Definizione di piccola
impresa e di media impresa
(All.
1 Reg. 800/2008)
Media impresa:
- occupa meno di 250 effettivi;
- ha un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro (si considera il dato più favorevole).
Piccola impresa:
- occupa meno di 50 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
10 milioni di euro.
Microimpresa:
- occupa meno di 10 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Per ogni definizione, i
criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.
Metodo
di calcolo dei parametri
- Per le imprese
autonome, i dati sono desunti dai conti dell'impresa.
- Per le imprese associate o collegate, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano i dati delle eventuali imprese associate ad essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto detenuti (si considera la percentuale più elevata delle due, così come nel caso di partecipazioni incrociate), nonché il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, per ciascuna impresa associata ai dati dell'impresa stessa si aggregano i dati delle eventuali imprese
collegate e per ciascuna impresa collegata ai dati dell'impresa si aggregano quelli delle eventuali imprese associate, secondo lo stesso metodo di cui al medesimo paragrafo.
Ai fini dell’applicazione dei criteri sopra riportati si deve tener conto delle seguenti indicazioni
e definizioni
- Impresa autonoma
Qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata
- Imprese associate
Sono associate tutte le imprese (non identificabili come imprese collegate) tra le quali esista la relazione seguente: una impresa (impresa a monte) detiene, anche insieme ad altre imprese ad essa collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). L'impresa a monte e quella a valle sono imprese tra loro associate.
Non si considerano imprese associate, anche quando venga raggiunto o superato il limite del 25%, quando l'impresa a monte rientri tra le categorie seguenti:
- Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che esercitino attività di "business angels" che investono in società non quotate, questi ultimi a condizione che l'investimento in una sola impresa non superi, globalmente, 1.250.000,00 euro;
- Università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- Autonomie locali con un budget inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- Imprese collegate
Sono collegate le imprese tra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- Una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
- Una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- Una impresa ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto della seconda impresa; si presume non vi sia influenza dominante quando gli investitori di cui al secondo capoverso della definizione di imprese associate non intervengano, direttamente o indirettamente, nella gestione dell'impresa in questione.
- Un'impresa azionista o soci di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci di questa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di essa.
Quando le relazioni di cui alle lettere precedenti intercorrano tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di imprese associate, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
Quando le relazioni di cui alle stesse lettere precedenti sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui (il mercato situato immediatamente a monte o a valle del mercato in questione).
- Rapporti con entità pubbliche
Una impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati a proposito della definizione di imprese associate.
- Periodo di riferimento
Il periodo sul quale si calcolano i dati finanziari e quelli relativi agli occupati è l'intero ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.
- Computo degli occupati
Il numero degli occupati si calcola in termini di unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno, a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.
Gli effettivi dell'impresa, ai fini del calcolo degli occupati, sono:
- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa e sono considerate dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa;
- i proprietari gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.
Non sono contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendista o gli studenti con contratto di formazione.
Non sono contabilizzati i congedi di maternità o parentali.