9 febbraio 2009

DECRETO ANTICRISI: TETTO O NON TETTO AI CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E RISPARMIO ENERGETICO - EFFETTO SUGLI AIUTI DI STATO

Con il cosiddetto “decreto anticrisi” n. 185 del 29 novembre 2008, il Governo aveva fissato un tetto di spesa ai crediti d’imposta istituiti per incentivare il risparmio energetico e le attività di ricerca. Si tratta di strumenti noti, sui quali non è il caso di dilungarsi.

Dal punto di vista della disciplina comunitaria della concorrenza, entrambi i crediti d’imposta non sono nati come aiuti di Stato ai sensi del trattato CE. Nel caso del credito d’imposta per la ricerca ciò è stato “certificato” dalla Commissione, nell’ambito di una notifica “per certezza giuridica” da noi seguita; quanto agli incentivi per il risparmio energetico, pur non essendosi proceduto alla notifica, si può comunque affermare che la situazione fosse analoga.

Il motivo per cui i due regimi, pur comportando indubbi vantaggi per i beneficiari, non rientravano nell’ambito di applicazione delle regole comunitarie della concorrenza stava nel fatto che si trattava di regimi fiscali generali; caratteristica questa che faceva mancare uno degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato: la selettività.
La mancanza di selettività era conseguenza del fatto che chiunque poteva usufruire delle agevolazioni in questione a sua totale discrezione, senza che lo Stato potesse in alcun modo subordinarne la fruizione a situazioni particolari. Questa condizione riteniamo venga a cadere automaticamente nel momento in cui si pone un tetto alle risorse disponibili e quindi all’accesso alle agevolazioni, richiedendo di conseguenza l’introduzione di criteri di selezione (qualitativi o anche semplicemente basati sull’ordine cronologico di presentazione delle istanze). L’introduzione di un tetto – a prescindere dal fatto che questo venga raggiunto o meno – trasforma i due crediti d’imposta in aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1 del trattato.

Le conseguenza di ciò sono di natura diversa: da un lato verrebbe a cadere la possibilità di “cumulare” le agevolazioni in questione con incentivi derivanti da altri strumenti nazionali, regionali o comunitari; dall’altro si pongono problemi di legittimità, sotto il profilo comunitario degli aiuti e addirittura di compatibilità degli stessi. Naturalmente tali problemi non riguardano i benefici di cui possano godere i cittadini, interessando la materia degli aiuti di Stato – come è noto – solo le imprese.

La possibilità di sommare il credito d’imposta per la ricerca con aiuti provenienti da altra fonte è stato uno dei motivi principali dell’impostazione originaria dell’incentivo come “non aiuto”. Seppure con qualche difficoltà questo aspetto è stato spiegato all’Agenzia delle Entrate, che ne ha preso atto, adeguando le norme di applicazione.
Quanto al risparmio energetico, diverse amministrazioni, nella predisposizione dei bandi relativi ad incentivi al risparmio energetico, si sono poste il problema della cumulabilità e la soluzione è stata data tenendo conto della natura di non aiuto del credito d’imposta.
In entrambi i casi, nel momento in cui si ricada nell’aiuto di Stato, il cumulo fino ad oggi possibile verrebbe automaticamente escluso, a prescindere da qualsiasi altra disposizione normativa.

Ma il secondo problema è anche più grave. Entrambi i crediti d’imposta non rispettano tutte le condizioni previste dalle regole comunitarie per la compatibilità degli aiuti di Stato, con tutte le conseguenze che da ciò potrebbero derivare (la più grave, la restituzione dell’aiuto da parte delle imprese).

Ora, il decreto-legge 185/2008 è stato convertito nella legge 2/2009 del 28 gennaio la quale all’art. 29, par. 6 ripristina di fatto l’automaticità della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, senza tetti di spesa, lasciando pressoché immutato il trattamento del credito d’imposta per spese di ricerca, la cui ammissibilità è subordinata ai limiti della l’effettiva copertura finanziaria. Nel caso del risparmio energetico infatti, i contribuenti interessati inviano all’Agenzia delle Entrate non più un’istanza, ma una comunicazione procedendo poi alla detrazione in rate annuali. In tal modo tale credito d’imposta torna ad essere una misura fiscale generale che non dà adito a problemi quanto al cumulo sulle stesse spese ammissibili con altri aiuti di Stato, riteniamo però che non altrettanto si possa dire per il bonus ricerca.