9 febbraio 2009
DECRETO ANTICRISI: TETTO O NON
TETTO AI CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E RISPARMIO ENERGETICO - EFFETTO SUGLI
AIUTI DI STATO
Con il cosiddetto
“decreto anticrisi” n. 185 del 29 novembre 2008, il Governo aveva fissato un
tetto di spesa ai crediti d’imposta istituiti per incentivare il risparmio
energetico e le attività di ricerca. Si tratta di strumenti noti, sui quali
non è il caso di dilungarsi.
Dal punto di
vista della disciplina comunitaria della concorrenza, entrambi i crediti
d’imposta non sono nati come aiuti di Stato ai sensi del trattato CE. Nel
caso del credito d’imposta per la ricerca ciò è stato “certificato” dalla
Commissione, nell’ambito di una notifica “per certezza giuridica” da noi
seguita; quanto agli incentivi per il risparmio energetico, pur non
essendosi proceduto alla notifica, si può comunque affermare che la
situazione fosse analoga.
Il motivo per cui
i due regimi, pur comportando indubbi vantaggi per i beneficiari, non
rientravano nell’ambito di applicazione delle regole comunitarie della
concorrenza stava nel fatto che si trattava di regimi fiscali generali;
caratteristica questa che faceva mancare uno degli elementi costitutivi di
un aiuto di Stato: la selettività.
La mancanza di selettività era conseguenza del fatto che chiunque poteva
usufruire delle agevolazioni in questione a sua totale discrezione, senza
che lo Stato potesse in alcun modo subordinarne la fruizione a situazioni
particolari. Questa condizione riteniamo venga a cadere automaticamente nel
momento in cui si pone un tetto alle risorse disponibili e quindi
all’accesso alle agevolazioni, richiedendo di conseguenza l’introduzione di
criteri di selezione (qualitativi o anche semplicemente basati sull’ordine
cronologico di presentazione delle istanze). L’introduzione di un tetto – a
prescindere dal fatto che questo venga raggiunto o meno – trasforma i due
crediti d’imposta in aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1 del
trattato.
Le conseguenza di
ciò sono di natura diversa: da un lato verrebbe a cadere la possibilità di
“cumulare” le agevolazioni in questione con incentivi derivanti da altri
strumenti nazionali, regionali o comunitari; dall’altro si pongono problemi
di legittimità, sotto il profilo comunitario degli aiuti e addirittura di
compatibilità degli stessi. Naturalmente tali problemi non riguardano i
benefici di cui possano godere i cittadini, interessando la materia degli
aiuti di Stato – come è noto – solo le imprese.
La possibilità di
sommare il credito d’imposta per la ricerca con aiuti provenienti da altra
fonte è stato uno dei motivi principali dell’impostazione originaria
dell’incentivo come “non aiuto”. Seppure con qualche difficoltà questo
aspetto è stato spiegato all’Agenzia delle Entrate, che ne ha preso atto,
adeguando le norme di applicazione.
Quanto al risparmio energetico, diverse amministrazioni, nella
predisposizione dei bandi relativi ad incentivi al risparmio energetico, si
sono poste il problema della cumulabilità e la soluzione è stata data
tenendo conto della natura di non aiuto del credito d’imposta.
In entrambi i casi, nel momento in cui si ricada nell’aiuto di Stato, il
cumulo fino ad oggi possibile verrebbe automaticamente escluso, a
prescindere da qualsiasi altra disposizione normativa.
Ma il secondo
problema è anche più grave. Entrambi i crediti d’imposta non rispettano
tutte le condizioni previste dalle regole comunitarie per la compatibilità
degli aiuti di Stato, con tutte le conseguenze che da ciò potrebbero
derivare (la più grave, la restituzione dell’aiuto da parte delle imprese).
Ora, il
decreto-legge 185/2008 è stato convertito nella legge 2/2009 del 28 gennaio
la quale all’art. 29, par. 6 ripristina di fatto l’automaticità della
detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, senza tetti di
spesa, lasciando pressoché immutato il trattamento del credito d’imposta per
spese di ricerca, la cui ammissibilità è subordinata ai limiti della
l’effettiva copertura finanziaria. Nel caso del risparmio energetico
infatti, i contribuenti interessati inviano all’Agenzia delle Entrate non
più un’istanza, ma una comunicazione procedendo poi alla detrazione in rate
annuali. In tal modo tale credito d’imposta torna ad essere una misura
fiscale generale che non dà adito a problemi quanto al cumulo sulle stesse
spese ammissibili con altri aiuti di Stato, riteniamo però che non
altrettanto si possa dire per il bonus ricerca.
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