22 maggio 2006

AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE - LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE

Nel contesto della revisione delle regole di riferimento per gli aiuti di Stato, in vista del periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, la Commissione europea ha adottato la nuova Disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta dei criteri sui quali la Commissione si baserà per gli aiuti che gli Stati membri vorranno adottare nel periodo suddetto, a favore di iniziative che vengano realizzate nelle regioni che presentano qualche criticità (le cosiddette “regioni assistite”).

Contemporaneamente, la Commissione ha elaborato una proposta di regolamento che consentirà, una volta adottata in via definitiva entro l'anno, di non notificare gli aiuti a favore delle imprese nelle “regioni assistite”, qualora si rispettino determinate condizioni, che sono, sostanzialmente, quelle descritte nella Disciplina generale. Anche questo atto entrerà in vigore dal 2007, in concomitanza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione. Al momento sul progetto, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 120 del 20.5.2006, p. 2, la Commissione chiede i commenti di tutti i terzi interessati (entro il 3 luglio). Un nuovo testo, con eventuali modifiche, verrà poi nuovamente discusso con gli Stati membri all'inizio dell'autunno.

Le regioni ammissibili
L'Italia potrà contare su una copertura globale del 39,7% fino a tutto il 2008 e successivamente del 34,1%, con una riduzione rispetto al precedente periodo di programmazione che va dal 10% nella prima fase a circa il 20% nella seconda.

Con l’applicazione di qualche correttivo statistico, la detrazione da tale percentuale delle regioni ammesse in base alla deroga di cui all’art. 87,3,a) del trattato (dal 2007, Calabria, Sicilia, Campania e Puglia), la concessione del regime transitorio per le regioni che escono dall’area del “ritardo di sviluppo” solo per effetto statistico (l’abbassamento delle soglie a seguito dell’allargamento), come la Basilicata, resta per l'Italia un plafond pari al 3,9% della popolazione per la deroga di cui all’art. 87,3,c): circa 2.200.000 abitanti, contro gli oltre 5 milioni e mezzo del periodo attuale. In questo plafond dovranno essere comprese regioni come la Sardegna (precedentemente ammessa alla deroga 87,3,a) e potranno essere ammesse alcune categorie di regioni, quali, per quanto interessa l’Italia:
-          quelle che hanno un PIL/pro capite inferiore alla media comunitaria o un tasso si disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (Molise e Abruzzo);
-          le isole, o altri territori isolati (ad esempio di montagna) con meno di 5.000 abitanti (forse alcune delle isole toscane e qualche zona montana);
-          le regioni limitrofe ad una regione 87,3,a) o confinanti con un paese extra UE e non membro dell’EFTA (parte del Friuli-Venezia Giulia, nonché il basso Lazio, confinante con la Campania);
-          come ipotesi residuale, altre aree più piccole, di almeno 20.000 abitanti, che non soddisfano gli altri criteri, ma che hanno un maggiore bisogno di sviluppo rispetto al restante territorio della regione cui appartengono, individuate secondo criteri condivisi dall’U.E.

Va peraltro precisato che, per evitare una drastica ed improvvisa riduzione delle aree ammissibili, ogni Stato membro potrà candidare altre aree attualmente ammesse alla deroga, nel limite globale (comprese le regioni 87,3,c) del 66% della copertura attuale (circa un ulteriore milione e mezzo di abitanti), ma solo per il primo biennio di programmazione (fino, cioè, al 1° gennaio 2009) e con una intensità di aiuto leggermente più bassa.

I massimali di aiuto
Per quanto riguarda tutte le quattro le regioni italiane a pieno titolo rientranti nella deroga 87,3,a) (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l'intensità ammessa sarà del 30% ESL. La stessa percentuale sarà concessa alla Basilicata ma presumibilmente solo fino al 2010, mentre dal 2011 il massimale scenderà al 20%, a meno che nel frattempo la situazione economica della regione non risulti peggioriata in modo tale da determinare il suo permanere nella deroga 87,3,a).

Nelle aree 87,3,c) invece, l' intensità massima sarà del 15% ESL, con una riduzione di cinque punti percentuali nelle regioni che hanno un PIL pro capite superiore ed un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria, tranne che se tali regioni sono confinanti con una regione ammessa alla deroga 87,3,a).

Nel caso di aiuti concessi alle PMI, sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie, con esclusione del settore dei trasporti, ambito nel quale dette maggiorazioni non sono applicabili (ferma restando naturalmente la possibilità di applicare il 20% alle piccole imprese in ragione del regime PMI, qualora tale percentuale risulta più elevata di quella prevista per gli aiuti a finalità regionale).

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
Oltre agli aiuti al funzionamento di cui possono beneficiare, a determinate condizioni, le imprese in regioni 87,3,a), una grossa novità è costituita dall’introduzione di una nuova forma di aiuto, che può essere concessa in aggiunta agli aiuti agli investimenti. Si tratta di aiuti ad una piccola impresa autonoma di nuova costituzione, finalizzati alla copertura di spese anch'esse “di funzionamento”, quali spese legali , amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, nonché le spese sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione.

L’entità degli aiuti concedibili ad una impresa in una regione ammessa alla deroga di cui all’art. 87,3,a) è di 2 milioni di euro (1 milione in 87,3,c)), con un tetto annuo pari al 33% di tale importo e con una intensità massima di aiuto del 35% nei primi tre anni e del 25% nei due anni successivi (25% e 15% nelle regioni 87,3,c)).