Regola de minimis
Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.
Limporto totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nellarco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e lammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione allestero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
Restano in ogni caso esclusi
dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della
produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.
Il regolamento CE 1998/2006 ha infatti
introdotto un'importante novità per quanto riguarda il campo di applicazione del
de minimis, rispetto alla precedente regolamentazione (Reg. CE 69/2001):
dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in de minimis anche
alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e dei trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su
strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in
generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad
impresa beneficiaria.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti.
Per i settori della produzione agricola e della pesca sono stati adottati due specifici regimi de minimis: