzare, anche a posteriori, l'art.5-sexies in questione, a determinate condizioni e per interventi nella misura massima consentita zona per zona.

In pratica, non saranno ammissibili aiuti agli investimenti di sostituzione (se non, eventualmente, in regime "de minimis"); saranno stabilite limitazioni per certi settori, come i trasporti (dove non saranno comunque ammissibili spese per l'acquisto di automezzi); dovrà essere fatta una valutazione specifica per il settore agricolo e per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del trattato CE).

Quanto all'intensità delle agevolazioni, saranno quelle previste dalla disciplina degli aiuti alle PMI, con le maggiorazioni autorizzate per le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87,3,a) (regioni del Mezzogiorno) e 87,3,c) (Centro-Nord). Va tuttavia precisato - ma su questo punto torneremo, eventualmente, una volta conclusa la vicenda - che l'agevolazione, ai fini della Tremonti, viene calcolata sulla differenza tra gli investimenti realizzati nell'anno di riferimento e la media di quelli effettuati nei cinque anni precedenti, mentre il tetto degli aiuti ammissibili in base alle regole comunitarie è misurato semplicemente in percentuale su tutti gli investimenti realizzati (a prescindere da ciò che si è fatto in precedenza). Ciò consente di aumentare il tetto delle agevolazioni ammissibili per chi abbia realizzato investimenti anche negli anni precedenti.

Un'ulteriore conseguenza sarà la non cumulabilità degli aiuti della Tremonti prorogata con altre agevolazioni pubbliche. La cumulabilità derivava, come si è detto, dal fatto che quelli della Tremonti bis non erano qualificabili aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria. Cadendo questo presupposto, le imprese dovranno optare per l'una o per l'altra agevolazione possibile.

Territori interessati dalla proroga *

  • Dpcm 29 ottobre 2002
    -
    Territori della provincia di Catania colpiti dai fenomeni eruttivi dell’Etna
  • Dpcm 31 ottobre 2002
    -
    Territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del giorno 31 ottobre 2002 e della provincia di Vibo Valentia per gli eventi atmosferici del 24 e del 25 maggio 2002
  • Dpcm 8 novembre 2002
    -
    Territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici del giorno 31 ottobre 2002
  • Dpcm 29 novembre 2002
    -
    Territori della Provincia di Savona colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni 2,3,4,9 e 10 maggio 2002
    - Territori della Provincia di La Spezia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni 6 e 8 agosto 2002
    - Territori della Provincia di Genova, La Spezia, Savona colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni 21 e 22 settembre 2002
    - Territori dei Comuni di Loiano e Monzuno (Provincia di Bologna) colpiti dal crollo di una parete rocciosa il 15 ottobre 2002
    - Territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002
    - Territori delle Province di Pistoia e Lucca per gli eventi metereologici del 23 ottobre 2002
    - Comune di Modica (Provincia di Ragusa) per la tromba d’aria e la grandinata del 15 settembre 2002
    - Territori delle Province di Cuneo e Torino per gli eventi alluvionali della prima decade del mese di settembre 2002

* Le aree interessate sono costituite dall'intero territorio dei comuni ove siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero o di interdizione al traffico.