12/09/2007
Attivazione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

A seguito di avviso pubblicato nella GURI n. 211 dell'11/09/2007 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Già ad aprile il CIPE aveva adottato la Deliberazione n. 22 con la quale, in attuazione dell'art. 11, comma 3 della legge 80/05 che istituisce il predetto Fondo, venivano dettate le modalità e i criteri per l'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà. Si rimandava quindi ad un decreto da adottarsi da parte del Ministero per lo Sviluppo economico per la redazione delle procedure istruttorie. In data 4 luglio 2007 il MSE ha definito infine con proprio decreto gli indirizzi per l'applicazione delle procedure concernenti l'iter istruttorio delle domande per l'accesso al Fondo. A tali documenti si deve quindi fare riferimento per la presentazione delle istanze.

Per accedere al Fondo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Il Fondo può intervenire come garanzia sui finanziamenti stipulati dall'imprese come aiuto al salvataggio o aiuto alla ristrutturazione:

aiuto al salvataggio:

l'aiuto deve essere temporaneo e reversibile della durata massima di sei mesi finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione e deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite

aiuto alla ristrutturazione:

l'aiuto è basato su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa che deve essere preventivamente notificato e approvato dalla Commissione, il piano deve avere una durata limitata (non superiore a 24 medi) e deve permettere il ripristino della redditività entro un lasso di tempo ragionevole (non superiore a 36 mesi)

la ristrutturazione industriale può riguardare la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali come ad esempio l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e la diversificazione verso nuove attività redditizie; la ristrutturazione finanziaria riguarda l'apporto di capitali, la riduzione dell'indebitamento

La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e alla conseguente approvazione della Commissione europea.

La garanzia di natura solidale assiste il credito nei confronti della banca che ha concesso il prestito in termini di capitale, interesse e ogni altro costo e onere a fronte di un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico delle Stato.

Le istanze vanno inviate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia) che le istruisce in base all'ordine cronologico di presentazione. Successivamente l'Agenzia trasmette una relazione all'apposito comitato di valutazione tecnica, entro 25 giorni dalla ricezione della domanda per gli aiuti al salvataggio e entro 30 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione. Nel caso di valutazione positiva da parte del comitato, la domanda viene notificata alla Commissione. A seguito dell'autorizzazione il MSE emana il decreto di concessione.

Per il materiale e le informazioni: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e MSE.

 

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