17/03/2016
Contratti di filiera e Contratti di distretto: criteri attuativi

Con  decreto 8 gennaio 2016, il Ministero delle Politiche agricole ha stabilito i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto.

Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multi regionale e prevede la realizzazione di un Programma articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio e prevede la realizzazione di un Programma, che si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari e deve dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito

Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:

a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare

b) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2.

Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese:

a) le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie: a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e i Contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato con procedura valutativa a sportello. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministero adotterà appositi provvedimenti che individueranno, oltre a quanto già previsto dal decreto in oggetto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.