22 maggio
2006 AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE - LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE Nel contesto della revisione delle regole di riferimento per gli aiuti di Stato, in vista del periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, la Commissione europea ha adottato la nuova Disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta dei criteri sui quali la Commissione si baserà per gli aiuti che gli Stati membri vorranno adottare nel periodo suddetto, a favore di iniziative che vengano realizzate nelle regioni che presentano qualche criticità (le cosiddette regioni assistite). Contemporaneamente, la Commissione ha elaborato una proposta di regolamento che consentirà, una volta adottata in via definitiva entro l'anno, di non notificare gli aiuti a favore delle imprese nelle regioni assistite, qualora si rispettino determinate condizioni, che sono, sostanzialmente, quelle descritte nella Disciplina generale. Anche questo atto entrerà in vigore dal 2007, in concomitanza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione. Al momento sul progetto, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 120 del 20.5.2006, p. 2, la Commissione chiede i commenti di tutti i terzi interessati (entro il 3 luglio). Un nuovo testo, con eventuali modifiche, verrà poi nuovamente discusso con gli Stati membri all'inizio dell'autunno. Le regioni ammissibili Con lapplicazione di qualche correttivo statistico, la
detrazione da tale percentuale delle regioni ammesse in base alla deroga di cui
allart. 87,3,a) del trattato (dal 2007, Calabria, Sicilia, Campania e Puglia), la
concessione del regime transitorio per le regioni che escono dallarea del
ritardo di sviluppo solo per effetto statistico (labbassamento delle
soglie a seguito dellallargamento), come la Basilicata, resta per l'Italia un
plafond pari al 3,9% della popolazione per la deroga di cui allart. 87,3,c): circa
2.200.000 abitanti, contro gli oltre 5 milioni e mezzo del periodo attuale. In questo
plafond dovranno essere comprese regioni come la Sardegna (precedentemente ammessa alla
deroga 87,3,a) e potranno essere ammesse alcune categorie di regioni, quali, per quanto
interessa lItalia: Va peraltro precisato che, per evitare una drastica ed improvvisa riduzione delle aree ammissibili, ogni Stato membro potrà candidare altre aree attualmente ammesse alla deroga, nel limite globale (comprese le regioni 87,3,c) del 66% della copertura attuale (circa un ulteriore milione e mezzo di abitanti), ma solo per il primo biennio di programmazione (fino, cioè, al 1° gennaio 2009) e con una intensità di aiuto leggermente più bassa. I massimali di aiuto Nelle aree 87,3,c) invece, l' intensità massima sarà del 15% ESL, con una riduzione di cinque punti percentuali nelle regioni che hanno un PIL pro capite superiore ed un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria, tranne che se tali regioni sono confinanti con una regione ammessa alla deroga 87,3,a). Nel caso di aiuti concessi alle PMI, sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie, con esclusione del settore dei trasporti, ambito nel quale dette maggiorazioni non sono applicabili (ferma restando naturalmente la possibilità di applicare il 20% alle piccole imprese in ragione del regime PMI, qualora tale percentuale risulta più elevata di quella prevista per gli aiuti a finalità regionale). Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione Lentità degli aiuti concedibili ad una impresa in una regione ammessa alla deroga di cui allart. 87,3,a) è di 2 milioni di euro (1 milione in 87,3,c)), con un tetto annuo pari al 33% di tale importo e con una intensità massima di aiuto del 35% nei primi tre anni e del 25% nei due anni successivi (25% e 15% nelle regioni 87,3,c)).
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