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maggio
2003
Carlo E. Baldi
Proroga
della Tremonti bis per le aree colpite da eventi calamitosi - Problemi di
compatibilità ed esclusione del cumulo
L'articolo in
questione è stato pubblicato sul mensile del Sole 24 ore
"Agevolazioni & incentivi per le imprese", numero 5 del 23
maggio 2003.
Con legge n. 27 del 21
febbraio 2003 è stata prorogata, limitatamente ai territori dei comuni
colpiti da calamità naturali, l'operatività degli incentivi agli
investimenti disposti dall'art. 4, comma 1 della Legge n.383/2001
(cosiddetta "Tremonti bis"). Tale proroga è contenuta
nell'art.5-sexies della legge, inserito in sede di conversione del decreto
legge 24 dicembre 2002, n.282.
Per effetto di tale
provvedimento, tutti i soggetti titolari di redditi di impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore di appartenenza,
nonché i soggetti titolari di lavoro autonomo professionale, possono
beneficiare delle agevolazioni disposte dalla Tremonti bis, per gli
investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (31 luglio 2004 per gli
investimenti immobiliari), nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi
individuati dai DPCM 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e
29 novembre 2002, nei quali siano state emanate, entro il 31 dicembre
2002, ordinanze sindacali di sgombero o di interdizione al traffico.
Come è noto, le
agevolazioni della Tremonti bis, pur comportando aiuti alle imprese, non
sono qualificabili "aiuti di Stato" ai sensi della disciplina
comunitaria della materia. Anche se la Commissione europea non si è mai
espressa formalmente in proposito (non essendo stato notificato il
regime), essa ha implicitamente riconosciuto che le agevolazioni di cui
all'art.4 della legge n.383/2001 possono essere considerate misure di
carattere generale e pertanto escluse dal campo di applicazione dell'art.
87, par.1 del trattato CE. Uno dei requisiti che un aiuto deve avere per
essere soggetto alle limitazioni disposte dal trattato è infatti la
selettività, assente nelle agevolazioni in questione, di cui potevano
infatti beneficiare, nella stessa misura, tutte le imprese, di qualsiasi
dimensione e settore, ovunque ubicate sul territorio nazionale.
Conseguenza di tale
caratteristica (misura di carattere generale) era da un lato l'inesistenza
di un obbligo di notifica alla Commissione, dall'altro la possibilità di
cumulare le agevolazioni della Tremonti bis con altri aiuti di Stato,
anche per lo stesso investimento. Di ciò tengono conto alcuni regimi di
aiuto, che dispongono il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato ai
sensi dell'art. 87, par.1 del trattato CE: non quindi con le agevolazioni
della Tremonti, considerate, potremmo dire, "non aiuto".
Ora, la proroga di cui
si è detto modifica sostanzialmente questa situazione. L'applicazione del
regime solo ad alcune aree trasforma infatti le agevolazioni suddette in
aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par.1 e impone quindi un obbligo di
notifica alla Commissione; notifica mai avvenuta. Anzi, la Commissione, a
seguito di due ricorsi, ha aperto un dossier chiedendo informazioni al
Governo italiano, che non le ha ancora fornite. In attesa che Bruxelles
possa fare le sue valutazioni, facciamo alcune facili previsioni, che
devono suonare come avvertimento agli interessati.
Appena sarà in
possesso di tutti gli elementi necessari, la Commissione riscontrerà le
mutate condizioni e quindi l'esistenza di un aiuto di Stato; essa aprirà,
di conseguenza, una procedura di infrazione per aiuto non notificato.
Essendo l'agevolazione destinata ad aree colpite da eventi calamitosi, si
domanderà poi se si tratti di aiuti compatibili (ai sensi dell'art. 87,
par. 2, b), in quanto "destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle
calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Anche se
questo sembrerebbe l'obiettivo della proroga, va detto che rientrano in
tale fattispecie solo gli indennizzi dei danni subiti; non sono comunque
ammissibili, a questo titolo, gli aiuti agli investimenti, come quelli
previsti dal regime prorogato.
Trattandosi dunque di
aiuti agli investimenti, la Commissione non potrà che applicare le regole
previste per questi, potendo autorizzare, anche a posteriori,
l'art.5-sexies in questione, a determinate condizioni e per interventi
nella misura massima consentita zona per zona.
In pratica, non saranno
ammissibili aiuti agli investimenti di sostituzione (se non,
eventualmente, in regime "de minimis"); saranno stabilite
limitazioni per certi settori, come i trasporti (dove non saranno comunque
ammissibili spese per l'acquisto di automezzi); dovrà essere fatta una
valutazione specifica per il settore agricolo e per le attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del
trattato CE).
Quanto all'intensità
delle agevolazioni, saranno quelle previste dalla disciplina degli aiuti
alle PMI, con le maggiorazioni autorizzate per le aree ammesse alla deroga
di cui all'art. 87,3,a) (regioni del Mezzogiorno) e 87,3,c) (Centro-Nord).
Va tuttavia precisato - ma su questo punto torneremo, eventualmente, una
volta conclusa la vicenda - che l'agevolazione, ai fini della Tremonti,
viene calcolata sulla differenza tra gli investimenti realizzati nell'anno
di riferimento e la media di quelli effettuati nei cinque anni precedenti,
mentre il tetto degli aiuti ammissibili in base alle regole comunitarie è
misurato semplicemente in percentuale su tutti gli investimenti realizzati
(a prescindere da ciò che si è fatto in precedenza). Ciò consente di
aumentare il tetto delle agevolazioni ammissibili per chi abbia realizzato
investimenti anche negli anni precedenti.
Un'ulteriore
conseguenza sarà la non cumulabilità degli aiuti della Tremonti
prorogata con altre agevolazioni pubbliche. La cumulabilità derivava,
come si è detto, dal fatto che quelli della Tremonti bis non erano
qualificabili aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Cadendo questo presupposto, le imprese dovranno optare per l'una o per
l'altra agevolazione possibile.
Territori
interessati dalla proroga *
- Dpcm
29 ottobre 2002
- Territori della provincia di Catania colpiti dai fenomeni
eruttivi dell’Etna
- Dpcm
31 ottobre 2002
- Territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi
sismici del giorno 31 ottobre 2002 e della provincia di Vibo Valentia
per gli eventi atmosferici del 24 e del 25 maggio 2002
- Dpcm
8 novembre 2002
- Territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici
del giorno 31 ottobre 2002
- Dpcm
29 novembre 2002
- Territori della Provincia di Savona colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi nei giorni 2,3,4,9 e 10 maggio 2002
- Territori della Provincia di La Spezia colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi nei giorni 6 e 8 agosto 2002
- Territori della Provincia di Genova, La Spezia, Savona colpiti dagli
eventi metereologici verificatisi nei giorni 21 e 22 settembre 2002
- Territori dei Comuni di Loiano e Monzuno (Provincia di Bologna)
colpiti dal crollo di una parete rocciosa il 15 ottobre 2002
- Territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia ed Emilia Romagna per gli eventi atmosferici nel mese
di novembre 2002
- Territori delle Province di Pistoia e Lucca per gli eventi
metereologici del 23 ottobre 2002
- Comune di Modica (Provincia di Ragusa) per la tromba d’aria e la
grandinata del 15 settembre 2002
- Territori delle Province di Cuneo e Torino per gli eventi
alluvionali della prima decade del mese di settembre 2002
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Le aree interessate sono costituite dall'intero territorio dei comuni ove
siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di
sgombero o di interdizione al traffico.
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