5 febbraio
2004 Carlo E. Baldi La Commissione europea ha recentemente presentato e sta sottoponendo all'esame
degli Stati membri due progetti di comunicazione contenenti nuove regole dirette a
semplificare il controllo di compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato. La
Commissione ha sostanzialmente individuato due categorie di aiuti ai quali sarebbe
possibile applicare procedure semplificate che consentirebbero di esaurire la notifica in
modi più semplici e rapidi per tutte le parti coinvolte. Oltre a rendere disponibili i progetti che la stessa Commissione ha reso pubblici, proponiamo di seguito alcune considerazioni circa la portata e l'efficacia del nuovo approccio e degli orientamenti che da esso sono scaturiti. Osservazioni generali Procedura semplificata Entrambi gli Orientamenti dichiarano di voler istituire, per le due tipologie di aiuti da essi disciplinate, procedure semplificate di notifica. Al di là di questo esplicito obiettivo, tuttavia, non viene chiarito in alcun modo in cosa consisterà tale semplificazione. I due testi contengono, tra laltro, diversi elementi fondamentali non ben definiti, come ad esempio le spese ammissibili. In un caso (Orientamenti ELS) si parla genericamente di costi del progetto (punto 23) o di spese direttamente sostenute nello svolgere le attività interessate (punto 22). Nellaltro caso (Orientamenti ASLE), da un lato si parla di elenco delle misure sovvenzionabili, che dovranno essere stabilite preliminarmente (punto18), anche qui indicando genericamente i costi necessari per la realizzazione degli obiettivi interessati, che saranno definiti in modo ampio; dallaltro si dichiara che, se saranno descritti in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di intervento, la Commissione accetterà tutte le spese ragionevolmente sostenute per attuare la misura (punto 23). Il principio di una maggiore elasticità ed apertura nella determinazione delle spese ammissibili è indubbiamente molto interessante e condivisibile; la sua indeterminatezza fa tuttavia dubitare della sua praticabilità senza un contraddittorio che, di fatto, renderà la notifica non diversa da una normale notifica. Daltra parte, si prevede anche che la Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni supplementari (punto 25 degli Orientamenti ELS). Ciò è legittimo, trattandosi di una notifica, ma molto facilmente la procedura ed i tempi non saranno molto diversi da quelli previsti per una normale procedura. In sostanza, se non vengono stabiliti criteri di valutazione e non vengono fissati paletti precisi, difficilmente lobiettivo della semplificazione verrà raggiunto. Quantificazione dell'aiuto
Orientamenti "ELS" Campo di applicazione Gli Orientamenti stabiliscono che il regime debba applicarsi ad un numero limitato di attività, il cui elenco è riportato in Allegato I agli Orientamenti stessi. Orbene, tale elenco costituisce il punto più delicato della disciplina, in quanto si può rischiare di annullare il concetto di prossimità, in base al quale gli aiuti a determinate attività economiche non incidono sugli scambi e non sono pertanto soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato. Nellelenco predisposto dalla Commissione rientrano inoltre attività che non sono attività economiche ed esulano pertanto, per loro natura, dal campo di applicazione degli artt.87-89 del trattato. Contemporaneamente, sono comprese attività in larga misura tradable. Scorrendo la lista, si ritrovano: 22.12
Edizione di giornali e 22.13 Edizione di riviste e periodici 91
Attività di organizzazioni associative 22.2
Stampa ed attività dei servizi connessi alla stampa 45.3
Installazione dei servizi in un fabbricato Considerazioni analoghe si possono fare per il codice 45.4 Lavori di completamento degli edifici. Ricordiamo che nella Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GUCE C 146 del 14.5.1997) la Commissione riconosce che gli aiuti a certe attività svolte a livello locale (tra le quali, imprese edili, oltre a diverse attività commerciali e di servizi prese in considerazione anchesse dallAllegato alla proposta di Comunicazione in oggetto) esulano dal campo di applicazione dellart.87, par.1. 50.2
Manutenzione e riparazione di autoveicoli 52
Commercio al dettaglio ..... 70.2
Locazione di beni immobili propri e sublocazione 75
Amministrazione pubblica, 80 Istruzione, 85 Sanità e assistenza sociale Al di là dellassurdità dellinclusione di tali codici nella lista in oggetto, val la pena ricordare che tutte le misure di formazione dettate a favore di qualunque persona fisica, come la formazione scolastica e professionale iniziale, ecc., a norma del Regolamento (CE) N.68/2001 della Commissione (aiuti alla formazione) non rientrano nel campo di applicazione dellart.87, par.1 del trattato (6° considerando). 92.5
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali E non sarà più possibile per un museo acquisire opere darte, a meno che non si trovino ricchi sponsor privati, dato che il ricavato dagli ingressi (il cui prezzo dovrà essere fortemente aumentato) normalmente non riesce nemmeno a coprire i costi di gestione. E sarà un problema, per le amministrazioni, sostenere manifestazioni come, ad esempio, il Maggio fiorentino, o il Festival dei due mondi di Spoleto, o i Festival di Cannes, di Venezia, di Berlino, ecc. 93
Altre attività di servizi Stupisce invece trovare nellelenco attività quali quelle di cui ai codici 26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso e 45.1 Preparazione del cantiere edile (demolizioni di edifici, sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni). Si tratta, infatti, di attività che si collocano su un mercato in principio tuttaltro che locale. In definitiva, la lista di cui allAllegato I va rivista, eliminando decisamente alcune voci e, probabilmente, aggiungendone altre; ma soprattutto va precisato che il fatto che il codice NACE relativo ad una determinata attività sia compreso nella lista non pregiudica la possibilità che gli aiuti concessi a favore di esse, in determinate circostanze, esulino dal campo di applicazione dellart.87, par.1. In sostanza, il riferimento alla classificazione NACE non può essere che una prima approssimazione; ciò che conta è lattività effettivamente svolta. Va da sé che, qualora uno Stato ritenga che gli aiuti previsti da un determinato regime siano destinati ad attività definibili di prossimità, non è tenuto alla notifica. Diversamente, qualsiasi intervento pubblico, di qualunque natura, sarebbe soggetto al controllo della Commissione, anche quando non ricorrano le condizioni di cui allart.87, par.1. Dal punto di vista pratico, poi, gli effetti sarebbero disastrosi, in quanto le notifiche che competerebbero soprattutto ad amministrazioni ed enti locali raggiungerebbero un numero elevatissimo. Ciò comporterebbe un sovraccarico abnorme di lavoro per la Commissione, annullando totalmente i vantaggi della procedura accelerata. Il risultato sarebbe dunque lopposto di quello che si intende conseguire con la Comunicazione in oggetto.
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